(1)Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 7/ter della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le procedure per la richiesta di pagamento della partecipazione tariffaria a cura degli enti gestori dei servizi residenziali accreditati per anziani con sede in provincia di Bolzano, l'anticipazione da parte dei comuni competenti per l'integrazione tariffaria, le procedure giudiziali e di recupero coattivo, l’assunzione delle spese procedurali e la restituzione degli importi effettivamente recuperati, nonché le materie indicate all'articolo 7/ter, comma 4, della citata legge provinciale.
(2) Di seguito gli enti gestori dei servizi residenziali accreditati per anziani con sede in provincia di Bolzano sono denominati “gestori”, i comuni competenti per l'integrazione tariffaria “comuni” e le persone obbligate alla compartecipazione tariffaria “debitori”. Gli enti gestori ai quali i comuni hanno delegato la competenza per l'integrazione tariffaria sono equiparati ai comuni.
(3) I termini relativi a persone e funzioni che nel presente regolamento compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere maschile e femminile. Si è rinunciato, in parte, a formulazioni rispettose dell’identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo. 2)