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n) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 81)
Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige

1)
Pubblicato nel B.U. 21 maggio 2013, n. 21.

CAPO I
PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

Art. 1 (Finalità)

(1) La famiglia costituisce il fondamento della nostra società ed è l’ambiente educativo, formativo e relazionale più significativo per i figli. Attraverso la sua funzione di sostegno per le nuove generazioni assume un fondamentale ruolo sociale.

(2) Scopo della presente legge è sostenere, nell’ambito di una politica familiare organica, le famiglie della provincia di Bolzano in ogni fase di vita, creando i presupposti affinché esse possano operare scelte individuali e realizzare un proprio modello di vita.

(3) La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, sostiene i nuclei familiari e le diverse forme di convivenza, nei quali componenti della stessa generazione o di generazioni diverse hanno uno stretto legame fra loro, si prendono cura vicendevole e assumono responsabilità reciproche.

(4) Le misure previste dalla presente legge sono dirette all’intero nucleo familiare o al sostegno di singoli componenti della famiglia e tengono conto delle varie forme e fasi di vita familiare. La presente legge riserva particolare attenzione alle famiglie con figli a carico.

(5) La Provincia con la presente legge persegue, nell’ambito dei propri poteri e delle proprie competenze, le seguenti finalità, in ottemperanza alle disposizioni statali ed europee:

  1. valorizzare la famiglia in quanto nucleo sociale;
  2. sostenere la formazione della famiglia;
  3. rafforzare il senso di autoresponsabilità e lo sviluppo delle risorse individuali delle famiglie e dei relativi componenti secondo i principi di sussidiarietà e di libertà di scelta;
  4. tutelare e promuovere i diritti dei componenti della famiglia, in particolare dei figli e delle figlie a carico e delle persone con disabilità;
  5. promuovere le pari opportunità per tutti i componenti della famiglia;
  6. migliorare il benessere e la qualità di vita delle famiglie e promuovere le relazioni interpersonali all’interno e all’esterno della famiglia;
  7. rafforzare il comune senso di responsabilità del padre e della madre nell’educazione dei figli;
  8. sostenere l’assistenza e la cura dei familiari di ogni classe di età all’interno e all’esterno della famiglia stessa;
  9. migliorare la conciliabilità fra famiglia e lavoro;
  10. sostenere la famiglia alleviandone gli oneri attraverso prestazioni in natura e in denaro;
  11. migliorare la collaborazione e il lavoro in rete nell’ambito delle misure di promozione della famiglia e migliorare l’offerta nei diversi settori sociali.

Art. 2 (Principi e priorità)

(1) Nella realizzazione delle finalità fissate all’articolo 1 si tiene conto dei seguenti principi:

  1. il coinvolgimento attivo di attori pubblici e privati dei diversi ambiti sociali, di enti e reti territoriali e delle famiglie stesse nella fase di programmazione e di attuazione delle misure a favore della famiglia;
  2. i responsabili dei diversi ambiti politici e i singoli attori improntano i propri interventi al rispetto delle finalità della presente legge;
  3. nella elaborazione e realizzazione di misure a sostegno della famiglia si tengono in considerazione la dimensione del nucleo familiare, nonché le prestazioni e i carichi della famiglia;
  4. a seconda delle finalità, della disponibilità e dell’onere amministrativo, l’accesso alle prestazioni potrà essere collegato al reddito e al patrimonio;
  5. elemento centrale per l’elaborazione e la realizzazione delle misure previste dalla presente legge è il bene del bambino/della bambina.

(2) Nell’ambito delle finalità stabilite all’articolo 1 la Provincia persegue le seguenti priorità:

  1. intervenire preventivamente a sostegno della famiglia: per uno sviluppo equilibrato della famiglia sono promossi interventi precoci di rafforzamento delle competenze relazionali, educative e genitoriali. Per raggiungere le suddette finalità vengono sostenuti specifici interventi qualificati facilmente fruibili da parte delle famiglie;
  2. conciliare meglio famiglia e lavoro: per favorire un equilibrio fra vita quotidiana della famiglia e attività lavorativa, vengono promosse misure finalizzate al miglioramento delle condizioni generali, tenuto conto delle diverse esigenze familiari;
  3. garantire sostegno economico alle famiglie: per garantire migliori condizioni familiari e pari opportunità sociali, la famiglia viene sostenuta attraverso prestazioni economiche dirette e indirette.

CAPO II
MISURE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

Art. 3 (Compiti finalizzati al sostegno della famiglia)

(1) Le finalità indicate all’articolo 1 sono realizzate attraverso un sistema integrato e coordinato di interventi. Sono interventi a favore della famiglia quelli volti a migliorare la qualità di vita e il benessere della famiglia nel suo insieme e ad alleviare il carico familiare.

(2) Provincia, comuni, comunità comprensoriali, imprese, parti sociali e rappresentanti degli interessi delle famiglie lavorano in stretta sinergia nelle fasi di programmazione, attuazione e valutazione delle misure a sostegno della famiglia. Le famiglie sono coinvolte attivamente.

(3) La Provincia ha i seguenti compiti:

  1. programma e coordina gli interventi volti a migliorare le azioni a sostegno della famiglia a livello provinciale;
  2. attiva interventi di informazione, sensibilizzazione e consulenza in merito alle iniziative di sostegno alla famiglia;
  3. stabilisce gli indicatori necessari alla definizione di conciliabilità fra famiglia e lavoro e al controllo delle relative misure;
  4. crea incentivi per migliorare le azioni a sostegno della famiglia;
  5. sostiene le iniziative a favore della famiglia, così come l’attività di enti pubblici e privati senza fini di lucro, iniziative di genitori, reti e gruppi di auto mutuo aiuto;
  6. monitora e valuta le misure in atto a livello provinciale e promuove la ricerca sulla famiglia.

