(1) Il comma 1 dell’articolo 68 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Ovunque ricorra nella legislazione provinciale il riferimento alla materia della riscossione coattiva, è da intendersi che questa possa essere effettuata ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.”