E.1 Archiviazione delle domande di contributo
L’Ufficio provinciale Protezione civile archivia la domanda di contributo dopo aver inviato una relativa comunicazione all’ente locale, se
a) mancano dei documenti e questi non sono stati presentati neppure dopo una richiesta scritta;
b) l’ente locale non è competente per la misura di protezione civile o se, fatta eccezione per le disposizioni di cui al punto F, non risulta come committente;
c) i costi riconosciuti o il massimo contributo integrativo possibile sono inferiori a 5.000,00 euro, tenendo conto che questa disposizione non vale per l’approvazione di varianti di cui al punto E.10;
d) la domanda di cui ai punti B.2 o E.11 non è stata presentata entro il termine previsto;
e) l’adozione della misura di protezione civile di cui ai punti C o D ha avuto inizo prima del ricevimento della comunicazione sull’esito positivo della domanda di contributo, ad eccezione delle misure per le quali non vale questa disposizione;
f) la comunicazione di cui ai punti B.1 e C.1 non è stata inoltrata immediatamente.
E.2 Esame della domanda di contributo
L’Ufficio provinciale Protezione civile esamina la domanda di contributo dal punto di vista tecnico con riferimento al raggiungimento dell’obiettivo del progetto e dal punto di vista amministrativo con riferimento alla completezza della documentazione presentata.
Le domande di contributo di cui al punto C.4, comma 1, lettera c) vengono esaminate anche dal punto di vista della rispondenza alle relative direttive della Provincia.
L’Ufficio provinciale Protezione civile può richiedere in ogni momento all’ente locale la presentazione di ulteriori documenti che ritiene necessari per la concessione del contributo, come ad esempio pareri geologici, calcoli statici o studi di fattibilità.
E.3 Riconoscimento dei costi
Nella comunicazione sulla concessione del contributo l’Ufficio provinciale Protezione civile comunica all’ente locale anche la suddivisione dei costi riconosciuti e i costi non riconosciuti.
L’Ufficio provinciale Protezione civile riconosce i costi comprensivi delle imposte e del contributo obbligatorio di previdenza ed assistenza eventualmente dovuto.
L’Ufficio provinciale Protezione civile non riconosce tra l’altro i seguenti costi:
a) i costi che si riferiscono a terreni, come l’acquisto o l’occupazione temporanea, ad eccezione di quelli per misure di protezione civile ci cui ai punti B e C, purché vengano ritenuti necessari;
b) i costi per l’acquisto e per la gestione di veicoli;
c) le spese ricorrenti, come la manutenzione ordinaria delle opere di protezione, assicurazioni, gettoni di presenza, spese di energia elettrica e di telefono,
d) i costi per l’acquisto di mezzi, apparecchiature, materiali, dispositivi di protezione individuale e attrezzature d’emergenza che il comune mette a disposizione dei componenti delle commissioni valanghe.
La rielaborazione dei documenti di cui al punto C.4, comma 1, lettera c) non rientra nelle spese ricorrenti.
E.4 Classificazione delle domande di contributo
Il direttore o la direttrice della Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile classifica mensilmente o all’occorrenza le domande di contributo sotto i punti B, C o D dei presenti criteri di contributo.
Le domande di contributo di cui ai punti C e D sono classificate inoltre nelle seguenti tre categorie in base alla loro urgenza, in base ad aspetti di carattere organizzativo-tecnico o in considerazione dello sviluppo strutturale del territorio:
a) Categoria 1: misure di protezione civile a priorità alta;
b) Categoria 2: misure di protezione civile a priorità media;
c) Categoria 3: misure di protezione civile a priorità bassa.
E.5 Precedenza delle domande di contributo
Per la concessione del contributo, le domande di contributo di cui al punto B hanno precedenza rispetto a quelle di cui al punto C. Le domande di contributo di cui al punto D vengono considerate separatamente. Inoltre vengono considerate separatamente le domande di contributo per le quali la concessione del contributo avviene – applicando i presenti criteri – anche con fondi dello Stato o dell’Unione europea.
