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Delibera 3 dicembre 2012, n. 1814
Integrazioni e adattamenti alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1593 del 27. settembre 2010 ai sensi della decisione C(2012) 5048 del 25 luglio 2012 della Commissione europea - Approvazione dei criteri per la concessione di contributi ai sensi della Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9 per interventi di utilizzo razionale dell’energia, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia (modificata con delibera n. 2007 del 27.12.2013 e delibera n. 1321 del 29.11.2016)

Allegato A)

Criteri sugli interventi incentivabili, per la presentazione delle domande, la determinazione, l’approvazione e l’erogazione dei contributi di cui all’articolo 2, comma 1 della Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9

Art. 1
Oggetto

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, con la presente delibera vengono definiti gli interventi incentivabili, i criteri e le modalità per la concessione nonché l’erogazione di contributi per la promozione del risparmio energetico e per l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

Art. 2
Beneficiari

Beneficiari di questi contributi sono coloro che nel territorio della Provincia di Bolzano effettuano interventi del tipo descritto nell’articolo 3 dei presenti criteri.

Art. 3
Interventi incentivabili

I contributi possono essere concessi per i seguenti interventi che attestano un risparmio energetico o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia:

a) coibentazione di tetti, solai sottotetto e terrazze non praticabili di edifici esistenti

Gli edifici da coibentare devono essere stati realizzati con concessione edilizia rilasciata prima del 12 gennaio 2005.

Il materiale coibente da adottare deve avere uno spessore minimo pari a 10 cm. Realizzata la coibentazione, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito per l’edificio è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica.

Sono escluse da contributi:

- coibentazioni in edifici le cui altezze vengono aumentate in misura maggiore a quella necessaria per l’intervento di coibentazione;

- coibentazioni in edifici in cui viene demolito il piano sottotetto, compreso il solaio sottotetto;

- coibentazioni in nuove costruzioni aggiunte.

b) coibentazione di pareti esterne, primi solai (controterra o sopra il piano interrato), porticati e terrazze praticabili di edifici esistenti

Le parti di edificio da coibentare devono essere state realizzate con concessione edilizia rilasciata prima del 12 gennaio 2005.

Realizzata la coibentazione, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito per l’edificio è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica.

Sono escluse da contributi coibentazioni in caso di demolizione e ricostruzione.

c) sostituzione di finestre e portefinestre

Le parti dell’edificio interessati dall’intervento devono essere state realizzate con concessione edilizia rilasciata prima del 12 gennaio 2005.

Realizzato l’intervento, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito per l’edificio è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica. Qualora la sostituzione di finestre e portefinestre in edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica sia approvata, però non sia finanziabile da parte della Ripartizione beni culturali, può essere concesso un contributo ai sensi dei presenti criteri.

I nuovi infissi devono essere dotati di vetro con valore Ug pari a massimo 1,2 W/m²K.

La sostituzione di finestre e portefinestre è esclusa da contributi nei casi di demolizione e ricostruzione.

d) installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda e/o riscaldamento acqua di piscina

Lo scostamento dei collettori solari dalla direzione sud non può superare i 90°.

Impianti con superficie dei collettori non superiore a 10 m2 e serbatoi d’acqua fino a 1000 l vengono sovvenzionati indipendentemente dal numero di utilizzatori. Per impianti con superficie dei collettori superiore a 10 m2 vengono sovvenzionati al massimo 2 m2 di superficie e 200 l di serbatoio d’acqua per utilizzatore ovvero per consumo equivalente.

In un’area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento sono esclusi contributi per impianti solari termici per la produzione di acqua calda e/o riscaldamento acqua di piscina.

e) installazione di impianti solari termici per riscaldamento e/o raffreddamento

Impianti solari termici per riscaldamento e/o raffreddamento vengono sovvenzionati solo per edifici con fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo di 30 kWh/m²a, CasaClima categoria A.

Vengono sovvenzionati al massimo 0,25 m² di superficie di collettore ogni m² di superficie lorda di piano; è compresa l’eventuale produzione di acqua calda.

