1. Sono disoccupati stagionali coloro che, dopo la cessazione di un rapporto di lavoro stagionale, fanno domanda per ottenere il riconoscimento dello stato di disoccupazione, dichiarando che riprenderanno a lavorare nella stagione successiva presso un datore di lavoro individuato nominalmente.
2. I disoccupati stagionali devono indicare il codice fiscale del datore di lavoro da cui hanno ottenuto una promessa di assunzione e la data presunta di inizio lavoro.
3. In caso di disoccupati stagionali la conferma di cui all’articolo 2, comma 2, non è necessaria.