In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Decreto del Presidente della Provincia 3 dicembre 2012, n. 431) Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e sulle tariffe dei servizi sociali 2012

1)
Pubblicato nel B.U. 11 dicembre 2012, n. 50.

Art. 1

(1) Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Per il calcolo delle tariffe e per il pagamento delle tariffe non a carico dell'utente e dei suoi nuclei familiari sono competenti:

  1. il comune ove risulta il domicilio di soccorso, ossia l'ultima residenza italiana ufficiale dell'utente al momento in cui ha inizio l'ospitalità in un servizio residenziale o la sua frequenza di un servizio semiresidenziale, in caso di servizi di competenza del comune; nel caso in cui l’utente provenga da un altro servizio sociale residenziale, il comune ove risulta l’ultima residenza italiana ufficiale dell’utente nel momento in cui è stato accolto per la prima volta in un servizio residenziale;
  2. 1) se l'utente è maggiorenne: l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l’utente ha stabile dimora al momento in cui ha inizio l’ospitalità presso famiglie affidatarie, servizi residenziali o semiresidenziali o la frequenza di servizi rientranti nelle funzioni delegate di cui all’articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche;
    2) se l'utente è minorenne: indipendentemente dal momento in cui ha inizio l'ospitalità o la frequenza del servizio, l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio hanno stabile dimora i genitori, il genitore o il rappresentante legale dell’utente minorenne, oppure l’ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio ha stabile dimora il genitore a cui il minore è stato giuridicamente affidato o presso cui il minore ha la residenza, nel caso di genitori separati o divorziati.”

Art. 2

(1) Il comma 1 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

1. Per la prestazione reddito minimo di inserimento e il pagamento delle tariffe, l’attribuzione di vantaggi economici da parte dell’ente pubblico competente avviene solo in via subordinata rispetto alle prestazioni a carico dei donatari, che sono tenuti a contribuire dopo l’utente e il suo nucleo ristretto e con precedenza su ogni altro obbligato, ai sensi del presente regolamento, fino al valore delle donazioni stesse.”

Art. 3

(1) L’articolo 18 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 18 (Partecipazione da parte dei nuclei familiari collegati)

1. Per la prestazione reddito minimo di inserimento è prevista la compartecipazione del nucleo familiare collegato di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2. Ai fini della determinazione dell’ammontare della prestazione di cui all'articolo 19, viene calcolato l’importo della partecipazione dei nuclei familiari collegati e questo viene detratto dall’ammontare della prestazione spettante al nucleo familiare di fatto. La partecipazione è richiesta al nucleo familiare collegato sia del richiedente che del coniuge o del partner facente parte del nucleo familiare di fatto.

2. Il nucleo familiare collegato è chiamato a partecipare nella misura del 30 percento della parte eccedente il doppio del suo fabbisogno.”

Art. 4

(1) I commi 4 e 5 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“4. La prestazione è concessa per un periodo minimo di due mesi e massimo di sei mesi ed è erogata mensilmente. Nel caso di reddito derivante esclusivamente da pensione, può essere concessa ed erogata per un periodo massimo di dodici mesi. Nel caso di un utente che ha più di 75 anni e vive da solo, non ha un nucleo familiare collegato e ha un reddito derivante prevalentemente da pensione, la prestazione è concessa ed erogata per un periodo di dodici mesi; trascorso tale periodo, la prestazione viene ricalcolata d’ufficio ed è concessa per ulteriori dodici mesi. Lo stesso vale nel caso di due persone conviventi che presentano entrambe i citati requisiti.

5. Nel caso in cui esistano motivate necessità o indicazioni particolari sul piano assistenziale, la prestazione può essere concessa anche per un periodo inferiore a due mesi o l’erogazione può avvenire settimanalmente.”

(2) Il comma 7 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. Per ciascuna persona del nucleo familiare che, senza giustificati motivi, non si attivi o si attivi in modo insufficiente per il mantenimento proprio e del nucleo familiare, in particolare attraverso la ricerca di lavoro, o non eserciti le attività di cui al comma 8, la prestazione è ridotta di un importo non superiore al 150 percento della quota base. La riduzione viene operata previa comunicazione scritta all’interessato e subisce un progressivo incremento. Al nucleo familiare deve in ogni caso continuare ad essere garantita una disponibilità economica pari al 25 percento della quota base per ogni minore presente nel nucleo familiare stesso.”