Le domande di contributo della categoria 1 hanno precedenza rispetto a quelle della categoria 2, che a loro volta hanno precedenza a quelle della categoria 3.
In casi motivati la Giunta provinciale può concedere contributi anche in deroga alla precedenza.
E.6 Determinazione della percentuale di contributo
Per la determinazione della percentuale di contributo la Giunta provinciale tiene conto anche:
a) di altri eventuali aiuti finanziari relativi alla stessa misura di protezione civile;
b) di precedenti contributi concessi dalla Provincia per la stessa misura di protezione civile;
c) della disponibilità di mezzi finanziari sul relativo capitolo del bilancio provinciale.
E.7 Varianti prima della concessione del contributo
Se l’ente locale intende adottare delle varianti alla misura di protezione civile per la quale non è stato ancora concesso alcun contributo, deve comunicarlo all’Ufficio provinciale Protezione civile.
Ciò non è necessario se si tratta di modifiche non essenziali e se l’obiettivo del progetto viene comunque raggiunto.
E.8 Liquidazione del contributo
Per la liquidazione del contributo o parte del contributo l’ente locale presenta all’Ufficio provinciale Protezione civile la seguente documentazione insieme ad una lettera accompagnatoria:
E.8.1 Rendiconto parziale del contributo
a) copie delle fatture con descrizione adeguata della prestazione e con mandato di pagamento;
b) dichiarazione del legale rappresentante dell’ente locale:
che la documentazione presentata si riferisce all’obiettivo del progetto per il quale la Giunta provinciale ha concesso un contributo e che essa non riguarda i costi non riconosciuti.
Se è stato concesso un anticipo, l’ente locale deve prima rendicontare l’anticipo. La liquidazione parziale del contributo avviene applicando la percentuale concessa dalla Giunta provinciale e al massimo fino al raggiungimento del 95 per cento del contributo concesso.
E.8.2 Rendiconto finale del contributo per le misure di protezione civile di cui al punto B.4.1 e per servizi e forniture
a) copie delle fatture con descrizione adeguata della prestazione e con mandato di pagamento,
b) dichiarazione finale del legale rappresentante dell’ente locale:
che la misura di protezione civile adottata corrisponde all’obiettivo del progetto per il quale la Giunta provinciale ha concesso un contributo;
che la documentazione presentata si riferisce all’obiettivo del progetto per il quale la Giunta provinciale ha concesso un contributo e che essa non riguarda i costi non riconosciuti;
che la misura di protezione civile è stata eseguita interamente;
su altri eventuali aiuti finanziari relativi alla stessa misura di protezione civile.
E.8.3 Rendiconto finale del contributo per i lavori di cui ai punti B.4.2, C e D
a) certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori;
b) copie delle fatture con descrizione adeguata della prestazione e con mandato di pagamento, relative a spese per le quali non è necessario tenere la contabilità dei lavori;
c) dichiarazione finale del legale rappresentante dell’ente locale:
che la misura di protezione civile adottata corrisponde all’obiettivo del progetto per il quale la Giunta provinciale ha concesso un contributo;
che la documentazione presentata si riferisce all’obiettivo del progetto per il quale la Giunta provinciale ha concesso un contributo e che essa non riguarda i costi non riconosciuti;
che la misura di protezione civile è stata eseguita interamente;
su altri eventuali aiuti finanziari relativi alla stessa misura di protezione civile.
E.8.4 Rendiconto finale del contributo per l’acquisto di una struttura per il Servizio antincendi
a) copia del contratto di compravendita registrato;
b) dichiarazione finale del legale rappresentante dell’ente locale di cui al punto E.8.2.
Se una parte della documentazione presentata si riferisce a costi non riconosciuti, l’ente locale deve dichiararlo e indicare la relativa percentuale o il relativo importo.
Se la concessione del contributo è avvenuta – applicando i presenti criteri – anche con fondi dello Stato o dell’Unione europea, l’ente locale deve presentare, per la liquidazione del contributo, anche la documentazione richiesta da queste autorità.