(4) I comuni e le comunità comprensoriali hanno i seguenti compiti:

  1. promuovono a livello locale il benessere delle famiglie, operano in stretta sinergia a livello trasversale, condividono competenze in rete e si confrontano a cadenze regolari;
  2. rappresentano a livello locale il primo punto di riferimento per famiglie e istituzioni;
  3. attuano interventi di informazione, sensibilizzazione e consulenza in merito alle iniziative di sostegno alla famiglia a livello locale;
  4. coordinano gli interventi volti a migliorare le azioni a sostegno della famiglia a livello locale e promuovono la collaborazione fra attori locali che operano con le famiglie e a favore delle stesse;
  5. mettono a disposizione le proprie strutture per la realizzazione di iniziative a sostegno della famiglia;
  6. incentivano le iniziative a sostegno della famiglia;
  7. in fase di pianificazione e attuazione di misure a favore della famiglia si confrontano e stabiliscono d’intesa quali di queste si prestano in modo ottimale ad essere realizzate a livello sovracomunale;
  8. assumono gli ulteriori compiti e funzioni loro esplicitamente attribuiti dalla presente legge o da altre disposizioni normative.

(5) Per ottimizzare la collaborazione e realizzare una rete stabile di collegamento, ogni comune e ogni comunità comprensoriale nomina fra i membri della propria giunta un/una referente per il settore famiglia.

Art. 4 (Lavoro di rete nel settore famiglia)

(1) Per attivare, soprattutto nelle aree rurali, iniziative mirate alle esigenze delle famiglie si provvede a sostenere la collaborazione nel settore famiglia a livello territoriale e trasversale e la realizzazione di reti stabili di collegamento a livello provinciale, comprensoriale e comunale.

(2) Vengono sostenute diverse forme di collaborazione organizzata, iniziative per i genitori, specifici gruppi di lavoro e di mutuo-aiuto nonché reti territoriali, che creano un valore aggiunto per le famiglie.

(3) Per sfruttare le sinergie e ottimizzare le risorse, nella programmazione e nello sviluppo delle misure di politica familiare è previsto il coinvolgimento dei rappresentanti gli interessi delle famiglie e le organizzazioni private.

Art. 5 (Politiche dei tempi)   delibera sentenza

(1) Per politiche dei tempi si intendono le azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei cittadini – con particolare riguardo alle famiglie – attraverso misure mirate, relative alla gestione ed organizzazione dei tempi e degli spazi della vita quotidiana. A tal fine viene tra le altre misure promossa l’istituzione e la gestione di banche del tempo.

(2) L’obiettivo è quello di facilitare alle famiglie con esigenze temporali diverse l’accesso ai servizi pubblici e privati e migliorare l’utilizzo degli spazi pubblici. Particolare attenzione è riservata agli orari della scuola e del lavoro, che condizionano profondamente i ritmi e i tempi della famiglia, così come ai trasporti pubblici.

(3) Le linee guida per l’organizzazione e il coordinamento dei tempi e degli spazi a misura di famiglia a livello provinciale, comprensoriale e comunale sono fissate con regolamento d’esecuzione.

massimeDecreto del Presidente della Provincia 29 marzo 2021, n. 11 - Linee guida per l’organizzazione e il coordinamento di tempi e spazi a misura di famiglia a livello provinciale, comprensoriale e comunale

Art. 6 (Spazi abitativi e ambienti di vita per famiglie)

(1) La Provincia promuove la realizzazione di spazi privati e pubblici nonché di infrastrutture abitative per famiglie, per permettere a queste ultime di svilupparsi e crescere nelle diverse fasi di vita e trovare sostegno in situazioni di difficoltà.

(2) La progettazione e realizzazione di interventi urbanistici comprenderà la realizzazione di spazi pubblici più a misura di famiglie e privi di barriere architettoniche.

(3) Per incentivare finanziariamente l’edilizia abitativa privata per famiglie e creare un rapporto equilibrato fra il mondo della proprietà e la richiesta di locazioni, nell’ambito della politica dell’edilizia abitativa saranno definiti modelli di finanziamento diretti a soddisfare le esigenze delle famiglie.

(4) La Provincia introduce forme innovative di edilizia abitativa sociale prevedendo appositi spazi dove le famiglie possano incontrarsi e confrontarsi.

(5) Per sostenere la convivenza tra generazioni diverse, favorire la conciliabilità fra famiglia e lavoro e lo sviluppo di relazioni sociali, è promossa l’introduzione di modelli abitativi trasversali alle generazioni.

Art. 7 (Sostegno preventivo alla famiglia)

(1) Per consentire ai genitori di comprendere meglio il proprio ruolo e le proprie responsabilità e favorire uno sviluppo ottimale della famiglia nelle diverse fasi della vita, la Provincia sostiene l’adozione e il potenziamento delle seguenti misure e iniziative di prevenzione:

  1. misure di sensibilizzazione per le famiglie e gli operatori atte a favorire un diverso approccio ai ruoli di genere e a promuovere un maggiore riconoscimento dell’importanza della famiglia;
  2. predisposizione di informazioni esaurienti e facilmente accessibili a genitori e futuri genitori;
  3. misure atte a promuovere un confronto precoce con le tematiche riguardanti la famiglia e la vita di coppia per preparare i futuri genitori alla nascita, al periodo dopo la nascita e ai cambiamenti fisici, psicologici, mentali e familiari determinati dalla genitorialità;
  4. programmi di formazione alla famiglia e alla genitorialità per gruppi specifici di utenti, a bassa soglia e rispondenti ai bisogni, nonché sostegno educativo finalizzato a migliorare le condizioni di vita quotidiana della famiglia, a migliorare e sostenere le competenze genitoriali e a rafforzare il rapporto fra genitori e figli e fra generazioni. Il coinvolgimento attivo della figura paterna in questo senso è fondamentale;
  5. misure di auto-aiuto familiare atte a rafforzare le risorse disponibili e a potenziare la costituzione di gruppi di auto-aiuto, l’aiuto di vicinato e le iniziative genitoriali;
  6. progetti di educazione domiciliare per prevenire situazioni familiari problematiche;
  7. azioni mirate di consulenza e di accompagnamento familiare finalizzate a superare incertezze o difficoltà nel rapporto di coppia, nell’educazione dei figli e nelle attività di cura e assistenza dei familiari;
  8. servizi di consulenza e di accompagnamento a bassa soglia per bambini e adolescenti;
  9. mediazione familiare finalizzata alla prevenzione e al superamento dei conflitti in famiglia, con particolare attenzione all'accompagnamento e alla consulenza per i casi di separazione e divorzio,

Art. 8 (Conciliabilità fra famiglia e lavoro)   delibera sentenza

(1) La Provincia promuove a livello sociale, aziendale e familiare interventi volti a dare attuazione e a migliorare la conciliabilità tra la famiglia e il lavoro.

