(1) Il gestore provvede all'incarico dell'avvocato ai sensi della normativa vigente in materia e delle disposizioni seguenti.
(2) Il gestore può provvedere all'incarico di quegli avvocati che in base ad una convenzione dell'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige e del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano siano iscritti in apposito elenco.
(3) Nella convenzione di cui al comma 2 l'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige ed il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano stabiliscono di comune accordo:
- per le prestazioni relative alle diffide, alle verifiche di solvibilità, all'assistenza giuridica ed alla difesa in giudizio il limite massimo degli onorari spettanti all'avvocato;
- i presupposti d'accesso degli avvocati, i termini e le modalità di partecipazione nonché la cancellazione dell'iscrizione;
- le norme relative al conferimento dell'incarico.
Tale convenzione viene trasmessa all'ordine degli avvocati di Bolzano, la quale cura l'invio agli avvocati iscritti, e pubblicata sui siti internet dell'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige e del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano. Con la presentazione delle domande, gli avvocati si assumono, senza riserve, l'obbligo di osservare la convenzione e la disciplina contenuta nel presente regolamento. L'elenco viene predisposto, di comune accordo, dall'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige e dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, pubblicato sui siti internet sopra menzionati e aggiornati periodicamente. Dall'iscrizione nell'elenco nasce nessun obbligo per l'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige, il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, e i gestori; l'avvocato non acquista il diritto al conferimento di un incarico.
(4) La convenzione ha una durata di 5 anni e può essere sciolta anticipatamente di comune accordo dall'Associazione delle Residenze per Anziani dell'Alto Adige e dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano.
(5) I comuni sono obbligati nei confronti dei gestori ad assumersi nell'ambito e nei limiti massimi della convenzione, stabiliti ai sensi dei comma 3, gli onorari pattuiti con gli avvocati. Qualora dal gestore e dall'avvocato non iscritto nell'elenco vengano concordati onorari che eccedono i limiti massimi della convenzione, le spese eccedenti sono a carico del gestore.
(6) Nel contratto, che il gestore stipulerà con un avvocato non iscritto all'elenco di cui al comma 3, deve essere espressamente previsto che l'avvocato è obbligato all'osservanza del presente regolamento.