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e) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 201)
Disposizioni in materia di inquinamento acustico

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1)
Pubblicata nel B.U. 18 dicembre 2012, n. 51.

ALLEGATO C
DISPOSIZIONI PER ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE RUMOROSE (articolo 11)

(1)  Per i lavori edili si applicano le seguenti disposizioni:

  1. i lavori rumorosi sono consentiti nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 19:00. Una limitazione o un prolungamento dei suddetti orari possono essere stabiliti dal sindaco/dalla sindaca del comune territorialmente competente;9)
  2. i lavori di scavo, consolidamento del terreno, costruzione o demolizione devono essere eseguiti adottando adeguati provvedimenti per ridurre al minimo le emissioni di rumore;
  3. i macchinari impiegati nelle costruzioni, compatibilmente con quanto reperibile sul mercato, devono essere azionati elettricamente quando vi sia disponibilità di energia elettrica. In vicinanza di ospedali, case di cura, asili, scuole, chiese e cimiteri, i macchinari non azionati elettricamente possono essere utilizzati solo previa autorizzazione del sindaco/della sindaca del comune interessato, su richiesta scritta e motivata;
  4. i motori a scoppio possono essere ammessi solo se muniti di silenziatori realizzati nel rispetto delle norme di buona tecnica;
  5. i macchinari rumorosi utilizzati nei cantieri devono essere dislocati, compatibilmente con la loro necessità d'impiego, in zone dove risulti minore la molestia arrecata al vicinato dal loro funzionamento;
  6. i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere adeguatamente lubrificati, affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti;
  7. i martelli pneumatici e le perforatrici, compatibilmente con quanto reperibile sul mercato, devono essere muniti di mantelli isolanti.

(2)  Per altre particolari attività rumorose si applicano le seguenti disposizioni:

  1. le attività di carattere agricolo non industriale devono essere svolte prevalentemente durante le ore diurne, salvo i casi in cui il loro mancato svolgimento ostacoli il ciclo normale delle lavorazioni;
  2. l’impiego di macchinari rumorosi ad uso privato, quali macchine da giardinaggio, per il taglio della legna ed altre apparecchiature con motore a scoppio è consentito dalle ore 8:00 alle ore 20:00 nei giorni feriali nonché dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nei giorni festivi. Una deroga agli orari suddetti può essere concessa con autorizzazione del sindaco/della sindaca del comune territorialmente competente, tenuto conto delle consuetudini locali, delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti;
  3. l’accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi non impiegati per fini agricoli sono ammessi unicamente previa autorizzazione del sindaco/della sindaca del comune territorialmente competente;
  4. le attività ricreative che si svolgono tra le ore 22.00 e le ore 9.00 all’aperto, all’interno di esercizi pubblici o locali privati d’intrattenimento o similari, qualora comportino l’impiego di macchinari o impianti rumorosi, prevedano l’esecuzione di musica dal vivo, riproduzioni vocali o che in generale comportino produzione di rumore, sono soggette ad autorizzazione del sindaco/della sindaca del comune territorialmente competente o, conformemente alle disposizioni in materia di pubblici spettacoli, ad autorizzazione del presidente della Provincia;
  5. le attività sportive o ricreative particolarmente rumorose, quali motocross, go-kart, deltaplano a motore, aero- e automodellismo e simili, sono ammesse unicamente nelle fasce orarie autorizzate dal sindaco/dalla sindaca del comune territorialmente competente, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti interessati da tali attività;
  6. qualora l’utilizzo di impianti per la riproduzione sonora presso esercizi pubblici, circoli privati, palestre, locali o similari di ritrovo raggiunga livelli tali da causare disturbo al vicinato, il sindaco/la sindaca del comune territorialmente competente può disporre limitazioni temporali alla riproduzione della musica fino a quando non siano stati adottati efficaci interventi di carattere tecnico-organizzativo. A tale scopo il sindaco/la sindaca può ordinare al gestore di presentare una relazione tecnica, redatta a cura di un tecnico/una tecnica competente in acustica, che certifichi l’adozione di provvedimenti atti a riportare il rumore emesso dall’impianto entro i valori limite previsti dalla legge. Qualora non sia possibile applicare accorgimenti tecnici o se gli stessi non siano in grado di garantire il rispetto dei valori limite, il sindaco/la sindaca può vietare l’utilizzo dell’impianto di riproduzione sonora o fissare limitazioni orarie all’utilizzo dello stesso.

 

9)
La lettera a), dell'allegato C, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 15, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
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