Art. 5

(1) L’articolo 20 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:)

“Art. 20 (Contributo al canone di locazione e per le spese accessorie)

1. Il contributo al canone di locazione e per la copertura delle spese accessorie è concesso a persone e famiglie con un regolare contratto di locazione registrato per unità immobiliari ad uso abitativo.

2. Non hanno diritto al contributo al canone di locazione:

  1. le persone e le famiglie i cui parenti di primo grado – in riferimento ai componenti maggiorenni del nucleo familiare – sono usufruttuari, proprietari di seconde case, site in provincia di Bolzano, che non siano locate o che non siano oggetto di un diritto d’abitazione o di altro diritto reale di godimento che ne impedisca la locazione, oppure che sia stata locata a persone che non abbiano alcun rapporto di parentela con il proprietario o abbiano con lo stesso un rapporto di parentela oltre il terzo grado;
  2. i locatari di alloggi dell’Istituto per l’Edilizia Sociale, del comune o di altri enti pubblici o sociosanitari privati;
  3. i locatari di unità immobiliari di proprietà o di usufrutto di parenti di primo grado o affini di primo grado;
  4. i locatari che non hanno la residenza anagrafica o che non vivono nell’unità immobiliare;
  5. gli studenti;
  6. i locatari che hanno ricevuto tale contributo ma non pagano il canone di locazione.

3. Salvo quanto disposto al comma 2, i locatari che hanno lasciato la famiglia di origine e stipulato un contratto di locazione hanno diritto, per il periodo di un anno dall’inizio del rapporto di locazione, alla prestazione solo nella misura del 50 percento dell’importo di cui al comma 7.

4. Alle persone e famiglie proprietarie o usufruttuarie dell’unità immobiliare in cui abitano, oppure che hanno un diritto d'abitazione sulla stessa, è concesso un contributo a copertura delle sole spese accessorie relative all'alloggio.

5. Non hanno diritto al contributo per la copertura delle spese accessorie:

  1. i locatari di unità immobiliari di proprietà di parenti di primo grado o affini di primo grado;
  2. i locatari che non hanno la residenza anagrafica o che non vivono nell’unità immobiliare;
  3. gli studenti;
  4. i locatari che hanno ricevuto tale contributo ma non pagano le spese accessorie.

6. Si può derogare a quanto previsto ai commi 1, 2, 3 e 5 nel caso in cui il richiedente versi in una situazione personale o familiare eccezionale, attestata dal distretto sociale competente.

7. Ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo al canone di locazione si considera l’effettivo ammontare delle spese di locazione, nei limiti ritenuti congrui dalla Giunta provinciale. Per le spese accessorie si considerano gli importi stabiliti dalla Giunta provinciale. I limiti e gli importi possono essere stabiliti con valori diversi per i diversi territori.

8. La domanda di contributo al canone di locazione deve essere presentata direttamente dal locatario.

9. Per la concessione del contributo al canone di locazione il nucleo familiare non deve presentare un valore della situazione economica superiore a 2,7.

10. Per la concessione del contributo per la copertura delle spese accessorie il nucleo familiare non deve presentare un valore della situazione economica superiore a 2,22.

11. La prestazione ammonta al 100 percento della spesa ammessa per i nuclei familiari con un valore della situazione economica fino a 1,22 e decresce in modo lineare fino al 5 percento per i nuclei familiari con un valore della situazione economica pari a 2,7.

12. La prestazione è concessa per un periodo di 12 mesi e viene erogata mensilmente. Nel caso di motivate necessità o indicazioni particolari sul piano assistenziale, la prestazione può essere concessa anche per un periodo inferiore a 12 mesi.

13. Per gli utenti di cui all’articolo 19, comma 4, la prestazione è concessa ed erogata secondo le modalità ivi previste.

14. Alla prestazione di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni previste all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2.

15. In deroga a quanto previsto all’articolo 17, commi 2 e 3, alle persone di cui all’articolo 17, comma 2, la prestazione è concessa in ogni caso solo dopo cinque anni di dimora stabile ed ininterrotta residenza in provincia di Bolzano, salvo quanto previsto all’articolo 17, comma 5.

(6. La prestazione può essere concessa più volte a seguito di nuova domanda.”

Art. 6

(1) L’articolo 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 24 (Spese di trasporto)

1. Alle persone con una disabilità permanente che non sono in grado di utilizzare i mezzi del trasporto pubblico è concesso un rimborso delle spese di trasporto. L’impossibilità ad usare i mezzi di trasporto pubblici deve essere documentata da un certificato medico.

