(1) Il presente regolamento
(2) Il presente regolamento dà quindi attuazione all’articolo 3, comma 7, all’articolo 6, comma 2, all’articolo 7, comma 2, all’articolo 11, comma 1, e all’articolo 15, comma 5, della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, e successive modifiche, recante "Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo", di seguito denominata legge.