(1) Per sostenere il ruolo educativo e la libertà di scelta e per andare incontro alle esigenze dei genitori, vengono sostenute l’assistenza da parte dei genitori in ambito familiare così come la presenza di servizi di assistenza extrafamiliari. La Provincia e gli enti competenti promuovono entrambe le modalità di assistenza come forme meritevoli di sostegno. La scelta tra le diverse modalità dipende dalle esigenze dei figli e dalle caratteristiche e possibilità delle singole famiglie.
(2) A questo scopo vengono:
(3) Bambini con disabilità hanno uguale diritto di accesso ai servizi di assistenza e di accompagnamento.
(4) Per garantire un’elevata qualità nei servizi di assistenza e di accompagnamento, la Provincia fissa standard di qualità e verifica che essi vengano rispettati.
(5) L’assistenza a familiari non autosufficienti è sostenuta mediante un adeguato sistema di prestazioni in denaro o in natura ai sensi della legge provinciale sugli interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti.
(6) Nei limiti delle proprie competenze istituzionali la Provincia si adopera presso lo Stato e la Regione per il riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi dedicati all’educazione dei figli e alla cura di familiari non autosufficienti e per il sostegno del versamento volontario dei contributi a tali fini. La Provincia si impegna in particolare a trovare soluzioni per il genitore che prima di dedicarsi all'educazione dei figli ha lavorato nel settore privato. 6)