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f) Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 71)
Commissioni valanghe e modifiche di varie leggi provinciali

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1)
Pubblicato nel B.U. 21 maggio 2013, n. 21.

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia”)

(1) La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituita:

“b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio dell’anno successivo:

1) volpe;”

(2) Nella lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, i numeri 1 e 2 sono abrogati.

(3) Dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere g) e h):

“g) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre:

1) cinghiale;

h) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre:

1) lepre bianca;

2) pernice bianca.”

(4) Il comma 1/bis dell’articolo 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“1/bis. Nelle zone frutti-viticole determinate annualmente dall’ufficio provinciale competente in materia di caccia, sentita la Ripartizione provinciale Agricoltura, l’esercizio della caccia alla cesena ed al tordo bottaccio è consentito fino al 31 gennaio per tre giorni alla settimana, con esclusione del martedì e venerdì.”

(5) Il comma 5 dell’articolo 24 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“5. I titolari di un permesso di caccia per una riserva di caccia di diritto e gli organi di amministrazione dell’Associazione di cui all’articolo 23 devono rispettare le direttive di cui al comma 1, divenute esecutive e pubblicate nella forma prescritta.”

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