(1) Con regolamento di esecuzione sono determinati le caratteristiche pedagogiche, assistenziali, organizzative e strutturali per un elevato livello qualitativo dei servizi di assistenza domiciliare all’infanzia, asili nido, microstrutture e servizi diurni aziendali per bambini e bambine in età prescolare e scolare nonché i relativi meccanismi di verifica. 20)
(2)Per consentire l’accoglienza dei bambini e delle bambine con disabilità nei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, la Provincia garantisce il finanziamento del necessario personale qualificato ed una sua formazione ed aggiornamento continui sul tema dell’inclusione. I compiti e le procedure per una collaborazione partecipativa sono regolamentati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge provinciale sulla partecipazione e inclusione delle persone con disabilità.21)
(3) La formazione del personale di assistenza all’infanzia nei servizi di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 è disciplinata mediante regolamento di esecuzione nell’ambito della formazione professionale. 22)