(1) La legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8, “Provvedimenti in materia di assistenza all'infanzia”, è abrogata con l’entrata in vigore del nuovo sistema di finanziamento dei servizi alla prima infanzia di cui al capo IV della presente legge.
(2) La legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, “Asili nido“, è abrogata con l’entrata in vigore del nuovo sistema di finanziamento dei servizi alla prima infanzia di cui al capo IV della presente legge.
(3) Con l’entrata in vigore dei criteri di cui all’articolo 9, comma 2, lettera a), l’Art. 23/ter della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, è abrogato. L’importo della nuova prestazione prevista, al netto dell’inflazione, non può essere inferiore a quello dell’articolo abrogato.
(4) L’articolo 16/ter della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è abrogato. I contributi relativi all’esercizio finanziario 2013 vengono ancora gestiti in base ai previgenti criteri.
(5) Il nuovo sistema di finanziamento dei servizi alla prima infanzia di cui al capo IV della presente legge trova applicazione con l’entrata in vigore dei criteri di concessione di contributi di cui all’articolo 19 e comunque non prima dell’anno finanziario 2014. I necessari lavori preparatori hanno luogo ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV. 32)