2. In alternativa al trasporto effettuato da imprese o associazioni svolgenti tale servizio, alle persone con una disabilità permanente che sono in grado di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico solo se accompagnate, è concesso un rimborso per la spesa del servizio di accompagnamento. La necessità di accompagnamento deve essere attestata da un parere dell’operatore competente del distretto sociale.

3. L'utente ha diritto al rimborso delle spese di trasporto o per il servizio di accompagnamento dalla propria abitazione sino a:

  1. i servizi sociali semiresidenziali, inclusi i servizi di assistenza alla prima infanzia;
  2. altri servizi di prevenzione, cura e riabilitazione;
  3. il posto di lavoro, incluso il luogo in cui l’utente partecipa a progetti di inserimento lavorativo.

4. Le persone disabili che frequentano la scuola dell'infanzia, scuole di ogni ordine e grado o l’università non hanno diritto al rimborso delle spese di trasporto sino a tali istituzioni o ai servizi socio-sanitari.

5. Il rimborso delle spese di trasporto per raggiungere i servizi di cui al comma 3, lettera b), è concesso solo qualora la necessità di tale trasporto sia attestata dal competente servizio specialistico del Comprensorio sanitario.

6. Il trasporto delle persone può essere effettuato:

  1. con mezzo di trasporto privato;
  2. da imprese o associazioni svolgenti servizio di trasporto.

7. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 11 e 12, il rimborso delle spese per il trasporto effettuato da imprese o associazioni per raggiungere il posto di lavoro, ammonta alle spese sostenute, detratta la quota corrispondente alle tariffe del trasporto pubblico per il percorso effettuato. Tale rimborso non dipende dal valore della situazione economica del nucleo familiare. Le stesse disposizioni valgono anche per gli utenti che guidano autonomamente e necessitano il proprio automezzo adattato per raggiungere il posto di lavoro.

8. La concessione della prestazione di cui al comma 7 è subordinata al parere dell'operatore competente del distretto sociale, che valuta le modalità di effettuazione del trasporto, tenendo conto delle esigenze della persona disabile e delle risorse presenti sul territorio.

9. Ai fini della concessione della prestazione di cui al comma 2, l’accompagnamento deve essere effettuato da operatori di associazioni che prestano tale servizio.

10. Le spese ammesse e gli importi massimi del rimborso sono determinati dalla Giunta provinciale e si distinguono a seconda del tipo di prestazione.

11. Ai fini della concessione delle prestazioni il nucleo familiare non deve avere una situazione economica con valore superiore a 3,5.

12. Le prestazioni ammontano al 100 percento delle spese ammesse e degli importi massimi previsti per i nuclei familiari con valore della situazione economica fino a 2; decrescono in modo lineare fino ad azzerarsi per i nuclei familiari con valore della situazione economica pari a 3,5.

13. La prestazione è concessa per un periodo massimo di dodici mesi e può essere concessa più volte a seguito di nuova domanda.

14. Salvo accordi diversi tra richiedente e distretto sociale, l’erogazione della prestazione avviene mensilmente e fa seguito alla presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta.”

Art. 7

(1) Il testo in lingua italiana della rubrica dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 25 (Vita indipendente e partecipazione sociale)”

Art. 8

(1) Il comma 5 dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, é così sostituito:

“5. Le tariffe minime e massime, e per le prestazioni pasto a domicilio e mensa anche l’importo congruo dei costi massimi, sono fissate annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base.”

Art. 9 (

(1) I commi 2 e 3 dell’articolo 43 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, sono così sostituiti:)

“2. L’integrazione della tariffa di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), ha luogo solo qualora l’ospitalità, la frequenza o l’utilizzo del servizio siano stati preventivamente concordati con l’interessato, i familiari e con l’ente obbligato al pagamento.

3. L’integrazione della tariffa di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), ha luogo solo se l’ente che accoglie l’utente ne ha data preventiva comunicazione al comune obbligato al pagamento.”

Art. 10

(1) Dopo il comma 8 dell’Art. 44 (del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 9:

“9. In deroga a quanto previsto all’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, per la determinazione della variazione e per la valutazione della situazione economica di cui al comma 8 del presente articolo, il patrimonio attuale è valutato con riferimento alla situazione esistente alla fine del mese precedente a quello in cui è stata presentata la domanda di prestazione.”

