(1) Dopo la lettera i) del comma 1 dell’Art. 3 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“j) determina i programmi di formazione per gli operatori del settore alimentare ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, tenendo conto delle realtà produttive locali, dell’applicazione delle buone pratiche agricole e zootecniche ed in materia d’igiene, nonché della caratterizzazione delle diverse attività in base ai principi dell’analisi del rischio, della formazione scolastica, tecnico-professionale e dell’esperienza lavorativa. La formazione equipollente già acquisita, anche fuori provincia, è in ogni caso riconosciuta.”