(1) Il comune trasmette al gestore ed all'avvocato una presa di posizione riguardo il modo di procedere entro 30 giorni dal ricevimento della presa di posizione dell'avvocato ai sensi dell'articolo 4 comma 5. Il comune può pronunciarsi a favore della proposizione della domanda giudiziale ovvero, per quanto consentito al gestore dalla normativa vigente, della riscossione coattiva o dell'attesa. Il gestore è obbligato ad attenersi alla decisione contenuta nella presa di posizione del comune. Il comune può provvedere alla presa di posizione in ogni momento anche dopo la scadenza del termine dei 30 giorni. In assenza di una presa di posizione il gestore non può provvedere alla proposizione della domanda giudiziale ovvero all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva.
(2) Il comune può in ogni momento d'ufficio o su proposta del gestore o dell'avvocato richiedere al gestore una verifica di solvibilità del debitore a cura dell'avvocato incaricato. Il comune trasmette la relativa presa di posizione al gestore ed all'avvocato incaricato. Il gestore e il comune devono comunicare all'avvocato le informazioni a loro note riguardanti la situazione di reddito e di patrimonio ovvero denominare fonti, dalle quali l'avvocato incaricato può ottenere informazioni sulla situazione di reddito e di patrimonio. In mancanza di una richiesta esplicita del comune le spese per l'effettuata verifica della solvibilità sono a carico del gestore.
(3) Qualora il comune si sia pronunciato a favore della proposizione della domanda giudiziale, il gestore deve trasmettere all'avvocato incaricato il provvedimento riguardante la proposizione della domanda giudiziale e la procura alla lite. Copia di tali documenti va trasmessa al comune. Le trasmissioni devono aver luogo entro 60 giorni dalla ricezione della presa di posizione del comune. Su richiesta motivata del gestore da presentare prima della scadenza del termine dei 60 giorni, il comune può prorogare il termine di ulteriori 60 giorni. L'avvocato incaricato deve trasmettere l'atto di citazione al gestore ed al comune entro 60 giorni dalla ricezione della procura alla lite.
(4) Qualora il comune secondo la presa di posizione si sia pronunciato a favore dell'avvio del procedimento di riscossione coattiva, il gestore è tenuto a trasmettere al comune copia degli atti introduttivi entro 60 giorni dalla ricezione della relativa presa di posizione.