Art. 11

(1) Dopo la lettera d) del punto 4.1 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera e):

“e) in deroga a quanto previsto all’articolo 13, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, gli assegni percepiti a titolo di anticipazione ai sensi della legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, nel calcolo della prestazione anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela del minore.”

Art. 12

(1) Il punto 6 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“6. Riferimenti temporali per i dati di entrata nel secondo livello

6.1 I dati considerati sono quelli della DURP relativa all’ultima dichiarazione dei redditi o ad altra documentazione relativa al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda di prestazione non vi sia stata una variazione delle entrate in misura pari o superiore al 30 percento

6.2 Ai fini del calcolo di cui al punto 6.1, si raffronta il reddito lordo, rilevato dalla DURP, con la media dei redditi lordi degli ultimi tre mesi. L’importo della tredicesima e quattordicesima mensilità e dei conguagli IRPEF percepiti in riferimento ad un reddito annuale sono ripartiti sui 12 mesi.

6.3 Se dal raffronto di cui al punto 6.2 si evince che i redditi hanno subito una variazione pari o superiore al 30 percento, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi. Le variazioni devono essere adeguatamente documentate. Il calcolo della situazione economica avviene infine sempre considerando tutti gli elementi previsti per le prestazioni di secondo livello.”

Art. 13

(1) Dopo il punto 9.1 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto il seguente punto 9.2:

“9.2 In deroga a quanto previsto al punto 8.3 e al punto 8.4, per il calcolo della prestazione "contributo al canone di locazione e per le spese accessorie" non si considerano le entrate ivi elencate.”

Art. 14

(1) Il punto 10.3 dell'allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“10.3 In deroga a quanto previsto al punto 10.1, per il calcolo delle prestazioni "reddito minimo di inserimento", "contributo al canone di locazione e per le spese accessorie" e "prestazione specifica" non sono deducibili le spese di cui al punto 10.1, lettere b) e c) e di cui al punto 10.2, lettera a).”

Art. 15

(1) Il punto 11 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

“11. Riferimenti temporali per i dati di entrata nel terzo livello

11.1 I dati considerati sono quelli della DURP relativa all’ultima dichiarazione dei redditi o ad altra documentazione relativa al medesimo periodo, a meno che nei tre mesi precedenti alla presentazione della domanda di prestazione non vi sia stata una variazione delle entrate in misura pari o superiore al dieci percento.

11.2 Ai fini del calcolo di cui al punto 11.1 si raffronta il reddito lordo rilevato dalla DURP, detratte l’IRPEF, le relative addizionali e l’IRAP dovuta come persona fisica, con la media dei redditi netti degli ultimi tre mesi.

11.3 Se dal raffronto di cui al punto 11.2 si evince che i redditi hanno subito una variazione pari o superiore al dieci percento, come base per il calcolo della situazione economica si considerano le entrate nette degli ultimi tre mesi. Le variazioni devono essere adeguatamente documentate. Il calcolo della situazione economica avviene infine sempre considerando tutti gli elementi previsti per le prestazioni di terzo livello.

11.4 In deroga a quanto previsto ai punti da 11.1 a 11.3, per i nuclei familiari di fatto che, al momento della presentazione della domanda di reddito minimo di inserimento, percepiscono già tale prestazione, si considerano solo le entrate nette dell’ultimo mese.

11.5 In deroga a quanto previsto ai punti da 11.1 a 11.3, per la prestazione di cui all’Art. 20 (si considerano sempre i dati della DURP relativa all’ultima dichiarazione dei redditi o ad altra documentazione relativa al medesimo periodo e considerando tutti gli elementi previsti per le prestazioni di terzo livello, a meno che non si tratti di una situazione personale o familiare eccezionale, accertata dal distretto sociale competente. In questo caso si applicano le disposizioni di cui ai punti da 11.1 a 11.3.”