(2) Per promuovere a livello sociale una diversa concezione dei ruoli di genere e ottimizzare la parità fra i sessi nella vita familiare e professionale, la Provincia adotta le seguenti misure:

  1. sostiene azioni a favore della parità di genere in tutti i settori sociali;
  2. promuove programmi finalizzati all’ampliamento delle immagini di ruolo, all’attuazione di interventi educativi e formativi improntati ai valori di genere e al coinvolgimento attivo dei padri nella crescita e nell’educazione dei figli;
  3. crea incentivi per consentire ad entrambi i genitori, ed ai padri in particolare, di poter usufruire del congedo parentale.

(3) Per migliorare la conciliabilità fra famiglia e professione nel mondo del lavoro, sono adottate le seguenti misure per una politica di gestione del personale orientata alla famiglia:

  1. predisporre informazioni mirate e complete sulle prestazioni a sostegno della famiglia e sul reinserimento lavorativo;
  2. promuovere la certificazione “audit famigliaelavoro”, che premia piccole, medie e grandi imprese, amministrazioni pubbliche, istituzioni formative, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni e altre istituzioni pubbliche e private. Particolare attenzione è riservata a rendere fattibile l’accesso alla certificazione alle piccole e medie imprese e organizzazioni. Provvede inoltre a verificare con regolarità che i titolari della certificazione continuino a soddisfare i requisiti necessari;
  3. in caso di misure dirette o indirette di incentivazione pubblica nonché di gare d'appalto indette da enti pubblici possono essere ulteriormente agevolate le imprese, le associazioni e altri soggetti privati che hanno attivato misure finalizzate a migliorare la conciliabilità fra famiglia e lavoro e a sostegno della famiglia;
  4. promuove la realizzazione di strutture aziendali per l’infanzia;
  5. promuove specifiche iniziative aziendali di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per il reinserimento lavorativo;
  6. promuove la realizzazione e lo sviluppo di infrastrutture e nuove tecnologie, in particolare in ambiti territoriali strutturalmente sottodimensionati, per snellire la comunicazione, garantire alle famiglie un accesso più diretto ai servizi e maggiore flessibilità nell’organizzazione dei posti di lavoro;
  7. favorire la stipula di contratti aggiuntivi a livello aziendale, di settore o territoriale, che prevedono in modo particolare misure a sostegno della famiglia;
  8. promuovere la certificazione "FamilyPlus - Familie leben, vivere la famiglia, viver la familia", che premia i comuni e le loro unioni per essere a misura di bambini, giovani, anziani e famiglie. 2)
massimeDelibera 23 agosto 2016, n. 923 - Approvazione dei criteri per la concessione del contributo integrativo dell’assegno provinciale al nucleo familiare
2)
La lettera h) dell'art. 8, comma 3, è stata aggiunta dall'art. 23, comma 1, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.

Art. 9 (Sostegno finanziario alle famiglie)                  delibera sentenza

(1) La Provincia contribuisce al sostegno delle famiglie e alla compensazione degli oneri familiari, sia tramite prestazioni economiche in forma diretta sia garantendo e promuovendo le opportune agevolazioni. Queste misure includono sia le prestazioni direttamente previste dalla presente legge, che le prestazioni previste da altre leggi di settore, come ad esempio misure per il diritto allo studio, trasporti pubblici, edilizia abitativa, politiche sociali e sanitarie e parimenti volte al sostegno della famiglia.

(2) Allo scopo la Provincia adotta le seguenti misure:

  1. anche con l’obiettivo di sostenere la cura a casa da parte dei genitori, erogazione di una prestazione economica per famiglie con figli di età compresa fra zero e e tre anni o fino al mese antecedente a quello del possibile inserimento degli stessi nella scuola dell'infanzia, se questo è successivo al compimento del terzo anno di vita, come contributo per l’assistenza e per la copertura delle spese di mantenimento dei figli; erogazione di una prestazione economica per famiglie con figli minorenni ed equiparati, come contributo per la copertura delle spese di mantenimento dei figli; i requisiti di accesso e i criteri di erogazione e di gestione delle prestazioni sono fissati dalla Giunta provinciale; 3)
  2. introduzione sul territorio provinciale di una carta vantaggi per la famiglia che consente sgravi economici alle famiglie con figli minorenni. La carta vantaggi permette di acquistare a prezzi scontati o agevolati prodotti e servizi nell’interesse delle famiglie, offerti da istituzioni pubbliche e soggetti privati; 4)
  3. approvazione e attuazione di direttive per l’adozione di politiche tariffarie a misura di famiglia nei diversi settori, d’intesa con i fornitori pubblici e con il coinvolgimento dei fornitori privati di servizi;
  4. agevolazioni fiscali a livello provinciale e comunale per famiglie con figli a carico o familiari non autosufficienti, nel rispetto delle competenze provinciali e comunali in materia.
massimeDelibera 8 novembre 2022, n. 797 - Requisiti di accesso e criteri di erogazione del “bonus bollette” e pagamento straordinario dell'assegno provinciale per i figli (modificata con delibera n. 268 del 28.03.2023 e delibera n. 304 del 04.04.2023)
massimeDelibera 21 giugno 2022, n. 440 - Requisiti di accesso e criteri di erogazione e gestione dell'assegno provinciale per i figli – modifiche della deliberazione della Giunta provinciale n. 102/2022 e pagamento straordinario
massimeDelibera 8 marzo 2022, n. 146 - Continuazione "EuregioFamilyPass"
massimeDelibera 15 febbraio 2022, n. 102 - Requisiti di accesso e criteri di erogazione e gestione dell’assegno provinciale al nucleo familiare e dell’assegno provinciale per i figli – revoca della deliberazione della Giunta provinciale 943/2017 (modificata con delibera n. 440 del 21.06.2022, delibera n. 694 del 22.08.2023 e delibera n. 864 del 10.10.2023)
massimeDelibera 18 maggio 2021, n. 430 - Estensione „EuregioFamilyPass Alto Adige”
massimeDelibera 15 aprile 2020, n. 263 - COVID-19 – Misure nel settore famiglia
massimeDelibera 14 novembre 2017, n. 1231 - "EuregioFamilyPass"-Linee Guida
massimeDelibera 2 maggio 2017, n. 481 - EuregioFamilyPass
massimeDelibera 23 agosto 2016, n. 923 - Approvazione dei criteri per la concessione del contributo integrativo dell’assegno provinciale al nucleo familiare
3)
La lettera a) dell'art. 9, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 12, comma 1, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.  Vedi anche l'art. 12, comma 2, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12. Successivamente la lettera a) è stata così modificata dall'art. 31, comma 1, della L.P. 16 aprile 2020, n. 3.
4)
La lettera b) dell'art. 9, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 10, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.

