Allegato
1. Premessa
L’articolo 8/bis della legge provinciale 17 febbraio 2000, n.7, prevede che il settore della vendita della stampa quotidiana e periodica sia disciplinato con regolamento di esecuzione della medesima legge provinciale, con particolare riferimento alle modalità di esercizio dell'attività
Con il decreto del Presidente della Provincia n. 67 di data 28 novembre 2006 sono state inserite nel regolamento di esecuzione relativo all’ordinamento del commercio. di cui al D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n.39, le disposizioni che regolamentano l’attivitá di vendita della stampa quotidiana e periodica
L’articolo 10-ter del regolamento prevede in particolare l’emanazione da parte della Provincia delle direttive per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani di localizzazione dei punti vendita di giornali.
2. Analisi della rete distributiva
Dalla rilevazione dei dati svolta dalla Ripartizione 35, artigianato, industria e commercio presso i Comuni della provincia di Bolzano al 31.12.2006, risultavano presenti nella nostra provincia 592 punti vendita di giornali, con un indice provinciale di un punto vendita ogni 815abitanti, a fronte di una popolazione di 482.650 abitanti
Suddividendo i comuni in base alla popolazione, si rileva che il numero di abitanti per punto vendita aumenta con il crescere della popolazione. Si passa da 685,25 abitanti per punto vendita (comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti), a 855,00 abitanti per punto vendita (comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti), a 888,00 abitanti per punto vendita (comuni con più di 10.000 abitanti).
| n. Comuni – Nr.Gemeinden | n. abitanti per punto vendita Anzahl der Einw. pro Verkaufspunkt |
| popolazione -Bevölkerung | |
Comuni fino a 3.000 abitanti Gemeinde bis 3.000 Einwohner | 74 | 685,25 |
| 126.087 | |
Comuni da 3001 a 10.000 abitanti Gemeinden von 3.001 bis 10.000 Einwohner | 35 | 855,00 |
| 148.771 | |
Comuni superiori a 10.000 abitanti Gemeinden über 10.000 Einwohner | 7 | 888,00 |
| 207.792 | |
Provincia - Provinz | 116 | 815,00 |
3. Piani comunali di localizzazione dei punti vendita: direttive e criteri
I Comuni approvano i piani di localizzazione dei punti vendita dei giornali, ovvero rielaborano quelli esistenti sulla base delle presenti direttive.
Per soddisfare l’obiettivo di sviluppo della rete distributiva di giornali, al fine di incentivarne l’acquisto e la lettura, si ritiene di indicare una diminuzione tra il 10% ed il 20% del numero di abitanti per punto vendita, rispetto al valore medio rilevato nelle tre classi in cui sono stati suddivisi i comuni e cioè:
Popolazione Comuni Gemeindebevölkerung | n. abitanti per punto vendita Einwohnerzahl je Verkaufsstelle |
| attuali derzeitige | - 10% | - 20% |
fino a 3.000 abitanti bis zu 3.000 Einwohner | 704 | 633 | 563 |
da 3.001 a 10.000 abitanti von 3.001 bis 10.000 Einwohnern | 855 | 770 | 684 |
superiore a 10.000 abitanti über 10.000 Einwohner | 888 | 799 | 710 |
PROVINCIA / LANDESGEBIET | 815 | 734 | 652 |
Il Comune può discostarsi dalle percentuali di cui sopra, in positivo o in negativo, motivando tale scelta ed in particolare tenuto conto degli altri criteri previsti dall’articolo 10-ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale n.39/2000:
a) densità della popolazione e numero di famiglie;
b) caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere;
c) entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni;
d) condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone rurali o montane.
Il piano deve prevedere la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista urbanistico e commerciale, individuando per ciascuna zona la dislocazione dei punti vendita di giornali già esistenti, nonché di quelli di nuova istituzione, secondo le direttive ed i criteri di cui sopra.
Il Comune puó autorizzazione il trasferimento del punto vendita di giornali giá esistente, unicamente da zona satura a zona in cui è prevista dal piano la possibilità di apertura di nuovi punti vendita.
Il piano non tiene conto delle attivitá di vendita per le quali, ai sensi dell’articolo 10- quinquies del D.P.G.P. n.39/2000, non è necessaria l’autorizzazione e cioè:
a)per gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste periodiche di identica specializzazione;
b)per la vendita nelle sedi dei partiti, in enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
c)per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa, ricorrendo all’opera di volontari e volontarie;
d)per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
e)per la vendita di pubblicazioni specializzate normalmente non distribuite nelle edicole;
f)per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
g)per la vendita negli esercizi ricettivi e nei campeggi quando essa costituisce un servizio ai clienti;
h)per la vendita effettuata all’interno di musei, di strutture pubbliche o private con accesso riservato a determinate persone, purché essa sia rivolta unicamente a dette persone;
i) per la vendita nei distributori di carburante e nelle aree di servizio;
j) per la vendita nelle trattorie ubicate in nuclei abitati e nuclei di case sparse, nei quali non sono presenti punti vendita di giornali.”
Prima dell’approvazione del piano vanno consultate le associazioni degli editori e dei distributori più rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale, che, attualmente, sono:
Federazione Italiana Editori Giornali
Via Petrarca, 6
20123 MILANO
S.P.V. Distribuzione Stampa
Via Braille, 11
39100 BOLZANO
SI.NA.G.I., Sindacato Nazionale Giornalai d’Italia
c/o Signor Anderle Giuseppe
via Claudia Augusta, 43
39100 BOLZANO
SINAGI aff SLC-CGIL
Sindacato Nazionale Giornali d’Italia
per la Regione Trentino Alto Adige
c/o Mariotti Franco
via Travai, 50
38100 TRENTO