Art. 16

(1) Il punto 12.2 dell’allegato A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

"12.2 In deroga alle disposizioni di cui al punto 12.1:

  1. il patrimonio è valutato con riferimento alla situazione esistente alla fine del mese precedente a quello in cui viene presentata la domanda di prestazione e secondo quanto previsto al punto 13.1;
  2. il patrimonio mobiliare deve essere dichiarato per intero;
  3. dalla somma del patrimonio complessivo del nucleo familiare si detrae una franchigia di euro 2.000,00. Il patrimonio complessivo del nucleo familiare corrisponde alla somma di tutti gli elementi patrimoniali dei componenti del nucleo;
  4. per la prestazione di cui all'articolo 20 "contributo al canone di locazione e per le spese accessorie" si applica il seguente calcolo:
  1. per nuclei familiari costituiti da un unico componente si detrae una franchigia di 10.000,00 euro dalla somma del patrimonio complessivo. Il patrimonio è valutato nella misura del 20 per cento per l’importo eccedente la franchigia fino a 60.000,00 euro e nella misura del 50 per cento per l'importo oltre i 60.000,00 euro;
  2. per nuclei familiari costituiti da due o più componenti si detrae una franchigia di 20.000,00 euro dalla somma del patrimonio complessivo. Il patrimonio è valutato nella misura del 20 per cento per l’importo eccedente la franchigia fino a 70.000,00 euro e nella misura del 50 percento per l'importo oltre i 70.000,00 euro. Il patrimonio complessivo del nucleo familiare corrisponde alla somma di tutti gli elementi patrimoniali dei componenti del nucleo.”

Art. 17

(1) L’allegato D del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è sostituito come da allegato A al presente decreto.

Art. 18

(1) Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

ALLEGATO A

 

 

Anlage A (Artikel 15) / Allegato A (articolo 15)

“Anlage D (Artikel 41) / Allegato D (articolo 41)

PERSÖNLICH VERFÜGBARER BETRAG UND EINKOMMENSANTEIL ZUR TARIFBEGLEICHUNG DERSTATIONÄREN DIENSTE

CONDIZIONE ECONOMICA GARANTITA E PERCENTUALE DI CONSUMO DELL’ECCEDENZA PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI RESIDENZIALI

1.

Artikel 21

Articolo 21

2.

Nutzer

Utente

3.

Engere Familiengemeinschaft

Nucleo familiare ristretto

4.

Erweiterte Familiengemeinschaft

Nucleo familiare collegato

Taschengeld

Assegno per le piccole spese personali

persönlich verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommens-anteil zur Tarif-begleichung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

persönlich

verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommens-anteil zur Tarif- begleichung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

persönlich

verfügbarer Betrag

Condizione economica garantita

Einkommensanteil zur Tarif-begleichung

Percentuale di consumo dell’eccedenza

Alters- oder Pflegeheime

Casa di riposo o centro di degenza

0,5

0,5

100

1,5

85

1,5

30

Wohngemeinschaft für Senioren, betreutes Wohnen für Senioren – ohne Mahlzeitzubereitung

Comunità alloggio per anziani, residenze assistite per anziani - senza vitto

1

1

80

1,5

80

1,5

30

Wohngemeinschaft für Senioren, betreutes Wohnen für Senioren - mit Mahlzeitzubereitung

Comunità alloggio per anziani, residenze assistite per anziani - con vitto

0,8

0,9

90

1,5

80

1,5

30

Begleitetes Wohnen für Senioren – ohne Mahlzeitzubereitung

Accompagnamento abitativo per anziani - senza vitto

1

1,22

80

1,5

80

1,5

30

Wohnheim und Heime für Menschen mit Behinderung*

Convitto ed istituti per persone con disabilità*

0,5

0,9

90

1,5

80

2,5

20

Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung/Poli - ohne Mahlzeitzubereitung

Comunità alloggio per persone con disabilità/poli - senza vitto

1

1

80

1,5

80

2,5

20

Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung/Poli - mit Mahlzeitzubereitung*

Comunità alloggio per persone con disabilità/poli - con vitto*

0,8

0,9

90

1,5

80

2,5

20

Wohngemeinschaft für psychisch kranke Menschen - ohne Mahlzeitzubereitung

Comunità alloggio per malati psichici - senza vitto

1

1

80

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft für psychisch kranke Menschen - mit Mahlzeitzubereitung*

Comunità alloggio per malati psichici - con vitto*

0,8

0,9

90

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft für suchtkranke Menschen - ohne Mahlzeitzubereitung

Comunità alloggio per persone affette da dipendenza - senza vitto

1

1

80

1,5

80

2,5

10

Wohngemeinschaft für suchtkranke Menschen - mit Mahlzeitzubereitung*

Comunità alloggio per persone affette da dipendenza - con vitto*

0,8

0,9

90

1,5

80

2,5

10

* - al compimento dei 60 anni degli utenti, il calcolo della partecipazione avviene con i parametri della prestazione "Casa di riposo o centro di degenza”