Art. 10 (Servizi di assistenza e di accompagnamento)          delibera sentenza

(1) Per sostenere il ruolo educativo e la libertà di scelta e per andare incontro alle esigenze dei genitori, vengono sostenute l’assistenza da parte dei genitori in ambito familiare così come la presenza di servizi di assistenza extrafamiliari. La Provincia e gli enti competenti promuovono entrambe le modalità di assistenza come forme meritevoli di sostegno. La scelta tra le diverse modalità dipende dalle esigenze dei figli e dalle caratteristiche e possibilità delle singole famiglie.

(2) A questo scopo vengono:

  1. potenziati in loco l’accesso flessibile alle iniziative a sostegno della famiglia e migliorato il coordinamento dei servizi;
  2. promosso l’auto-aiuto familiare in forma di iniziative genitoriali, gruppi gioco, centri genitori-bimbi e altre iniziative;
  3. offerti e potenziati su tutto il territorio e in rispondenza del fabbisogno i servizi socio-educativi per la prima infanzia attraverso asili nido, microstrutture per la prima infanzia, microstrutture aziendali e l’assistenza domiciliare all’infanzia. Ciò avviene nel quadro delle disposizioni di cui al Capo IV della presente legge;
  4. potenziata l’offerta di assistenza scolastica per bambini e intensificata la collaborazione con associazioni giovanili, culturali, sportive e del tempo libero;
  5. potenziata e agevolata l’offerta di assistenza e accompagnamento extrascolastici e integrativi per bambini, tenendo conto in particolare delle diverse fasce d’età, delle condizioni familiari, sociali e territoriali, e di un migliore raccordo tra i servizi. Le spese ammesse ad agevolazione devono essere direttamente connesse all’organizzazione e allo svolgimento delle iniziative. In considerazione dei tempi necessari per la pianificazione e la preparazione, possono essere ammesse ad agevolazione anche spese sostenute prima dell’avvio delle singole iniziative. 5)

(3) Bambini con disabilità hanno uguale diritto di accesso ai servizi di assistenza e di accompagnamento.

(4) Per garantire un’elevata qualità nei servizi di assistenza e di accompagnamento, la Provincia fissa standard di qualità e verifica che essi vengano rispettati.

(5) L’assistenza a familiari non autosufficienti è sostenuta mediante un adeguato sistema di prestazioni in denaro o in natura ai sensi della legge provinciale sugli interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti.

(6) Nei limiti delle proprie competenze istituzionali la Provincia si adopera presso lo Stato e la Regione per il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi dedicati all’educazione dei figli e alla cura di familiari non autosufficienti e per il sostegno del versamento volontario dei contributi a tali fini. La Provincia si impegna in particolare a trovare soluzioni per il genitore che prima di dedicarsi all'educazione dei figli ha lavorato nel settore privato. 6)

massimeDelibera 27 aprile 2021, n. 370 - Criteri per la concessione di contributi per iniziative di assistenza e accompagnamento extrascolastiche e integrative per bambini e ragazzi (modificata con delibera n. 652 del 27.07.2021, delibera n. 901 del 26.10.2021, delibera n. 441 del 21.06.2022, delibera n. 687 del 20.09.2022 e delibera n. 1019 del 30.12.2022)
massimeDelibera 22 dicembre 2020, n. 1025 - Covid-19 – Misure nel settore dei servizi di assistenza alla prima infanzia - revoca della deliberazione n. 733/2020 e conferma della deliberazione n. 543/2020 con indicazione delle modalità applicative, anche in deroga ai vigenti criteri nel settore
massimeDelibera 2 settembre 2020, n. 661 - Covid-19 - Proroga dei termini per la le iniziative di accompagnamento e assistenza extrascolastica
massimeDelibera 21 luglio 2020, n. 544 - COVID-19 – Misure nel settore famiglia – Proroga termini
massimeDelibera 21 luglio 2020, n. 543 - Covid-19 – Misure nel settore dei servizi per la prima infanzia (vedi anche delibera n. 1025 del 22.12.2020)
massimeDelibera 30 giugno 2020, n. 468 - COVID-19 – Misure nel settore famiglia – Proroga termini
massimeDelibera 26 maggio 2020, n. 378 - COVID-19 - Misure nel settore famiglia
massimeDelibera 13 novembre 2018, n. 1150 - Aggiornamento dell'importo orario convenzionalmente stabilito per le prestazioni rese a titolo di volontariato
5)
La lettera e) dell’art. 10, comma 2, è stata così sostituita dall’art. 17, comma 1, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.
6)
L'art. 10, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.

CAPO III
COORDINAMENTO DELLE MISURE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA

Art. 11 (Agenzia per la famiglia)    delibera sentenza

(1) La Provincia assicura il coordinamento e il raccordo delle misure di politica familiare nei vari ambiti di attività attraverso l’istituzione di un’”Agenzia per la famiglia”.

