(1)Il rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di imposta comunale di soggiorno deve essere richiesto dai sostituti d’imposta oppure dai soggetti passivi entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
(2) L’importo erroneamente versato in eccedenza può essere recuperato anche mediante compensazione con i pagamenti dell’imposta da effettuarsi alle scadenze successive. 18)