(1) Nel terzo periodo del comma 1 dell’Art. 32 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modifiche, sono soppresse le seguenti parole: “,su richiesta del rispettivo consorzio”.
(2) Il comma 6 dell’articolo 35 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:
“6. Successivamente all’approvazione del piano di ricomposizione fondiaria è presentata domanda di intavolazione del piano presso l’ufficio tavolare territorialmente competente.”
(3) Il comma 24 dell'articolo 44 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, è così sostituito:
"24. Oltre alle opere di miglioramento fondiario, i consorzi di miglioramento fondiario possono, esclusivamente allo scopo del conseguimento dei propri fini istituzionali, provvedere, direttamente o anche tramite la partecipazione a società con altri enti dotati di personalità giuridica, alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica in canali e condotte consortili nonché l'approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con acqua corrente per usi che comportano la restituzione delle acque e sono compatibili con le successive utilizzazioni."