(2) L’Agenzia per la famiglia è costituita ai sensi dell’Art. 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10. La determinazione della dotazione organica ha luogo in funzione dei compiti stabiliti dalla presente legge. La Giunta provinciale mette a disposizione dell’Agenzia per la famiglia il budget necessario alla sua attività nel quadro del bilancio provinciale. 7)

(3) L’Agenzia per la famiglia ha le seguenti funzioni:

  1. esamina le leggi provinciali già in vigore nonché i nuovi disegni di legge e altre disposizioni alla luce degli effetti diretti e indiretti sulla qualità di vita delle famiglie ed esprime in merito pareri obbligatori e raccomandazioni;
  2. esercita funzioni di stimolo e di indirizzo nei confronti delle strutture dell’Amministrazione provinciale per l’attuazione delle misure a favore della famiglia previste dalle leggi provinciali e dei principi fissati dalla presente legge;
  3. informa, consiglia, sostiene e raccorda le strutture provinciali e gli enti pubblici e privati, le organizzazioni, le associazioni e le imprese operanti in settori rilevanti per la famiglia e funge da punto di riferimento e da centro di competenza sia all’interno dell’Amministrazione provinciale sia verso i partner esterni;
  4. coordina a livello provinciale gli interventi di promozione delle famiglie e lo sviluppo di politiche temporali orientate alla famiglia;
  5. può realizzare direttamente o sostenere iniziative a favore della famiglia;
  6. è responsabile dell’elaborazione di un progetto di promozione della famiglia sostenibile e a lungo termine, redige regolarmente una relazione sulla famiglia in collaborazione con la Consulta per la famiglia e l’ASTAT e può effettuare ulteriori indagini scientifiche sulla realtà delle famiglie in Alto Adige;
  7. fa parte della Commissione Audit che valuta la conciliabilità fra famiglia e lavoro;
  8. funge da segreteria per la Consulta per la famiglia
  9. concede contributi ad istituzioni pubbliche e private; 8)
  10. realizza e sostiene iniziative per l’educazione e l’assistenza delle famiglie;8)
  11. pianifica, sviluppa, controlla e coordina iniziative e servizi specifici nel settore della famiglia;8)
  12. assiste le microstrutture aziendali;8)
  13. garantisce servizi di assistenza in orario extrascolastico, quali servizi di assistenza estivi e pomeridiani;8)
  14. è competente per la mediazione familiare;8)
  15. è competente per il sostegno e per le iniziative a favore degli uomini;8)
  16. pianifica, sviluppa, controlla e coordina i servizi per la prima infanzia;9)
  17. presiede il consiglio che valuta la concessione della certificazione "FamilyPlus - Familie leben, vivere la famiglia, viver la familia. 10)

(4) L’Agenzia per la famiglia può adottare misure, effettuare manifestazioni, attività ed acquisti per lo sviluppo del proprio settore e sostenere le relative spese. Il finanziamento può includere anche la copertura delle spese di vitto, alloggio e viaggio nonché di tutte le spese connesse. 11)

massimeDelibera 27 aprile 2021, n. 370 - Criteri per la concessione di contributi per iniziative di assistenza e accompagnamento extrascolastiche e integrative per bambini e ragazzi (modificata con delibera n. 652 del 27.07.2021, delibera n. 901 del 26.10.2021, delibera n. 441 del 21.06.2022, delibera n. 687 del 20.09.2022 e delibera n. 1019 del 30.12.2022)
7)
L'art. 11, comma 2, è stato così modificato dall'art. 19, comma 1, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.
8)
Le lettere i) – o) sono state aggiunte dall'art. 7, comma 4, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.
9)
La lettera p) è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1, della L.P. 21 luglio 2016, n. 17.
10)
La lettera q) dell'art. 11, comma 3, è stata aggiunta dall'art. 24, comma 2, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
11)
L'art. 11,comma 4, è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1, della L.P. 13 ottobre 2020, n. 12.

Art. 12 (Consulta per la famiglia)    delibera sentenza

(1) La Consulta per la famiglia funge da organo consultivo della Giunta provinciale per le tematiche rilevanti per la famiglia.

(2)La Consulta per la famiglia è composta da:

  1. l’assessore/assessora competente per la famiglia;
  2. due rappresentanti della Provincia;
  3. due rappresentanti dei Comuni;
  4. un rappresentante dell’economia;
  5. un rappresentante delle organizzazioni sindacali;
  6. nove rappresentanti delle associazioni per la famiglia;
  7. tre rappresentanti dei servizi a favore delle famiglie. 12)

(2/bis)  Il Presidente/la Presidente della Consulta per la famiglia è l’assessore/assessora per la famiglia. 13)

(3) La Consulta per la famiglia è nominata dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura su proposta dei settori in essa rappresentati. La Giunta provinciale approva il regolamento della Consulta per la famiglia.

(4) La Consulta per la famiglia si riunisce almeno tre volte all’anno ed assolve i seguenti compiti:

  1. sottopone alla Giunta provinciale proposte di adeguamento della normativa provinciale alle nuove esigenze del settore famiglia;
  2. elabora proposte per il sostegno e la promozione della famiglia;
  3. esprime pareri e raccomandazioni;
  4. può esprimere prese di posizione su tematiche rilevanti per la famiglia. In particolare per quanto riguarda la legislazione in materia di famiglia e la relativa attuazione, i membri della Consulta per la famiglia sono persone di riferimento per le famiglie e per altri organismi non rappresentati nella Consulta. 14)

(5) I compiti di organi consultivi già istituiti o previsti che si occupano esclusivamente di tematiche rilevanti per la famiglia e che non siano istituiti ai sensi di una apposita disposizione di legge, sono assegnati alla Consulta per la famiglia.

massimeDelibera 12 maggio 2015, n. 558 - Approvazione regolamento della Consulta per la famiglia
12)
L'art. 12, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 2, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.
13)
L'art. 12, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 10, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.
14)
La lettera d) dell'art. 12, comma 4, è stata così modificata dall'art. 10, comma 4, della L.P. 16 ottobre 2014, n. 9.