- sobald der Nutzer 60 Jahre alt wird, erfolgt die Berechnung der Tarifbeteiligung nach den Parametern der Leistung „Alters- oder Pflegeheime“

 

 

Trainingswohnung - ohne Mahlzeitzubereitung

Centro di addestramento abitativo - senza vitto

1

1

80

1,5

70

2,5

10

Ferienaufenthalte -Soggiorni fuori sede

0,5

0,9

90

1,5

80

2,5

20

Vollzeitige Familienanvertrauung von Erwachsenen

Affidamento familiare a tempo pieno di persone adulte

0,5

0,9

80

1,5

80

2,5

10

Vollzeitige Familienanvertrauung von Minderjährigen

Affidamento familiare a tempo pieno di minori

0,5

1

80

2

80

/

/

Fürsorgeheim für Minderjährige

Istituto socio-pedagogico per minori

0,5

1

80

2

80

/

/

Wohngemeinschaft für Minderjährige

Comunità alloggio per minori

0,5

1

80

2

80

/

/

Familienähnliche Einrichtung/familiäre Wohngruppe für Minderjährige

Comunità di tipo familiare/casa famiglia per minori

0,5

1

80

2

80

/

/

Betreutes Wohnen für Minderjährige

Residenze assistite per minori

0,8

1

80

2

80

/

/

Frauenhaus - mit Mahlzeitzubereitung

Casa delle donne - con vitto

0,8

/

/

1,8

80

/

/

Geschützte Wohnungen des Frauenhausdienstes- mit Mahlzeitzubereitung

Alloggi protetti del servizio Casa delle donne - con vitto

0,8

/

/

1,8

80

/

/

Schwangere oder Mütter mit Kindern im Landeskleinkinderheim (Lkkh)

Gestanti o madri con figli presso l’Istituto prov. per l’assistenza all’infanzia (IPAI)

1

/

/

2

80

/

/”

 

 