Impianti per riscaldamento vengono ammessi a contributo solo per edifici dotati di riscaldamento a bassa temperatura. L’inclinazione dei collettori solari non può essere inferiore a 40° sul piano orizzontale, con uno scostamento non superiore ai 45° dalla direzione sud.

I contributi non vengono concessi in abbinamento ad altri contributi ai sensi dei presenti criteri per impianti di produzione di calore.

In un’area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento sono esclusi contributi per impianti solari per il riscaldamento e/o il raffreddamento.

f) installazione di impianti di riscaldamento a biomassa solida con caricamento automatico

Il calore utilizzabile deve essere ceduto per intero all’acqua di riscaldamento.

Qualora l’impianto fosse installato per un edificio approvato con concessione edilizia rilasciata prima del 14 dicembre 2009, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica.

Qualora l’impianto fosse installato per un edificio approvato con concessione edilizia rilasciata a partire dal 14 dicembre 2009, nonché in caso di demolizione e ricostruzione, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 30 kWh/m²a, CasaClima categoria A.

Nel caso di allacciamento di ulteriori edifici può essere sovvenzionato un impianto di riscaldamento con la potenza necessaria insieme alla posa delle tubazioni di teleriscaldamento.

Qualora l’impianto serva un minimo di 5 edifici diversi, si può prescindere dall’applicazione degli standard CasaClima definiti nei precedenti paragrafi.

Qualora un impianto serva un minimo di 10 edifici diversi, ovvero un minimo di 20 edifici diversi esclusivamente in zone di ampliamento, questo non verrà trattato ai sensi dei criteri del presente allegato, bensì come impianto di teleriscaldamento ai sensi dell’allegato B).

I contributi non vengono concessi in abbinamento ad altri contributi ai sensi dei presenti criteri per impianti di produzione di calore, ad eccezione di impianti solari per la produzione di acqua calda o riscaldamento acqua di piscina.

In un’area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento sono esclusi contributi per impianti di riscaldamento a biomassa solida con caricamento automatico.

Qualora l'impianto serva prevalentemente serre o impianti produttivi, si può prescindere dall'applicazione degli standard CasaClima definiti nei precedenti paragrafi.

g) installazione di caldaie a gassificazione di legname spezzato

Le caldaie a gassificazione di legname spezzato devono essere dotate di regolazione automatica, il calore utilizzabile deve essere ceduto per intero all’acqua di riscaldamento ed inoltre è da installare un accumulatore termico con un volume mimino di 40 litri per kW di potenza nominale della caldaia.

Qualora l’impianto fosse installato per un edificio approvato con concessione edilizia rilasciata prima del 14 dicembre 2009, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica.

Qualora l’impianto fosse installato per un edificio approvato con concessione edilizia rilasciata a partire dal 14 dicembre 2009, nonché in caso di demolizione e ricostruzione, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 30 kWh/m²a, CasaClima categoria A.

Nel caso di allacciamento di ulteriori edifici può essere sovvenzionato un impianto di riscaldamento con la potenza necessaria insieme alla posa delle tubazioni di teleriscaldamento.

I contributi non vengono concessi in abbinamento ad altri contributi ai sensi dei presenti criteri per impianti di produzione di calore, ad eccezione di impianti solari per la produzione di acqua calda o riscaldamento acqua di piscina.

In un’area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento sono esclusi contributi per caldaie a gassificazione di legname spezzato.

h) installazione di pompe di calore geotermiche

Le pompe di calore geotermiche per il riscaldamento vengono ammesse al contributo solo per edifici dotati di riscaldamento a bassa temperatura.

Qualora l’impianto fosse installato in edifici approvati con concessione edilizia rilasciata prima del 14 dicembre 2009, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 70 kWh/m²a, CasaClima categoria C; non rientrano in questi limiti gli edifici soggetti a vincolo di tutela storico-artistica.

Qualora l’impianto fosse installato in edifici approvati con concessione edilizia rilasciata a partire dal 14 dicembre 2009, nonché in caso di demolizione e ricostruzione, il fabbisogno termico per riscaldamento annuo massimo consentito è di 30 kWh/m²a, CasaClima categoria A.

