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f) Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 71)
Commissioni valanghe e modifiche di varie leggi provinciali

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1)
Pubblicato nel B.U. 21 maggio 2013, n. 21.

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, “Testo unico dell’ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile”)

(1) Il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“2. Il numero delle persone componenti il Centro operativo comunale, presieduto dal sindaco o da un suo delegato, deve essere adeguato alla consistenza della popolazione e del territorio appartenente al singolo comune. Al Centro operativo comunale devono comunque appartenere il comandante del Corpo dei vigili del fuoco permanenti per il Comune di Bolzano, negli altri comuni un comandante dei Corpi dei vigili del fuoco volontari e il presidente della commissione valanghe, ove istituita. Possono inoltre far parte del Centro operativo comunale anche rappresentanti degli uffici periferici dell’amministrazione provinciale nonché delle associazioni di volontariato per la protezione civile riconosciute. Il personale della Ripartizione provinciale Foreste è posto in servizio per l’assolvimento delle relative attività, qualora nominato membro del Centro operativo comunale. Il Centro operativo comunale di norma rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino al suo rinnovo.”

(2) Il comma 3 dell’articolo 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“3. La ripartizione competente per la protezione antincendi e civile cura la segreteria del Centro operativo provinciale e del Comitato provinciale per la protezione civile e mette a disposizione i quadri specializzati e lo staff per il loro funzionamento.”

(3) Dopo l’articolo 12 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è inserito il seguente articolo:

“Art. 12/bis (Centro funzionale provinciale)

1. Presso la ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile è istituito il Centro funzionale provinciale con funzioni di supporto tecnico scientifico per i servizi antincendi e per la protezione civile.

2. Nel Centro funzionale provinciale confluiscono dati di rilievo per i rischi e sistemi di monitoraggio a fini previsionali.

3. Nel Centro funzionale provinciale vengono coordinate le analisi e le valutazioni degli scenari di rischio e redatti allertamenti per la riduzione dei rischi.”

(4) Il comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“1. Calamità o situazioni di pericolo immediato sono tempestivamente segnalate dalla Centrale provinciale di emergenza al Corpo permanente dei vigili del fuoco, che nel Centro situazioni provinciale garantisce un servizio continuativo per il controllo e la valutazione delle situazioni di pericolo.”

(5) Il comma 3 dell’articolo 53 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“3. I funzionari delle Unioni distrettuali e dell’Unione provinciale sono eletti come da statuto e nominati dal Presidente della Provincia rispettivamente dall’assessore competente. In caso di grave violazione dei doveri d’ufficio la Giunta provinciale può revocare con deliberazione motivata le funzioni di funzionari dell’Unione provinciale e delle Unioni distrettuali.”

(6) Il comma 3 dell’articolo 55 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, è così sostituito:

“3. La Scuola provinciale antincendi può anche svolgere corsi antincendio e di protezione civile e corsi di sicurezza sul lavoro nei singoli settori previsti dalle leggi vigenti in materia.”

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