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Delibera 21 gennaio 2013, n. 103
Approvazione del Regolamento relativo all’assistenza indiretta protesica di cui all’articolo 2 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e successive modifiche e revoca della delibera provinciale n. 766 del 9 maggio 2011

Allegato A

Regolamento relativo all’assistenza indiretta protesica di cui all’articolo 2 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e successive modifiche

Art. 1
Finalità

1. Con il presente regolamento si stabiliscono i criteri per l’accesso all’assistenza indiretta protesica di cui all’articolo 2 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, e successive modifiche.

2. Ai fini della determinazione del relativo reddito familiare si applica il Regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.

Art. 2
Definizioni

1. L’assistenza indiretta protesica concerne il rimborso, da parte dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, delle seguenti prestazioni odontoiatriche fruite privatamente:

a) protesi mobile;

b) protesi fissa (corona o ponte);

c) apparecchio ortodontico mobile (limitatamente alle persone di età inferiore a 18 anni);

d) apparecchio ortodontico fisso (limitatamente alle persone di età inferiore a 18 anni).

2. Tale rimborso eccede i livelli essenziali di assistenza sanitaria resi dal Servizio sanitario nazionale.

3. Per la protesi mobile o fissa il rimborso si riferisce al singolo elemento. Quale elemento s’intende il dente mancante o da sostituirsi.

4. Per l’apparecchio ortodontico mobile o fisso il rimborso si riferisce all’apparecchio completo.

5. Per quanto riguarda le definizioni, rispettivamente, di “valore della situazione economica” (VSE) e di “dichiarazione unificata di reddito e patrimonio” (DURP), utilizzate nel presente regolamento, si rimanda, rispettivamente, all’articolo 8 e all’articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.

Art. 3
Aventi diritto

1. Hanno diritto al rimborso le persone, le quali all’atto della consegna della relativa domanda sono residenti in provincia di Bolzano ed iscritte al Servizio sanitario provinciale.

Art. 4
Valutazione

1. Conformemente alle indicazioni di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, l’assistenza indiretta protesica è una prestazione di primo livello.

2. Ai fini del rilevamento e della determinazione del reddito e patrimonio familiare e dei relativi componenti familiari si applicano in particolare le disposizioni di cui ai capi I e II del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, integrate dalle disposizioni sulla valutazione del patrimonio di cui ai commi successivi.

3. Il patrimonio del nucleo familiare è costituito dalla somma degli elementi immobiliari e mobiliari ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.

4. Il patrimonio del nucleo familiare è valutato nella misura del 20% sino ad un importo di 50.000,00 € e nella misura del 50% per l’importo eccedente.

5. Sono considerati i dati della DURP relativa all’ultima dichiarazione dei redditi presentata al fisco o ad altra documentazione fiscale relativa al medesimo periodo.

Art. 5
Importi massimi rimborsabili

1. Sono rimborsabili i seguenti importi massimi:

a) protesi mobile: € 55,00 (per elemento);

b) protesi fissa (corona o ponte): € 241,00 (per elemento);

c) apparecchio ortodontico mobile (limitatamente alle persone di età inferiore a 18 anni): € 1.949,00.

d) apparecchio ortodontico fisso (limitatamente alle persone di età inferiore a 18 anni): € 2.635,00.

Art. 6
Calcolo del rimborso

1. Per la concessione del rimborso, il nucleo familiare non deve disporre di una situazione economica con valore superiore a 3.

2. Il rimborso spetta nella misura del 100% degli importi massimi di cui all’articolo precedente, qualora il relativo nucleo familiare disponga di un valore della situazione economica fino a 1,5, e decresce in modo lineare fino al 20% di tali importi massimi, in presenza di un nucleo familiare con un valore della situazione economica pari a 3.

3. Qualora il rimborso per singola fattura/nota onoraria non raggiunga l’importo minimo di € 50, si estingue il diritto al rimborso.

Art. 7
Limitazioni

1. Il rimborso per lo stesso elemento può essere concesso nuovamente soltanto dopo cinque anni dalla data di emissione della fattura o nota onorario.

2. Il rimborso per apparecchi ortodontici può essere concesso soltanto una volta.

3. Il rimborso per apparecchi ortodontici può essere concesso due volte a persone di età inferiore a 18 anni con certificazione dell’handicap e della gravità ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 8
Documentazione ai fini del rimborso

1. Il diritto al rimborso è subordinato alla presentazione dell’originale della fattura o nota onoraria quietanzate, contenenti nel dettaglio le prestazioni odontoiatriche effettuate, accompagnata della relativa domanda secondo il modello allegato.

Art. 9
Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, valgono le disposizioni generali sull'assistenza specialistica indiretta di cui all’articolo 44 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche.

 

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