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction04/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 4 gennaio 2012, n. 1
ActionAction09/01/2012 - Delibera 9 gennaio 2012, n. 18
ActionAction09/01/2012 - Corte costituzionale - sentenza 9 gennaio 2012, n. 2
ActionAction09/01/2012 - Corte costituzionale - ordinanza 9 gennaio 2012, n. 3
ActionAction09/01/2012 - Corte costituzionale - ordinanza 9 gennaio 2012, n. 4
ActionAction10/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 10 gennaio 2012, n. 2
ActionAction11/01/2012 - Corte costituzionale - ordinanza 11 gennaio 2012, n. 9
ActionAction12/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 12 gennaio 2012, n. 3
ActionAction18/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 18 gennaio 2012, n. 4
ActionAction19/01/2012 - Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 1
ActionAction19/01/2012 - Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 4
ActionAction19/01/2012 - Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 2
ActionAction19/01/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 19 gennaio 2012, n. 5
ActionAction19/01/2012 - Legge provinciale 19 gennaio 2012, n. 3
ActionAction23/01/2012 - Delibera 23 gennaio 2012, n. 110
ActionAction23/01/2012 - Delibera 23 gennaio 2012, n. 75
ActionAction06/02/2012 - Delibera 6 febbraio 2012, n. 194
ActionAction06/02/2012 - Delibera 6 febbraio 2012, n. 164
ActionAction13/02/2012 - Delibera 13 febbraio 2012, n. 203
ActionAction27/02/2012 - Legge provinciale 27 febbraio 2012, n. 5
ActionAction27/02/2012 - Delibera 27 febbraio 2012, n. 288
ActionAction05/03/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 5 marzo 2012, n. 6
ActionAction05/03/2012 - Delibera 5 marzo 2012, n. 326
ActionAction08/03/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 8 marzo 2012, n. 7
ActionAction12/03/2012 - Delibera 12 marzo 2012, n. 341
ActionAction13/03/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 13 marzo 2012, n. 8
ActionAction15/03/2012 - Legge provinciale 15 marzo 2012, n. 6
ActionAction16/03/2012 - Legge provinciale 16 marzo 2012, n. 7
ActionAction19/03/2012 - Delibera 19 marzo 2012, n. 409
ActionAction19/03/2012 - Delibera 19 marzo 2012, n. 385
ActionAction21/03/2012 - Corte costituzionale - sentenza 21 marzo 2012, n. 72
ActionAction21/03/2012 - Corte costituzionale - sentenza 21 marzo 2012, n. 74
ActionAction21/03/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 21 marzo 2012, n. 9
ActionAction26/03/2012 - Delibera 26 marzo 2012, n. 428
ActionAction26/03/2012 - Delibera 26 marzo 2012, n. 474
ActionAction02/04/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2012, n. 10
ActionAction02/04/2012 - Corte costituzionale - sentenza 2 aprile 2012, n. 90
ActionAction11/04/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2012, n. 11
ActionAction11/04/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 aprile 2012, n. 12
ActionAction17/04/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 17 aprile 2012, n. 13
ActionAction18/04/2012 - Legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8
ActionAction07/05/2012 - Corte costituzionale - sentenza 7 maggio 2012, n. 114
ActionAction07/05/2012 - Delibera 7 maggio 2012, n. 630
ActionAction10/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 10 maggio 2012, n. 14
ActionAction10/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 10 maggio 2012, n. 15
ActionAction14/05/2012 - Delibera 14 maggio 2012, n. 690
ActionAction16/05/2012 - Legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9
ActionAction16/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 16 maggio 2012, n. 16
ActionAction21/05/2012 - Corte costituzionale - ordinanza 21 maggio 2012, n. 136
ActionAction21/05/2012 - Delibera 21 maggio 2012, n. 762
ActionAction22/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 22 maggio 2012, n. 17
ActionAction23/05/2012 - Corte costituzionale - sentenza 23 maggio 2012, n. 142
ActionAction25/05/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 25 maggio 2012, n. 18
ActionAction29/05/2012 - Delibera 29 maggio 2012, n. 794
ActionAction29/05/2012 - Delibera 29 maggio 2012, n. 798
ActionAction04/06/2012 - Delibera 4 giugno 2012, n. 819
ActionAction04/06/2012 - Delibera 4 giugno 2012, n. 823
ActionAction06/06/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2012, n. 19
ActionAction13/06/2012 - Legge provinciale 13 giugno 2012, n. 10
ActionAction13/06/2012 - Legge provinciale 13 giugno 2012, n. 11
ActionAction15/06/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 15 giugno 2012, n. 20
ActionAction15/06/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 15 giugno 2012, n. 21
ActionAction25/06/2012 - Delibera 25 giugno 2012, n. 925
ActionAction28/06/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 28 giugno 2012, n. 22
ActionAction02/07/2012 - Delibera 2 luglio 2012, n. 999
ActionAction02/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 2 luglio 2012, n. 178
ActionAction02/07/2012 - Delibera 2 luglio 2012, n. 1008
ActionAction04/07/2012 - Legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12
ActionAction04/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 4 luglio 2012, n. 183
ActionAction04/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 4 luglio 2012, n. 189
ActionAction09/07/2012 - Delibera 9 luglio 2012, n. 1066
ActionAction11/07/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23
ActionAction13/07/2012 - Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 13
ActionAction13/07/2012 - Legge provinciale 13 luglio 2012, n. 14
ActionAction16/07/2012 - Delibera 16 luglio 2012, n. 1113
ActionAction16/07/2012 - Delibera 16 luglio 2012, n. 1114
ActionAction17/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 17 luglio 2012, n. 202
ActionAction17/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 17 luglio 2012, n. 203
