In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

e) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 201)
Disposizioni in materia di inquinamento acustico

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 18 dicembre 2012, n. 51.

Art. 15 (Piani e misure di risanamento acustico)

(1)  Qualora si constati il superamento dei valori limite di cui agli articoli 10 e 13, il comune ovvero l’Agenzia, nell’ambito delle rispettive competenze di cui all’Art. 16, ordina al responsabile della violazione di mettere in atto, entro un termine prestabilito, le misure di risanamento per l’adeguamento ai limiti di legge.

(2)  In casi eccezionali in cui gli interventi necessari per l’osservanza dei valori limite di cui agli articoli 10 e 13 risultino essere obiettivamente di difficile attuazione sotto l’aspetto tecnico, operativo o finanziario, l’autorità di cui al comma 1 può, eventualmente anche per un periodo di tempo limitato, derogare al rispetto dei valori di cui sopra, eventualmente disponendo un intervento sul ricettore, sulla base di un progetto di risanamento acustico.

(3)  In caso di disturbi particolarmente gravi, scaduto il termine per porre in essere le misure di risanamento, l’autorità di cui al comma 1 può intervenire con misure cautelari ed urgenti, anche disponendo la sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività rumorosa sino all’avvenuto adeguamento.

(4)  In caso di superamento dei valori di attenzione e qualora nell’individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare, a causa di preesistenti destinazioni d’uso, il divieto di contatto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, che si discostino in misura superiore a 5 dB(A) dai valori limite, i comuni adottano un piano di risanamento acustico in linea con il piano urbano del traffico o con il piano urbano di mobilità, ove previsti, ovvero con gli strumenti urbanistici vigenti e con i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

(5)  I comuni attuano tutte le misure organizzative e gestionali atte a favorire il contenimento delle emissioni sonore derivanti dal traffico stradale e quelle atte al raggiungimento dei valori di qualità, come previsto dalla normativa vigente.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActiona) Legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66 
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1989, n. 4 
ActionActionc) Legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15 —
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2008, n. 39
ActionActione) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20
ActionActionArt. 1 (Ambito di applicazione)   
ActionActionArt. 2 (Definizioni)
ActionActionArt. 3 (Tecnico/tecnica competente in acustica)  
ActionActionArt. 4 (Norme tecniche di misura e di strumentazione)
ActionActionArt. 5 (Piano comunale di classificazione acustica)  
ActionActionArt. 6 (Classificazione acustica e pianificazione urbanistica e territoriale)
ActionActionArt. 7 (Classificazione acustica delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali)  
ActionActionArt. 8 (Clima acustico ed impatto acustico)
ActionActionArt. 9 (Impianti soggetti a valutazione di impatto acustico)
ActionActionArt. 10 (Applicazione dei valori limite)
ActionActionArt. 11 (Disposizioni sulle attività particolarmente rumorose)
ActionActionArt. 12 (Autorizzazioni per manifestazioni temporanee)
ActionActionArt. 13 (Valori limite differenziali)
ActionActionArt. 14 (Requisiti acustici degli edifici)
ActionActionArt. 15 (Piani e misure di risanamento acustico)
ActionActionArt. 16 (Vigilanza)  
ActionActionArt. 17 (Sanzioni)  
ActionActionArt. 18 (Potere sostitutivo)
ActionActionArt. 19 (Disposizioni finali)
ActionActionArt. 20 (Disposizione finanziaria)
ActionActionArt. 21 (Abrogazioni)
ActionActionALLEGATO A
ActionActionIMPIANTI SOGGETTI A VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (articolo 9)
ActionActionDISPOSIZIONI PER ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE RUMOROSE (articolo 11)
ActionActionALLEGATO D
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2015, n. 7
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico