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l) Decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2013, n. 61)
Coltivazione, raccolta, lavorazione e commercializzazione di piante officinali, piante aromatiche e piante selvatiche 2)

1)
Pubblicato nel B.U. 26 febbraio 2013, n. 9.
2)
Il titolo è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20.

Art. 1 (Ambito di applicazione)  

(1)  Il presente regolamento disciplina la coltivazione, la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione  di piante officinali, piante aromatiche e piante selvatiche, in attuazione dell’articolo 1, comma 1 della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche. 3)

(2)  Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, trovano applicazione le definizioni e disposizioni contenute nelle norme nazionali e comunitarie in materia nonché nei relativi accordi vigenti tra Stato, Regioni e Province autonome.

(3)  Il presente regolamento non si applica nei seguenti casi:

  1. coltivazione, raccolta, lavorazione e commercializzazione di piante officinali, piante aromatiche, piante selvatiche o parti di esse, che tradizionalmente vengono utilizzate a scopo ornamentale; 4)
  2. prodotti ad uso domestico a base di sostanze o preparazioni derivanti da piante officinali - diversi dalle sostanze alimentari, dai cosmetici e dai medicinali - destinati in via prevalente alla profumazione di ambienti e con una possibile azione residuale insetticida o repellente per gli insetti;
  3. coltivazione, prima lavorazione e commercializzazione di piante officinali o parti di esse che tradizionalmente sono utilizzate come aromatizzanti in cucina, purché non destinate alla produzione di infusi.5)
3)
L'art. 1, comma 1, è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20.
4)
La lettera a), dell'art. 1, comma 1, è stata così modificata dall'art. 5, comma 1, lettera a), del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20.
5)
L'art. 1 è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20.

Art. 2 (Coltivazione, raccolta, lavorazione e commercializzazione di piante aromatiche per uso alimentare) 6)

(1)  In Alto Adige sono consentite la coltivazione, la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione  di piante aromatiche per infusi ed altri usi alimentari, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. 7)

(2)  Nella coltivazione convenzionale o ecologica e nella raccolta delle piante aromatiche è necessario rispettare le buone pratiche agricole. Lo spargimento di liquame e letame durante il periodo vegetativo è vietato.

(3)  Le piante aromatiche coltivate sono liberamente vendibili solo allo stato naturale, anche essiccato, per la preparazione di infusi semplici o composti, come spezie o per altri usi alimentari. 8)

6)
Il titolo dell'art. 2 è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20.
7)
L'art. 2, comma 1, è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20.
8)
Il testo tedesco dell'art. 2, comma 3, è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lettera g), del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20.

Art. 3 (Coltivazione, raccolta, prima lavorazione e commercializzazione di piante officinali) 9)

(1)  In Alto Adige sono consentite la coltivazione, la raccolta, la prima lavorazione e la commercializzazione  di piante officinali, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. 10)

(2)  Nella coltivazione convenzionale o ecologica e nella raccolta delle piante officinali è necessario rispettare le buone pratiche agricole. Lo spargimento di liquame e letame durante il periodo vegetativo è vietato.

(3)  Chi coltiva piante officinali ai sensi del presente regolamento può eseguire anche le operazioni di prima trasformazione, quali l’essiccazione, il lavaggio, la defogliazione, la cernita ed il taglio. Qualsiasi altra lavorazione deve essere effettuata da persone in possesso della laurea in chimica, farmacia o tecnologia farmaceutica, oppure del diploma in tecniche erboristiche; fanno eccezione le lavorazioni tradizionali in Alto Adige, come la distillazione di oli essenziali di pino mugo, pino cembro, ginepro, abete rosso, lo sciroppo di abete rosso e le preparazioni analoghe.

(4)  Le piante officinali coltivate sono liberamente vendibili solo allo stato naturale, anche essiccato, a soggetti abilitati secondo la normativa statale alla loro manipolazione, quali farmacisti e farmaciste, case farmaceutiche, erboristi ed erboriste nonché altri soggetti autorizzati. 11)

9)
Il titolo dell'art. 3 è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20.
10)
L'art. 3, comma 1, è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20.
11)
Il testo tedesco dell'art. 3, comma 4, è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lettera g), del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20.

Art. 4 (Raccolta, lavorazione e commercializzazione di piante selvatiche, in particolare officinali e alimurgiche) 12)

(1)  In Alto Adige l’attività di raccolta di piante selvatiche, in particolare officinali e alimurgiche, svolta a fini commerciali, nonché la loro cessione, a qualsiasi titolo, ad esercizi di ristorazione, sono consentite esclusivamente alle persone in possesso dei requisiti  di cui all’articolo 5, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. 13)

(2)  La lavorazione e la commercializzazione  di piante officinali selvatiche raccolte sono consentite nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5. 14)

(3)  La lavorazione e la commercializzazione  di piante alimurgiche  - raccolte sono consentite nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5. 15)

12)
Il titolo dell'art. 4 è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, lettere a)  e i), del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20.
13)
L'art. 4, comma 1, è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, e dall'art. 5, comma 1, lettera i), del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20.
14)
L'art. 4, comma 2, è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20.
15)
L'art. 4, comma 3, è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, lettere a)  e j), del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20.

