(1) Qualora si constati il superamento dei valori limite di cui agli articoli 10 e 13, il comune ovvero l’Agenzia, nell’ambito delle rispettive competenze di cui all’Art. 16, ordina al responsabile della violazione di mettere in atto, entro un termine prestabilito, le misure di risanamento per l’adeguamento ai limiti di legge.
(2) In casi eccezionali in cui gli interventi necessari per l’osservanza dei valori limite di cui agli articoli 10 e 13 risultino essere obiettivamente di difficile attuazione sotto l’aspetto tecnico, operativo o finanziario, l’autorità di cui al comma 1 può, eventualmente anche per un periodo di tempo limitato, derogare al rispetto dei valori di cui sopra, eventualmente disponendo un intervento sul ricettore, sulla base di un progetto di risanamento acustico.
(3) In caso di disturbi particolarmente gravi, scaduto il termine per porre in essere le misure di risanamento, l’autorità di cui al comma 1 può intervenire con misure cautelari ed urgenti, anche disponendo la sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività rumorosa sino all’avvenuto adeguamento.
(4) In caso di superamento dei valori di attenzione e qualora nell’individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare, a causa di preesistenti destinazioni d’uso, il divieto di contatto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, che si discostino in misura superiore a 5 dB(A) dai valori limite, i comuni adottano un piano di risanamento acustico in linea con il piano urbano del traffico o con il piano urbano di mobilità, ove previsti, ovvero con gli strumenti urbanistici vigenti e con i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.
(5) I comuni attuano tutte le misure organizzative e gestionali atte a favorire il contenimento delle emissioni sonore derivanti dal traffico stradale e quelle atte al raggiungimento dei valori di qualità, come previsto dalla normativa vigente.