(1) Nel caso di ammissione a tempo indeterminato il contratto ospite-struttura prevede il deposito di una cauzione a carico dell’ospite e dei suoi familiari per la copertura di crediti eventualmente sussistenti al momento della dimissione o del decesso dell’ospite. In caso di comprovata indigenza economica della persona da accogliere e dei familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, il gestore può prescindere dalla richiesta di deposito di una cauzione.
(2) Salvi i casi di esenzione dal deposito di una cauzione, i crediti relativi all’ultimo mese di ricovero vanno trattenuti e detratti direttamente dalla cauzione.
(3) Per le ammissioni a tempo determinato il contratto ospite-struttura si conclude al momento dell’ammissione definitiva con la controfirma della domanda di ammissione da parte del gestore della residenza per anziani.
(4) La domanda di ammissione e il contratto ospite-struttura sono sottoscritti dal gestore, dalla persona da accogliere e dai familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.
(5) Non costituisce valido motivo di diniego, né della domanda di ammissione né dell’anticipazione da parte del comune, la sottoscrizione mancante della domanda o del contratto da parte dei familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.
(6) Nell’ipotesi di sottoscrizioni mancanti, il gestore sollecita per iscritto i familiari obbligati alla compartecipazione tariffaria ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, affinché provvedano a firmare la domanda o il contratto. Decorsi tre mesi dalla relativa notifica, il gestore avvisa le predette persone che, indipendentemente dalla sottoscrizione della domanda o del contratto, sussiste comunque l’obbligo di compartecipazione tariffaria da parte dei familiari, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. 6)