(1) La realizzazione di nuovi impianti o la modifica sostanziale di quelli già esistenti, rientranti nelle categorie dell’allegato B, è soggetta ad approvazione da parte dell’Agenzia, fatti salvi gli impianti previsti dalla legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e quelli soggetti alla disciplina IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).
(2) Per l’approvazione degli impianti di cui al comma 1 deve essere presentata al comune, unitamente alla domanda di concessione edilizia ovvero unitamente alle previste autorizzazioni di legge, una valutazione d’impatto acustico che dimostri il rispetto del valore limite di pianificazione (Lip), come previsto dalla tabella 2 dell’allegato A.
(3) La valutazione d’impatto acustico contiene:
- la descrizione dell'impianto, delle caratteristiche temporali di funzionamento diurno o notturno, con l’indicazione della durata, se continua o discontinua, della frequenza di esercizio e dell’eventuale compresenza di altre sorgenti;
- la descrizione delle singole sorgenti di rumore previste, con indicazione della loro puntuale collocazione, delle modalità e dei tempi di funzionamento delle stesse;
- la descrizione delle tecnologie adottate per prevenire l’inquinamento acustico;
- la descrizione del clima acustico ante operam presso i ricettori più esposti.
(4) Il comune richiede un parere vincolante sul progetto all'Agenzia, la quale si pronuncia entro 60 giorni.
(5) Contro il parere dell'Agenzia è ammesso ricorso in unica istanza, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data della comunicazione del provvedimento al Comitato ambientale.
(6) Per gli impianti soggetti ad autorizzazione ai sensi della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8, recante “Norme per la tutela della qualità dell’aria”, e non compresi nell’allegato B della presente legge, l’Agenzia può richiedere una valutazione di impatto acustico.