CAPO IV
ASSISTENZA ALLA PRIMA INFANZIA

Art. 13 (Assistenza domiciliare all’infanzia)     delibera sentenza

(1) La Provincia promuove il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia erogato da enti privati accreditati senza scopo di lucro.

(2)Per assistenza domiciliare all’infanzia s’intende l’attività delle persone facenti capo agli enti di cui al comma 1, che assistono professionalmente nelle proprie abitazioni uno o più bambini e bambine di altre famiglie, di età compresa tra tre mesi e tre anni. Esse svolgono un compito educativo connotato da familiarità, valorizzazione della quotidianità, flessibilità e personalizzazione, per rispondere al meglio alle esigenze delle famiglie, nel rispetto dei ritmi, delle abitudini e del percorso di crescita di ogni bambino e bambina. L’accesso al servizio è consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno già compiuto il terzo anno di età, ma non ancora il quarto, e non frequentano ancora la scuola dell’infanzia. In casi particolari, motivati e supportati da adeguata documentazione medica, l’accesso al servizio è consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno già compiuto i quattro anni di età e non frequentano ancora la scuola dell’infanzia, fino al loro ingresso nella scuola elementare; del servizio possono usufruire, a costo pieno, anche i bambini e le bambine che hanno compiuto i quattro anni, o anche di età inferiore se già frequentanti la scuola dell’infanzia, fino al loro ingresso nella scuola elementare. 15)

massimeDelibera 30 luglio 2019, n. 666 - Approvazione dei Criteri per il finanziamento di microstrutture e del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia e revoca della deliberazione n. 1198 del 20 novembre 2018 (modificata con delibera n. 217 del 14.03.2023)
massimeDelibera 4 settembre 2018, n. 876 - Approvazione dei criteri per il finanziamento dell’assistenza fuori provincia nei servizi di assistenza alla prima infanzia e soppressione dell’Allegato B della deliberazione della Giunta provinciale n. 597/2018
massimeDelibera 25 agosto 2015, n. 979 - Approvazione di linee quida generali per lo sviluppo quantitativo e qualitativo dei servizi di assistenza all'infanzia a sostegno delle famiglie
15)
L'art. 13, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 2, della L.P. 21 luglio 2016, n. 17, e successivamente così modificato dall'art. 12, comma 3, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

Art. 14 (Asili nido)   delibera sentenza

(1) La Provincia promuove il servizio di asilo nido erogato dai comuni.

(2) L’asilo nido è un servizio socio-educativo per la prima infanzia, destinato a bambini e bambine di età compresa fra tre mesi e tre anni, volto a favorirne il benessere e la crescita armoniosa e ad assicurare alle famiglie un adeguato sostegno nei compiti educativi, anche al fine di conciliare al meglio le esigenze lavorative e familiari nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale. L’accesso al servizio è consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno già compiuto il terzo anno di età, ma non ancora il quarto, e non frequentano ancora la scuola dell’infanzia; in casi particolari, motivati e supportati da adeguata documentazione medica, l’accesso al servizio è consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno già compiuto i quattro anni di età e non frequentano ancora la scuola dell’infanzia, fino al loro ingresso nella scuola elementare. La capacità ricettiva minima e massima dell'asilo nido è fissata rispettivamente in 15 e 60 posti-bambino.  Per le strutture esistenti aventi capacità ricettiva superiore a 60 posti-bambino, la capacità massima può continuare a superare i 60 posti-bambino. 16)

massimeDelibera 20 dicembre 2016, n. 1436 - Approvazione delle tariffe del servizio asilo nido per l’anno 2017
16)
L'art. 14, comma 2, è stato prima modificato dall'art. 12, comma 4, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12, e successivamente così integrato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 7 agosto 2018, n. 16.

Art. 15 (Microstrutture per la prima infanzia)     delibera sentenza

(1) La Provincia promuove il servizio di microstruttura per la prima infanzia erogato dai Comuni o da enti privati accreditati senza scopo di lucro.

(2) La microstruttura è un servizio socio-educativo per la prima infanzia, destinato a bambini e bambine di età compresa fra tre mesi e tre anni, volto a favorirne il benessere e la crescita armoniosa e ad assicurare alle famiglie un adeguato sostegno nei compiti educativi, anche al fine di conciliare al meglio le esigenze lavorative e familiari nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale. L’accesso al servizio è consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno già compiuto il terzo anno di età, ma non ancora il quarto, e non frequentano ancora la scuola dell’infanzia; in casi particolari motivati e supportati da adeguata documentazione medica, l’accesso al servizio è consentito, con agevolazione tariffaria, anche ai bambini e alle bambine che hanno già compiuto i quattro anni di età e non frequentano ancora la scuola dell’infanzia, fino al loro ingresso nella scuola elementare. Il servizio è erogato in forma flessibile ed è garantita all'utenza la possibilità di una frequenza anche per poche giornate alla settimana e per un numero limitato di ore al giorno. La capacità ricettiva massima della microstruttura viene stabilita con il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 17, comma 1. 17)

massimeDelibera 30 luglio 2019, n. 666 - Approvazione dei Criteri per il finanziamento di microstrutture e del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia e revoca della deliberazione n. 1198 del 20 novembre 2018 (modificata con delibera n. 217 del 14.03.2023)
massimeDelibera 4 settembre 2018, n. 876 - Approvazione dei criteri per il finanziamento dell’assistenza fuori provincia nei servizi di assistenza alla prima infanzia e soppressione dell’Allegato B della deliberazione della Giunta provinciale n. 597/2018
17)
L'art. 15, comma 2, è stato così modificato dall'art. 12, commi 5 e 6, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

Art. 16 (Microstrutture e servizi diurni aziendali per bambini e bambine)     delibera sentenza

