(1) Dopo l’Art. 5 della legge provinciale 28 ottobre 1994, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 6 (Sospensione sanzioni pecuniarie)
1. La Giunta provinciale può sospendere l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, a condizione che venga rispettata la copertura vaccinale minima stabilita dal piano provinciale vaccinazioni.
2. La Giunta provinciale revoca la sospensione di cui al comma 1 se la copertura vaccinale scende al di sotto delle percentuali previste dal piano provinciale vaccinazioni o se l’andamento epidemiologico lo rende comunque consigliabile.”