Art. 5 (Requisiti per la coltivazione di piante officinali e per la raccolta di piante selvatiche, in particolare officinali e alimurgiche) 16)

(1)  Chi intende coltivare piante officinali ai fini della prima lavorazione e della commercializzazione  e chi intende raccogliere piante selvatiche, in particolare officinali ed alimurgiche, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: 17)

  1. laurea in chimica, farmacia o tecnologia farmaceutica, laurea in biologia o in scienze naturali oppure laurea equipollente ai sensi della normativa vigente;
  2. diploma abilitante all’esercizio della professione di erborista;
  3. certificato attestante la qualificazione professionale “Coltivazione, raccolta e commercializzazione piante officinali, aromatiche e alimurgiche” ai sensi del Repertorio provinciale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. 18)

(2)  Almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività di cui al comma 1, la persona interessata deve dare comunicazione scritta al Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg e al comune competente per territorio, specificando le piante officinali che intende coltivare, raccogliere, lavorare e vendere nonché il periodo di raccolta delle singole piante. Almeno dieci giorni prima della data di inizio dell’attività indicata nella comunicazione, il predetto Centro può impartire eventuali prescrizioni. 19)

(3)  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla raccolta - svolta a fini commerciali come frutta fresca - di piccoli frutti selvatici quali more, mirtilli rossi, mirtilli neri, lamponi, fragole e bacche di sambuco ed altri. 20)

(4)  Se la coltivazione di piante officinali ai fini della prima lavorazione e della commercializzazione  nonché la raccolta di piante selvatiche avviene nell’ambito di un’impresa agricola, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 possono essere soddisfatti anche dai familiari partecipanti all'impresa ai sensi dell’articolo 230/bis del codice civile. 21)

16)
La rubrica dell'art. 5 è stata così modificata dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20, e dall'art. 5, comma 1, lettera i) del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20.
17)
L'art. 5, comma 1, è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, lettere a)  e i), del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20.
18)
La lettera c) dell'art. 5, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20.
19)
Il testo tedesco dell'art. 5, comma 2, è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lettera g), del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20.
20)
Il testo tedesco dell'art. 5, comma 3, è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lettera c), del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 8.
21)
L'art. 5, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 16 agosto 2016, n. 28, e successivamente così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20.

Art. 6 (Percorso formativo ed esame di certificazione per la qualificazione professionale “Coltivazione, raccolta e commercializzazione piante officinali, aromatiche e alimurgiche)

(1) Per il conseguimento del certificato di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), la persona interessata deve frequentare un percorso formativo obbligatorio della durata minima di 150 ore e superare uno specifico esame di certificazione. Nell’ambito del percorso formativo vengono sviluppate le competenze definite nella qualificazione professionale “Coltivazione, raccolta e commercializzazione piante officinali, aromatiche e alimurgiche”.

(2) Il percorso formativo è organizzato dalla Scuola professionale Laimburg e dalla Scuola professionale provinciale per la frutti-viticoltura e il giardinaggio in lingua italiana, in collaborazione con il Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg e l’Agenzia Demanio provinciale.

(3) L’esame di certificazione è svolto da una commissione nominata secondo i criteri vigenti in materia di certificazione delle competenze. L’esame di certificazione consiste in una prova scritta, una prova pratica e un colloquio tecnico. 22)

22)
L'art. 6  è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20.

Art. 6/bis  (Norma transitoria)

(1) I certificati di abilitazione rilasciati prima del 1° luglio 2022 mantengono la loro validità. 23)

23)
L'art. 6/bis è stato inserito dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20.

Art. 7  24)

24)
L'art. 7 è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 18 marzo 2016, n. 11, e successivamente abrogato dall'art. 6, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20.

Art. 8 (Locali e materiali)

(1)  I locali adibiti alla lavorazione delle piante aromatiche ad uso alimentare devono rispondere ai requisiti minimi di cui al regolamento (CE) n. 852/2004. Tuttavia, per gli spazi o vani nei quali è effettuata l’essiccazione delle piante officinali si tiene conto delle effettive esigenze igieniche dell’attività svolta.

(2)  Le apparecchiature per l’essiccazione delle piante officinali possono essere realizzate in legno naturale non trattato, in perfetto stato di conservazione.

Art. 9 (Denuncia di inizio attività)

(1)  L’attività di lavorazione o di commercializzazione  o di lavorazione e vendita di piante aromatiche e officinali ad uso alimentare può essere iniziata dopo la presentazione della relativa denuncia al comune. La denuncia di inizio dell’attività segue le stesse modalità previste a livello provinciale per la denuncia di inizio attività effettuata ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, e successive modifiche. 25)

25)
L'art. 9, comma 1, è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), del D.P.P. 8 agosto 2022, n. 20.

Art. 10 (Vigilanza)

(1)  Il personale appartenente ai servizi di igiene pubblica e alla polizia annonaria, esercita, in base alle rispettive competenze, funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 11 (Modifiche del decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10, recante “Produzione, lavorazione e vendita al pubblico di prodotti agricoli”)

(1)  Il comma 5 dell’Art. 5 del decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10, è così sostituito:

“5. Altre forme di vendita previste per i prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sono la vendita a domicilio, la vendita nei chioschi, in scuole ed aziende, anche mediante distributori automatici, la vendita online in internet e simili.”

(2)  Dopo il comma 5 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10, è aggiunto il seguente comma 6:

“6. In scuole ed aziende possono essere venduti anche cibi pronti e bibite, per la cui produzione possono essere impiegati anche prodotti provenienti da altri venditori diretti, sempre che siano rispettate le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche. Il pane e i prodotti da forno definiti prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi del decreto ministeriale 18 luglio 2000, possono provenire anche da altre aziende dell’Alto Adige.”

Art. 12 (Abrogazione di norme)

(1)  Sono abrogate le seguenti disposizioni:

  1. il decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2008, n. 52,
  2. il decreto del Presidente della Giunta provinciale 8 agosto 1988, n. 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

 

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