I contributi non vengono concessi in abbinamento ad altri contributi ai sensi dei presenti criteri per impianti di produzione di calore, ad eccezione di impianti solari per la produzione di acqua calda o riscaldamento acqua di piscina.

In un’area delimitata servita da un impianto di teleriscaldamento sono esclusi contributi per pompe di calore geotermiche.

i) recupero di calore da impianti per la refrigerazione di prodotti

Sono da installare accumulatori termici con un volume adeguato al calore da recuperare, nel caso in cui il consumo di calore non sia continuo.

j) installazione di impianti fotovoltaici e centrali eoliche per la produzione di energia elettrica

I contributi vengono concessi solo nel caso in cui per l’impianto da servire non sussista la possibilità economicamente e tecnicamente sostenibile di allacciamento alla rete elettrica. Sono esclusi da questa norma gli impianti fotovoltaici finanziati da programmi UE.

k) studi di fattibilità tecnico - economica

Il contributo viene concesso solamente per studi di fattibilità inerenti progetti con carattere particolarmente innovativo finalizzati al risparmio energetico o all’utilizzo di energie rinnovabili.

La valutazione delle domande anche in riguardo al carattere innovativo viene eseguita da una commissione di esperti nominata dall’Ufficio risparmio energetico.

Art. 4
Presentazione delle domande

Le domande per gli interventi ai sensi dell’articolo 3 vanno presentate utilizzando i prestampati predisposti dall’Amministrazione provinciale o redatte esattamente secondo lo stesso modello, provviste di marca da bollo e inoltrate all’Ufficio risparmio energetico prima dell’inizio dei lavori. Un intervento singolo non può essere suddiviso in più domande.

Quale data di consegna si considera la data di protocollo apposta dall’Amministrazione provinciale. Solamente in caso di inoltro della domanda mediante servizio postale, vale la data di consegna all’Ufficio postale.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) coibentazione di tetti, solai sottotetto e terrazze non praticabili di edifici già esistenti:

- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall’Amministrazione provinciale

- preventivo di spesa

- progetto dell’edificio

- calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento annuo dopo l’esecuzione dell’intervento firmato da un tecnico autorizzato iscritto all’albo professionale (solo per i casi previsti all’articolo 3)

- autocertificazione riguardante il possesso dell’autorizzazione del Comune per la realizzazione dell’intervento

- autocertificazione riguardante il possesso del certificato CasaClima, da consegnare al momento della presentazione della domanda di erogazione (solo per i casi previsti all’articolo 3);

b) coibentazione di pareti esterne, primi solai (controterra o sopra il piano interrato), porticati e terrazze praticabili in edifici già esistenti:

- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall’Amministrazione provinciale

- preventivo di spesa

- progetto dell’edificio

- calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento annuo dopo la realizzazione dell’intervento firmato da un tecnico autorizzato iscritto all’albo professionale (solo per i casi previsti all’articolo 3)

- autocertificazione riguardante il possesso dell’autorizzazione del Comune per la realizzazione dell’intervento

- autocertificazione riguardante il possesso del certificato CasaClima, da consegnare al momento della presentazione della domanda di erogazione (solo per i casi previsti all’articolo 3);

c) sostituzione di finestre e portefinestre:

- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall’Amministrazione provinciale

- preventivo di spesa

- autocertificazione riguardante il possesso dell’autorizzazione del Comune per la realizzazione dell’intervento;

- progetto dell’edificio

- calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento annuo dopo l’esecuzione dell’intervento firmato da un tecnico autorizzato iscritto all’albo professionale (solo per i casi previsti all’articolo 3)

- dichiarazione da parte della ripartizione beni culturali dalla quale risulta che in caso di rifacimento approvato per le finestre e portefinestre di un edificio soggetto a vincolo di tutela storico-artistica non sono soddisfatti i criteri per la concessione di un contributo e che di conseguenza non può essere concesso nessun contributo da detta Ripartizione.

d) installazioni di impianti solari termici per la produzione di acqua calda e/o riscaldamento acqua di piscina:

- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall’Amministrazione provinciale

- preventivo di spesa

- progetto con indicazione di collocazione, orientamento ed inclinazione dei collettori solari