(1) Nell’intento di promuovere la diffusione di misure che favoriscono la conciliabilità di famiglia e lavoro, la Provincia può concedere alle imprese, alle relative associazioni e ad enti pubblici e privati operanti in provincia di Bolzano, contributi per la copertura delle spese di gestione delle microstrutture e dei servizi diurni per bambini e bambine in età prescolare e scolare fino a undici anni, che gli stessi mettono a disposizione di collaboratrici e collaboratori direttamente all’interno dei luoghi di lavoro o a livello interaziendale o mediante l’acquisto di posti-bambino presso analoghi servizi già esistenti.  La Provincia, in qualità di datore di lavoro, può compartecipare ai costi dei servizi di assistenza all’infanzia per i figli dei propri dipendenti. 18)

(2)La Giunta provinciale determina i criteri per la concessione dei contributi e le modalità di compartecipazione ai costi per i servizi di cui al comma 1. Le imprese e le relative associazioni nonché gli enti pubblici, compresa la Provincia, in qualità di datore di lavoro, e gli enti privati possono imporre alle famiglie utenti dei servizi una compartecipazione alla spesa nella misura massima del 35 per cento del costo complessivo. Per l’acquisto di posti bambino o per la gestione delle microstrutture e dei servizi diurni aziendali di cui al comma 1, i datori di lavoro di cui al comma 1, che intendono mettere a disposizione tali servizi per i propri collaboratori e le proprie collaboratrici, stipulano apposite convenzioni con gli enti senza fini di lucro operanti nel settore dei servizi all’infanzia. 19)

massimeDelibera 21 novembre 2023, n. 1027 - Criteri per la concessione di contributi a datrici e datori di lavoro per posti di assistenza aziendali presso microstrutture
massimeDelibera 11 settembre 2018, n. 905 - Approvazione Criteri finanziamento personale qualificato, specializzato nell’assistenza a bambini e bambine con disabilità negli asili nido e nelle microstrutture per la prima infanzia, anche aziendali e modifica della deliberazione n. 1054-2017
massimeDelibera 24 gennaio 2017, n. 71 - Approvazione del nuovo sistema per l'acquisto da parte della Provincia in qualità di datore di lavoro di posti bambino nei servizi di assistenza all'infanzia per i figli in età 0-3 anni dei/delle dipendenti provinciali, in applicazione all'art. 16 della L.P. 8/2013 e successive modifiche
18)
L'art. 16, comma 1, è stato così integrato dall'art. 6, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27. Vedi anche l'art. 6, comma 3, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.
19)
L'art. 16, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27. Vedi anche l'art. 6, comma 3, della L.P. 22 dicembre 2016, n. 27.

Art. 17 (Regolamento di esecuzione)    delibera sentenza

(1) Con regolamento di esecuzione sono determinati le caratteristiche pedagogiche, assistenziali, organizzative e strutturali per un elevato livello qualitativo dei servizi di assistenza domiciliare all’infanzia, asili nido, microstrutture e servizi diurni aziendali per bambini e bambine in età prescolare e scolare nonché i relativi meccanismi di verifica. 20)

(2)Per consentire l’accoglienza dei bambini e delle bambine con disabilità nei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, la Provincia garantisce il finanziamento del necessario personale qualificato ed una sua formazione ed aggiornamento continui sul tema dell’inclusione. I compiti e le procedure per una collaborazione partecipativa sono regolamentati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge provinciale sulla partecipazione e inclusione delle persone con disabilità.21)

(3) La formazione del personale di assistenza all’infanzia nei servizi di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 è disciplinata mediante regolamento di esecuzione nell’ambito della formazione professionale. 22)

massimeDelibera 11 settembre 2018, n. 905 - Approvazione Criteri finanziamento personale qualificato, specializzato nell’assistenza a bambini e bambine con disabilità negli asili nido e nelle microstrutture per la prima infanzia, anche aziendali e modifica della deliberazione n. 1054-2017
massimeDelibera 25 agosto 2015, n. 979 - Approvazione di linee quida generali per lo sviluppo quantitativo e qualitativo dei servizi di assistenza all'infanzia a sostegno delle famiglie
21)
L'art. 17, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 14 luglio 2015, n. 7.
22)
L'art. 17, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 41, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 18 (Programmazione e costi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)

(1)La Giunta provinciale definisce assieme al Consiglio dei Comuni lo sviluppo della rete dei servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 13, 14 e 15 nonché la distribuzione territoriale degli stessi. I comuni esercitano le funzioni amministrative connesse all’offerta dei citati servizi, fatto salvo il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia. Per i servizi per la prima infanzia possono essere utilizzati locali adatti, disponibili anche in altre strutture pubbliche. 23)

(2)La Giunta provinciale determina per ogni tipologia di servizio per la prima infanzia il costo orario ammissibile a contributo. Gli enti pubblici beneficiari del contributo e, per il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia, gli enti privati senza scopo di lucro, possono presentare domanda di liquidazione del contributo per le sole ore fatturate agli utenti dei servizi, al netto della relativa compartecipazione tariffaria. 24)

(3) La tariffa oraria a carico delle famiglie utenti dei servizi è determinata, per la parte di costo orario ammessa a contributo, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. La Giunta provinciale, in accordo con il Consiglio dei Comuni, stabilisce il numero massimo di ore a tariffa agevolata usufruibili dagli utenti dei servizi. 25)

(4)26)

23)
L'art. 18, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 3, della L.P. 21 luglio 2016, n. 17.
24)
L'art. 18, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 3, della L.P. 21 luglio 2016, n. 17.
25)
L'art. 18, comma 3, è stato così modificato dall'art. 2, comma 4, della L.P. 21 luglio 2016, n. 17.
26)
L'art. 18, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 5, della L.P. 21 luglio 2016, n. 17, e successivamente abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera h), della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.

