Il comma 4 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2007, n. 55, è così sostituito:
“4. Nei Piani urbanistici comunali per le zone per strutture turistiche la densità edilizia massima viene stabilita caso per caso in base ad una adeguata valutazione; inoltre per queste zone può essere prescritto un piano di attuazione. Nell’ individuazione di zone turistiche deve essere data priorità alle zone nelle quali già si trovano esercizi pubblici.”
Dopo il comma 4 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2007, n. 55 è inserito il seguente comma 5:
"5. Per esercizi pubblici esistenti di cui all’articolo 1, comma 3 possono essere previste zone per strutture turistiche – ristorazione, per consentire un adeguato sviluppo di questi esercizi, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e all’articolo 1.”
Dopo il comma 2 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2007, n. 55 è inserito il seguente comma 3:
“3. Fino al 10 % delle piazzole può essere utilizzato per gli allestimenti mobili di pernottamento. Questi possono avere una superficie massima di 40 m², devono essere dotati di un sistema con ruote funzionante, non possono essere infissi permanentemente al suolo e gli allacciamenti alle reti tecnologiche e gli accessori devono essere rimovibili in ogni momento.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.