(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 14 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:
“3. La tipologia dell’attività professionistica o dilettantistica delle singole discipline sportive resta definita dagli ordinamenti delle federazioni di rispettiva appartenenza.
4. Gli accertamenti effettuati in difformità agli ordinamenti delle rispettive federazioni sportive sono archiviati.”