In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

n) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 81)
Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 21 maggio 2013, n. 21.

Art. 11 (Agenzia per la famiglia)    delibera sentenza

(1) La Provincia assicura il coordinamento e il raccordo delle misure di politica familiare nei vari ambiti di attività attraverso l’istituzione di un’”Agenzia per la famiglia”.

(2) L’Agenzia per la famiglia è costituita ai sensi dell’Art. 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10. La determinazione della dotazione organica ha luogo in funzione dei compiti stabiliti dalla presente legge. La Giunta provinciale mette a disposizione dell’Agenzia per la famiglia il budget necessario alla sua attività nel quadro del bilancio provinciale. 7)

(3) L’Agenzia per la famiglia ha le seguenti funzioni:

  1. esamina le leggi provinciali già in vigore nonché i nuovi disegni di legge e altre disposizioni alla luce degli effetti diretti e indiretti sulla qualità di vita delle famiglie ed esprime in merito pareri obbligatori e raccomandazioni;
  2. esercita funzioni di stimolo e di indirizzo nei confronti delle strutture dell’Amministrazione provinciale per l’attuazione delle misure a favore della famiglia previste dalle leggi provinciali e dei principi fissati dalla presente legge;
  3. informa, consiglia, sostiene e raccorda le strutture provinciali e gli enti pubblici e privati, le organizzazioni, le associazioni e le imprese operanti in settori rilevanti per la famiglia e funge da punto di riferimento e da centro di competenza sia all’interno dell’Amministrazione provinciale sia verso i partner esterni;
  4. coordina a livello provinciale gli interventi di promozione delle famiglie e lo sviluppo di politiche temporali orientate alla famiglia;
  5. può realizzare direttamente o sostenere iniziative a favore della famiglia;
  6. è responsabile dell’elaborazione di un progetto di promozione della famiglia sostenibile e a lungo termine, redige regolarmente una relazione sulla famiglia in collaborazione con la Consulta per la famiglia e l’ASTAT e può effettuare ulteriori indagini scientifiche sulla realtà delle famiglie in Alto Adige;
  7. fa parte della Commissione Audit che valuta la conciliabilità fra famiglia e lavoro;
  8. funge da segreteria per la Consulta per la famiglia
  9. concede contributi ad istituzioni pubbliche e private; 8)
  10. realizza e sostiene iniziative per l’educazione e l’assistenza delle famiglie;8)
  11. pianifica, sviluppa, controlla e coordina iniziative e servizi specifici nel settore della famiglia;8)
  12. assiste le microstrutture aziendali;8)
  13. garantisce servizi di assistenza in orario extrascolastico, quali servizi di assistenza estivi e pomeridiani;8)
  14. è competente per la mediazione familiare;8)
  15. è competente per il sostegno e per le iniziative a favore degli uomini;8)
  16. pianifica, sviluppa, controlla e coordina i servizi per la prima infanzia;9)
  17. presiede il consiglio che valuta la concessione della certificazione "FamilyPlus - Familie leben, vivere la famiglia, viver la familia. 10)

(4) L’Agenzia per la famiglia può adottare misure, effettuare manifestazioni, attività ed acquisti per lo sviluppo del proprio settore e sostenere le relative spese. Il finanziamento può includere anche la copertura delle spese di vitto, alloggio e viaggio nonché di tutte le spese connesse. 11)

massimeDelibera 27 aprile 2021, n. 370 - Criteri per la concessione di contributi per iniziative di assistenza e accompagnamento extrascolastiche e integrative per bambini e ragazzi (modificata con delibera n. 652 del 27.07.2021, delibera n. 901 del 26.10.2021, delibera n. 441 del 21.06.2022, delibera n. 687 del 20.09.2022 e delibera n. 1019 del 30.12.2022)
7)
L'art. 11, comma 2, è stato così modificato dall'art. 19, comma 1, della L.P. 29 aprile 2019, n. 2.
8)
Le lettere i) – o) sono state aggiunte dall'art. 7, comma 4, del D.P.P. 16 maggio 2014, n. 17.
9)
La lettera p) è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1, della L.P. 21 luglio 2016, n. 17.
10)
La lettera q) dell'art. 11, comma 3, è stata aggiunta dall'art. 24, comma 2, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
11)
L'art. 11,comma 4, è stato aggiunto dall'art. 15, comma 1, della L.P. 13 ottobre 2020, n. 12.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 29 aprile 1975, n. 20
ActionActionb) Legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6
ActionActionc) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 29 aprile 1977, n. 18
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 16 febbraio 1980, n. 4
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. 28
ActionActionf) Legge provinciale1° giugno 1983, n. 13
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 1987, n. 33 —
ActionActionh) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 agosto 1989, n. 19 —
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 2002, n. 2 —
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 3 ottobre 2003, n. 15
ActionActionk) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 18 agosto 2004, n. 27
ActionActionl) Legge provinciale 8 marzo 2010 , n. 5
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2012, n. 6
ActionActionn) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8
ActionActionPRINCIPI GENERALI E FINALITÀ
ActionActionMISURE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
ActionActionCOORDINAMENTO DELLE MISURE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
ActionActionArt. 11 (Agenzia per la famiglia)   
ActionActionArt. 12 (Consulta per la famiglia)   
ActionActionASSISTENZA ALLA PRIMA INFANZIA
ActionActionDISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ActionActionDISPOSIZIONI FINANZIARIE
ActionActiono) Decreto del Presidente della Provincia 29 marzo 2021, n. 11
ActionActionp) Legge provinciale 9 dicembre 2021, n. 13
ActionActionq) Legge provinciale 16 gennaio 2023, n. 2
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico