(1)La Giunta provinciale definisce assieme al Consiglio dei Comuni lo sviluppo della rete dei servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 13, 14 e 15 nonché la distribuzione territoriale degli stessi. I comuni esercitano le funzioni amministrative connesse all’offerta dei citati servizi, fatto salvo il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia. Per i servizi per la prima infanzia possono essere utilizzati locali adatti, disponibili anche in altre strutture pubbliche. 23)
(2)La Giunta provinciale determina per ogni tipologia di servizio per la prima infanzia il costo orario ammissibile a contributo. Gli enti pubblici beneficiari del contributo e, per il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia, gli enti privati senza scopo di lucro, possono presentare domanda di liquidazione del contributo per le sole ore fatturate agli utenti dei servizi, al netto della relativa compartecipazione tariffaria. 24)
(3) La tariffa oraria a carico delle famiglie utenti dei servizi è determinata, per la parte di costo orario ammessa a contributo, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche. La Giunta provinciale, in accordo con il Consiglio dei Comuni, stabilisce il numero massimo di ore a tariffa agevolata usufruibili dagli utenti dei servizi. 25)
(4)26)