(1) L’Agenzia per la Protezione civile mette a disposizione dei componenti delle commissioni valanghe, per l’esercizio della propria attività, strumenti standardizzati come reti provinciali di rilevamento, piattaforme informative, moduli e simili. 5)
(2) L’Agenzia per la Protezione civile organizza corsi, esercitazioni, conferenze, escursioni e simili per la formazione e l’aggiornamento dei componenti delle commissioni valanghe. 6)