1. Nella sua attività l’Agenzia si uniforma alle disposizioni della normativa vigente in materia di edilizia abitativa agevolata e convenzionata, e, se del caso, si avvale del servizio dell’Avvocatura della Provincia, che si fa carico dell’assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali e nelle procedure di mediazione. L’Agenzia utilizza le tecnologie informatiche, standardizza e rende più celeri i procedimenti. La ripartizione Informatica crea le necessarie condizioni tecniche mettendo a disposizione il materiale software e hardware e garantendo il necessario supporto tecnico.
2. Con uno o più provvedimenti l’Agenzia disciplina, favorendo le responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i comuni aderenti e l’erogazione efficiente ed adeguata dei servizi; stabilisce la dotazione organica complessiva e la relativa formazione professionale, nonché le regole e le modalità d’accesso alle aree, in conformità con le disposizioni della normativa vigente, dei contratti collettivi di lavoro e delle determinazioni concordate con la Giunta provinciale.
3. Ferme restando le competenze e le responsabilità del responsabile del procedimento presso le singole amministrazioni, l’Agenzia espleta, in via esclusiva, attività di interesse generale e di servizio nei confronti dei comuni, operando per conto, o in nome e per conto, degli stessi.