(1) Ai proprietari di abitazioni siti nei comuni dell´Alto Adige è concesso un contributo a fondo perduto per ciascuna abitazione popolare od economica recuperata e convenzionata per la durata di 20 anni ai sensi dell'articolo 79 della legge urbanistica provinciale. Tale contributo viene commisurato al costo di costruzione convenzionale di un'abitazione di 120 metri quadrati di superficie convenzionale e non può eccedere:
a) il 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;
b) il 20 per cento del costo convenzionale di costruzione.
(2) Per abitazione si intende il patrimonio edilizio esistente. Gli ampliamenti di cubatura sono soggetti al limite di cui all’articolo 71, comma 2 della legge.
(3) La concessione del contributo di cui all’articolo 1, comma 1 dei presenti criteri è subordinata all’assunzione dell’obbligo di locare le abitazioni recuperate alle persone aventi diritto di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) dei presenti criteri.
(4) Ai sensi dell´articolo 79, comma 1 della legge provinciale 13/1997, succ. mod. (legge urbanistica provinciale), il canone di locazione non può essere superiore al canone di locazione provinciale.
(5) L’obbligo di dare in locazione deve essere recepito nell’atto unilaterale d’obbligo di cui all’articolo 79, comma 2 della legge provinciale 13/1997 succ. mod.