ActionAction18/07/2012 - Corte costituzionale - sentenza 18 luglio 2012, n. 207
ActionAction23/07/2012 - Delibera 23 luglio 2012, n. 1134
ActionAction23/07/2012 - Delibera 23 luglio 2012, n. 1141
ActionAction23/07/2012 - Delibera 23 luglio 2012, n. 1135
ActionAction26/07/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 26 luglio 2012, n. 24
ActionAction26/07/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 26 luglio 2012, n. 25
ActionAction31/07/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2012, n. 26
ActionAction17/08/2012 - Delibera 17 agosto 2012, n. 1214
ActionAction27/08/2012 - Delibera 27 agosto 2012, n. 1283
ActionAction27/08/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 27 agosto 2012, n. 28
ActionAction27/08/2012 - Delibera 27 agosto 2012, n. 1250
ActionAction27/08/2012 - Delibera 27 agosto 2012, n. 1220
ActionAction03/09/2012 - Delibera 3 settembre 2012, n. 1299
ActionAction10/09/2012 - Delibera 10 settembre 2012, n. 1324
ActionAction10/09/2012 - Delibera 10 settembre 2012, n. 1361
ActionAction11/09/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2012, n. 29
ActionAction17/09/2012 - Delibera 17 settembre 2012, n. 1406
ActionAction17/09/2012 - Delibera 17 settembre 2012, n. 1397
ActionAction17/09/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 17 settembre 2012, n. 30
ActionAction18/09/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 18 settembre 2012, n. 31
ActionAction20/09/2012 - Legge provinciale 20 settembre 2012, n. 15
ActionAction24/09/2012 - Delibera 24 settembre 2012, n. 1427
ActionAction24/09/2012 - Delibera 24 settembre 2012, n. 1426
ActionAction24/09/2012 - Delibera 24 settembre 2012, n. 1435
ActionAction24/09/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 24 settembre 2012, n. 32
ActionAction01/10/2012 - Delibera 1 ottobre 2012, n. 1456
ActionAction01/10/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2012, n. 33
ActionAction04/10/2012 - Decreto legislativo 13 settembre 2012, n. 170
ActionAction11/10/2012 - Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 17
ActionAction11/10/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 11 ottobre 2012, n. 34
ActionAction11/10/2012 - Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 18
ActionAction11/10/2012 - Legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16
ActionAction15/10/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 15 ottobre 2012, n. 35
ActionAction18/10/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 8 ottobre 2012, n. 37
ActionAction22/10/2012 - Corte costituzionale - sentenza 22 ottobre 2012, n. 238
ActionAction22/10/2012 - Delibera 22 ottobre 2012, n. 1541
ActionAction29/10/2012 - Delibera 29 ottobre 2012, n. 1608
ActionAction29/10/2012 - Delibera 29 ottobre 2012, n. 1613
ActionAction29/10/2012 - Delibera 29 ottobre 2012, n. 1611
ActionAction29/10/2012 - Delibera 29 ottobre 2012, n. 1612
ActionAction05/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2012, n. 39
ActionAction09/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 9 novembre 2012, n. 40
ActionAction13/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 13 novembre 2012, n. 38
ActionAction15/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 15 novembre 2012, n. 36
ActionAction19/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 19 novembre 2012, n. 41
ActionAction19/11/2012 - Corte costituzionale - sentenza 19 novembre 2012, n. 259
ActionAction19/11/2012 - Legge provinciale 19 novembre 2012, n. 19
ActionAction26/11/2012 - Delibera 26 novembre 2012, n. 1758
ActionAction26/11/2012 - Delibera 26 novembre 2012, n. 1757
ActionAction26/11/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1814
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1768
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1798
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1802
ActionAction03/12/2012 - Modifiche del regolamento sull'assistenza economica sociale e sulle tariffe dei servizi sociali 2012
ActionAction03/12/2012 - Corte costituzionale - sentenza 3 dicembre 2012, n. 275
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1817
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1816
ActionAction03/12/2012 - Delibera 3 dicembre 2012, n. 1820
ActionAction05/12/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2012, n. 44
ActionAction05/12/2012 - Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20
ActionAction05/12/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2012, n. 45
ActionAction05/12/2012 - Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21
ActionAction10/12/2012 - Delibera 10 dicembre 2012, n. 1864
ActionAction12/12/2012 - Corte costituzionale - sentenza 12 dicembre 2012, n. 278
ActionAction17/12/2012 - Delibera 17 dicembre 2012, n. 1925
ActionAction17/12/2012 - Delibera 17 dicembre 2012, n. 1904
ActionAction17/12/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2012, n. 46
ActionAction20/12/2012 - Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22
ActionAction20/12/2012 - Decreto del Presidente della Provincia 20 dicembre 2012, n. 47
ActionAction20/12/2012 - Legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 23
ActionAction27/12/2012 - Delibera 27 dicembre 2012, n. 2019
ActionAction27/12/2012 - Delibera 27 dicembre 2012, n. 1983
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionAction1981
ActionAction1980
ActionAction1979
ActionAction1978
ActionAction1977
ActionAction1976
ActionAction1975
ActionAction1974
ActionAction1973
ActionAction1972
ActionAction1971
ActionAction1970
ActionAction1969
ActionAction1968
ActionAction1967
ActionAction1966
ActionAction1965
ActionAction1964
ActionAction1963
ActionAction1962
ActionAction1961
ActionAction1960
ActionAction1959
ActionAction1958
ActionAction1957
ActionAction1956
ActionAction1955
ActionAction1954
ActionAction1953
ActionAction1952
ActionAction1951
ActionAction1948
ActionAction1946