- relazione tecnica firmata da un tecnico autorizzato iscritto all’albo professionale (non richiesta se la spesa complessiva indicata in preventivo non supera i 15.000 Euro IVA esclusa)

- autocertificazione riguardante il possesso dell’autorizzazione del Comune per la realizzazione dell’intervento;

e) installazioni di impianti solari termici per riscaldamento e/o raffreddamento:

- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall’Amministrazione provinciale

- preventivo di spesa

- progetto con indicazione di collocazione, orientamento ed inclinazione dei collettori solari

- relazione tecnica firmata da un tecnico autorizzato iscritto all’albo professionale

- calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento annuo dopo la realizzazione dell’intervento firmato da un tecnico autorizzato iscritto all’albo professionale

- autocertificazione riguardante il possesso dell’autorizzazione del Comune per la realizzazione dell’intervento

- autocertificazione riguardante il possesso del certificato CasaClima, da consegnare al momento della presentazione della domanda di erogazione;

f) installazione di impianti di riscaldamento a biomassa solida con caricamento automatico:

- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall’Amministrazione provinciale

- preventivo di spesa

- schema di funzionamento (non richiesto fino ad una potenzialità al focolare di 35 kW)

- calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento annuo dopo la realizzazione dell’intervento firmato da un tecnico autorizzato iscritto all’albo professionale (solo per i casi previsti all’articolo 3)

- autocertificazione riguardante il possesso del certificato CasaClima, da consegnare al momento della presentazione della domanda di erogazione (solo per i casi previsti all’articolo 3);

g) installazione di caldaie a gassificazione di legname spezzato:

- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall’Amministrazione provinciale

- preventivo di spesa

- schema di funzionamento (non richiesto fino ad una potenzialità al focolare di 35 kW)

- calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento annuo dopo la realizzazione dell’intervento firmato da un tecnico autorizzato iscritto all’albo professionale (solo per i casi previsti all’articolo 3)

- autocertificazione riguardante il possesso del certificato CasaClima, da consegnare al momento della presentazione della domanda di erogazione (solo per i casi previsti all’articolo 3);

h) installazione di pompe di calore geotermiche:

- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall’Amministrazione provinciale

- preventivo di spesa

- relazione tecnica firmata da un tecnico autorizzato iscritto all’albo professionale

- calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento annuo dopo la realizzazione dell’intervento firmato da un tecnico autorizzato iscritto all’albo professionale (solo per i casi previsti all’articolo 3)

- autocertificazione riguardante l’avvenuta notifica relativa alla posa in opera di sonde geotermiche ovvero riguardante il possesso della concessione per l’utilizzo d’acqua

- autocertificazione riguardante il possesso del certificato CasaClima, da consegnare al momento della presentazione della domanda di erogazione (solo per i casi previsti all’articolo 3);

i) recupero di calore da impianti per la refrigerazione di prodotti:

- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall’Amministrazione provinciale

- preventivo di spesa

- schema di funzionamento

j) installazione di impianti fotovoltaici e centrali eoliche per la produzione di energia elettrica:

- scheda tecnica sulla base del modello predisposto dall’Amministrazione provinciale

- preventivo di spesa

- progetto con indicazione della disposizione dei pannelli fotovoltaici o della centrale eolica

- relazione tecnica firmata da un tecnico autorizzato iscritto all’albo professionale (non richiesta se l’impianto ha una potenza installata massima di 1 kWp)

- autocertificazione riguardante il possesso dell’autorizzazione del Comune per la realizzazione dell’intervento;

k) studi di fattibilità tecnico - economica:

- preventivo di spesa

- descrizione dettagliata dei contenuti dello studio

- contestualmente alla presentazione della domanda di erogazione va allegata copia dello studio.

Oltre alla documentazione sopradescritta, qualora lo ritenesse necessario, l’Ufficio può richiedere la presentazione di ulteriori informazioni o documentazioni integrative.

Dietro specifica richiesta, le ditte interessate invieranno all’Ufficio risparmio energetico la documentazione tecnica e i listini prezzi degli impianti e dei materiali impiegati nei vari tipi d’intervento.

