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n) Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 81)
Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige

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1)
Pubblicato nel B.U. 21 maggio 2013, n. 21.

Art. 2 (Principi e priorità)

(1) Nella realizzazione delle finalità fissate all’articolo 1 si tiene conto dei seguenti principi:

  1. il coinvolgimento attivo di attori pubblici e privati dei diversi ambiti sociali, di enti e reti territoriali e delle famiglie stesse nella fase di programmazione e di attuazione delle misure a favore della famiglia;
  2. i responsabili dei diversi ambiti politici e i singoli attori improntano i propri interventi al rispetto delle finalità della presente legge;
  3. nella elaborazione e realizzazione di misure a sostegno della famiglia si tengono in considerazione la dimensione del nucleo familiare, nonché le prestazioni e i carichi della famiglia;
  4. a seconda delle finalità, della disponibilità e dell’onere amministrativo, l’accesso alle prestazioni potrà essere collegato al reddito e al patrimonio;
  5. elemento centrale per l’elaborazione e la realizzazione delle misure previste dalla presente legge è il bene del bambino/della bambina.

(2) Nell’ambito delle finalità stabilite all’articolo 1 la Provincia persegue le seguenti priorità:

  1. intervenire preventivamente a sostegno della famiglia: per uno sviluppo equilibrato della famiglia sono promossi interventi precoci di rafforzamento delle competenze relazionali, educative e genitoriali. Per raggiungere le suddette finalità vengono sostenuti specifici interventi qualificati facilmente fruibili da parte delle famiglie;
  2. conciliare meglio famiglia e lavoro: per favorire un equilibrio fra vita quotidiana della famiglia e attività lavorativa, vengono promosse misure finalizzate al miglioramento delle condizioni generali, tenuto conto delle diverse esigenze familiari;
  3. garantire sostegno economico alle famiglie: per garantire migliori condizioni familiari e pari opportunità sociali, la famiglia viene sostenuta attraverso prestazioni economiche dirette e indirette.
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