Art. 19 (Istituzione del fondo per i servizi socio-educativi per la prima infanzia)

(1). È istituito nel bilancio provinciale il fondo per la concessione di contributi per la gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, di seguito denominato fondo. Il fondo è destinato alla copertura finanziaria delle spese correnti per l’assistenza ai bambini e bambine fino a tre anni di età presso gli asili nido, le microstrutture per la prima infanzia di cui all’articolo 15, nonché presso le e gli assistenti domiciliari all’infanzia, che non sono coperte dalle quote di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti dei servizi. Possono presentare domanda di contributo i comuni, in forma singola o associata, oppure enti privati senza scopo di lucro. I criteri di concessione di tali contributi sono definiti, d’intesa con il Consiglio dei Comuni, con provvedimento della Giunta provinciale. 27)

(2) Nel fondo confluiscono le seguenti risorse finanziarie:)

  1. una quota annua a carico della Provincia;
  2. una quota annua a carico dei comuni.

(3)28)

(4)La Provincia e i comuni sostengono le spese in parti uguali sulla base di un importo orario definito dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio dei Comuni. 29)

(5)  La Provincia contribuisce altresì con un’ulteriore quota necessaria a coprire la parte di costo dei servizi ammessa a contributo e non coperta dalla quota di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti dei servizi e dalle quote orarie fisse a carico della Provincia e dei comuni, di cui al comma 4. 30)

(5/bis) I comuni possono contribuire altresì con un’ulteriore quota necessaria a coprire la parte di costo del servizio di microstruttura non ammessa a contributo. L’ulteriore compartecipazione dei comuni non può superare in ogni caso un terzo dell’importo orario di cui al comma 4. 31)

(6)28)

27)
L'art. 19, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 6, della L.P. 21 luglio 2016, n. 17.
28)
L'art. 19, commi 3 e 6, sono stati abrogati dall'art. 2, comma 8, della L.P. 21 luglio 2016, n. 17.
29)
L'art. 19, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 7, della L.P. 21 luglio 2016, n. 17.
30)
L'art. 19, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 7, della L.P. 21 luglio 2016, n. 17.
31)
L'art. 19, comma 5/bis, è stato inserito dall'art. 41, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 20 (Abrogazioni e disposizioni transitorie)

(1) La legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, “Provvedimenti in materia di assistenza all'infanzia”, è abrogata con l’entrata in vigore del nuovo sistema di finanziamento dei servizi alla prima infanzia di cui al capo IV della presente legge.

(2) La legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, “Asili nido“, è abrogata con l’entrata in vigore del nuovo sistema di finanziamento dei servizi alla prima infanzia di cui al capo IV della presente legge.

(3) Con l’entrata in vigore dei criteri di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a), l’Art. 23/ter della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, è abrogato. L’importo della nuova prestazione prevista, al netto dell’inflazione, non può essere inferiore a quello dell’articolo abrogato.

(4) L’articolo 16/ter della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è abrogato. I contributi relativi all’esercizio finanziario 2013 vengono ancora gestiti in base ai previgenti criteri.

(5) Il nuovo sistema di finanziamento dei servizi alla prima infanzia di cui al capo IV della presente legge trova applicazione con l’entrata in vigore dei criteri di concessione di contributi di cui all’articolo 19 e comunque non prima dell’anno finanziario 2014. I necessari lavori preparatori hanno luogo ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV. 32)

32)
L'art. 20, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 2, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 21 (Disposizioni finanziarie)        delibera sentenza

(1) Le misure previste dalla presente legge sono finanziate sia attraverso norme provinciali specifiche sia attraverso il fondo per le politiche della famiglia, istituito come unità previsionale di base nel bilancio provinciale.

(2)  Per l’attuazione delle misure di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a), è autorizzata la gestione fuori bilancio ai sensi dell’Art. 15, comma 3, e dell’articolo 65 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1. La Giunta provinciale fissa i relativi criteri e modalità.

(3)  Per l’attuazione degli obiettivi della presente legge la Provincia può concedere contributi per l’attività e gli investimenti a organizzazioni pubbliche e organizzazioni private senza scopo di lucro. Può inoltre proporre o attuare in forma diretta servizi, iniziative e programmi.

(4) I criteri per l’erogazione di contributi, qualora non siano già regolamentati da altre leggi provinciali, sono fissati con deliberazione della Giunta provinciale. Beni immobili e arredi agevolati sono soggetti a vincolo di destinazione. La durata e le modalità di costituzione del vincolo nonché le modalità di restituzione del contributo in caso di alienazione o modifica della destinazione d’uso sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

(5) Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, stimati per l’esercizio finanziario 2013 in 2.000.000,00 di euro, si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 09105, 09120, 09140, 09205, 09210 e 19115 a carico dell’esercizio 2013 e autorizzati per gli interventi di cui alla legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, e successive modifiche, alla legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, e successive modifiche, all’articolo 23/ter della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, e successive modifiche, e all’articolo 16/ter della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, e successive modifiche, abrogati con l’articolo 20 della presente legge. 33)

(6) L’agenzia per la famiglia istituita con articolo 11 della presente legge opera nel quadro dell’attuale dotazione dell’organico dell’amministrazione provinciale.

(7) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

massimeDelibera 28 dicembre 2021, n. 1132 - Modifiche ai criteri per la concessione di contributi per attività di formazione per la famiglia
massimeDelibera 30 giugno 2020, n. 468 - COVID-19 – Misure nel settore famiglia – Proroga termini
massimeDelibera 26 maggio 2020, n. 378 - COVID-19 - Misure nel settore famiglia
massimeDelibera 13 novembre 2018, n. 1150 - Aggiornamento dell'importo orario convenzionalmente stabilito per le prestazioni rese a titolo di volontariato
massimeDelibera 5 giugno 2018, n. 531 - Criteri per la concessione di contributi per l'attività per la formazione per la famiglia ai sensi della LP n. 8/2013 - Revoca della deliberazione n. 482 del 02/05/2017 (modificata con delibera n. 1237 del 27.11.2018, delibera n. 11 del 14.01.2020, delibera n. 1132 del 28.12.2021 e delibera n. 218 del 14.03.2023) (vedi anche delibera n. 1150 del 13.11.2018, delibera n. 378 del 26.05.2020, delibera n. 468 del 30.06.2020 e delibera n. 1132 del 28.12.2021)
33)
L'art. 21, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 3, della L.P. 17 settembre 2013, n. 12.
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