E.9 Riduzione del contributo
L’Ufficio provinciale Protezione civile riduce il contributo concesso:
a) proporzionalmente se i singoli rendiconti finali concernenti i costi della misura di protezione civile, le spese tecniche e i costi per l’arredamento sono inferiori ai rispettivi costi riconosciuti, tenendo conto della suddivisione di cui al punto E.3;
b) se l’ente locale riceve, per la stessa misura di protezione civile, altri aiuti finanziari che non sono stati considerati in occasione della concessione del contributo.
E.10 Varianti dopo la concessione del contributo e obiettivo del progetto
Se l’ente locale intende adottare delle varianti alla misura di protezione civile per la quale è stato concesso un contributo, queste devono essere approvate dalla Giunta provinciale.
Ciò non è necessario se si tratta di modifiche non essenziali e se l’obiettivo del progetto viene comunque raggiunto.
Le modifiche essenziali alla misura di protezione civile valgono sempre come modifiche all’obiettivo del progetto.
E.11 Contributo integrativo
L’ente locale può fare domanda per un contributo integrativo al più tardi entro 90 giorni dalla data di emissione dell’ultimo ordine di liquidazione in base alle dichiarazione finale di cui al punto E.8. Alla domanda deve essere allegata una comunicazione sui ribassi ottenuti nel corso delle procedure d’appalto, dei quali si tiene conto per il calcolo dei nuovi costi riconosciuti.
Il procedimento amministrativo corrisponde a quello di una nuova domanda di contributo.
Se la Giunta provinciale delibera la delimitazione delle zone colpite da gravi calamità pubbliche non si applica il punto E.1, comma 1, lettera c) e la percentuale di contributo può essere aumentata anche nei casi in cui i nuovi costi riconosciuti siano inferiori ai costi riconosciuti originariamente.
E.12 Revoca del contributo
La Giunta provinciale può revocare, in tutto o in parte, il contributo, se
a) la misura di protezione civile adottata non corrisponde all’obiettivo del progetto per il quale la Giunta provinciale ha concesso un contributo;
b) vengono riscontrate altre irregolarità essenziali di ogni genere.
L’ente locale interessato può presentare delle giustificazioni e controdeduzioni.
Nel caso di un’indebita percezione del contributo valgono le disposizioni dell’articolo 2bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.
E.13 Restituzione dei contributi già liquidati
In caso di riduzione o revoca del contributo, i contributi già liquidati, inclusi gli interessi legali spettanti dalla data della liquidazione, devono essere restituiti dopo il ricevimento della relativa richiesta.
E.14 Controlli a campione
L’Ufficio provinciale Protezione civile esegue dei controlli a campione su almeno il sei per cento delle misure di protezione civile per le quali è stato liquidato nell’anno precedente l’intero contributo spettante. Inoltre sono sottoposte in ogni caso a controlli quelle misure di protezione civile per le quali sussistono motivi per dubitare della veridicità delle dichiarazioni.
Le misure di protezione civile da controllare sono estratte a sorteggio da una commissione composta dal direttore o dalla direttrice dell’Ufficio provinciale Protezione civile e da due collaboratori o collaboratrici. Il risultato del sorteggio è documentato da un verbale che viene controfirmato dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Protezione antincendi e civile.
Il controllo a campione può essere effettuato anche mediante la richiesta di ulteriori documenti, come gli stati di avanzamento dei lavori, gli stati finali dei lavori o i certificati di pagamento, e tramite sopralluoghi.
Dei controlli a campione effettuati si redige un apposito verbale, ove si indicano l’ente locale controllato, le persone presenti, la data, il luogo, la misura di protezione civile adottata e l'esito del controllo.
Durante il controllo si verificano la regolarità della misura di protezione civile in relazione ai presenti criteri di contributo e il raggiungimento dell’obiettivo del progetto. Inoltre si controllano le indicazioni risultanti dalle dichiarazioni presentate.
In caso di riscontro di irregolarità essenziali si applica il procedimento di cui al punto E.12.