(1) Il presente articolo disciplina, in attuazione dell'Art. 90 , comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi privi di rilevanza economica di proprietà degli enti pubblici territoriali, al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la fruibilità e la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.
(2) Si intendono per impianti sportivi privi di rilevanza economica quelli che, in relazione alle loro caratteristiche strutturali, alla funzione sociale da essi svolta per il territorio, alle discipline sportive in essi praticabili e alla mancanza o marginalità dei servizi a rilevanza economica in essi fruibili, danno luogo ad una gestione degli stessi inidonea a generare introiti sufficienti per la copertura dei costi complessivi di gestione.
(3) Gli enti pubblici territoriali che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi privi di rilevanza economica ne affidano in via preferenziale la gestione a società, associazioni e cooperative sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive e federazioni sportive, anche in forma associata.
(4) Le modalità di affidamento e il contenuto della convenzione vengono determinate dalla Giunta provinciale.