Domande, con preventivo riguardante l’intervento al netto di IVA inferiore a 6.000 Euro e domande incomplete per le quali la documentazione mancante non viene presentata entro i termini previsti dall’Ufficio, verranno respinte e archiviate.

Domande di varianti aventi per oggetto spese aggiuntive riferite a domande di contributo già presentate sono da inoltrare all’Ufficio risparmio energetico provviste di marca da bollo. Possono essere sovvenzionate solo spese aggiuntive non riconducibili ad aumenti di prezzi.

Le domande di varianti con spese aggiuntive possono essere inoltrate solo prima dell’approvazione del contributo con decreto dell’Assessore.

In ogni caso le fatture riguardanti la variante non devono essere emesse con data anteriore alla data di inoltro della domanda di variante.

In fase di presentazione di una variante corredata della prevista documentazione inerente al relativo intervento, è possibile variare il tipo di intervento optando tra impianti di riscaldamento a biomassa solida con caricamento automatico, caldaie a gassificazione di legname spezzato, pompe di calore geotermiche e impianti solari termici per il riscaldamento e/o il raffreddamento.

Art. 5
Determinazione e approvazione dei contributi

I contributi vengono concessi nella misura massima fino al 30% sui costi ammissibili per ogni singolo intervento.

Per l’installazione di impianti fotovoltaici e centrali eoliche per la produzione di energia elettrica il contributo può essere aumentato fino al 50%, sempre che l’impianto copra interamente il fabbisogno di energia termica.

Per l’installazione di impianti fotovoltaici e centrali eoliche per la produzione di energia elettrica il contributo può essere aumentato fino al 80%, sempre che l’impianto copra interamente il fabbisogno di energia elettrica e si trovi in una delle seguenti zone: zona rocciosa, verde alpino, bosco, prato e pascolo alberato.

Per le imprese ai sensi del Diritto comunitario europeo, operanti nei settori economici dell’industria, artigianato, commercio, turismo e servizi, i contributi vengono concessi nel rispetto della norma “de minimis”, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’UE) agli aiuti d’importanza minore (de-minimis).

Per l’installazione di impianti fotovoltaici, finanziati attraverso programmi UE, può essere concesso un contributo nell’ambito del relativo programma UE qualora non si usufruisca di agevolazioni di qualunque tipo previsti dalla normativa comunitaria o statale.

L’approvazione dei contributi avviene con decreto dell’Assessore per l’energia in ordine cronologico per tipologia d’intervento secondo la data di inoltro delle domande di contributo e può basarsi sia sul preventivo di spesa sia sulle fatture.

Le domande di particolare rilevanza pubblica possono essere trattate in via prioritaria.

I contributi possono essere concessi solamente per materiali ed impianti nuovi di fabbrica necessari alla realizzazione dell’intervento e che contribuiscono al risparmio energetico.

I materiali e gli impianti oggetto di contributo non possono essere rimossi dalla loro ubicazione prima del raggiungimento di 15 anni, altrimenti il contributo sarà revocato parzialmente in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza del periodo succitato. Sul relativo importo sono dovuti gli interessi legali.

Per la sostituzione di impianti già assegnatari di contributo può essere inoltrata una domanda di contributo dopo 15 anni a partire dalla data di presentazione della domanda di contributo per l’impianto da sostituire. È possibile derogare da questo criterio nel caso in cui avvenga un passaggio da energia fossile a energia rinnovabile.

Per edifici non residenziali con un’altezza di piano oltre 3,5 m può essere applicato, come dimostrazione del fabbisogno termico per riscaldamento annuo richiesto (HWBNGF), un fattore di conversione (HWBcorr) corrispondente alla seguente formula, dove VB indica il volume riscaldato lordo e BGFB la superficie lorda riscaldata del piano così come definiti dalla certificazione CasaClima:

HWBkorr = HWBNGF x 3,5 / (VB / BGFB)

Costi ammissibili per i singoli interventi:

a) coibentazioni di tetti, solai sottotetto e terrazze non praticabili di edifici esistenti:

- 55,00 € + 3,00 € per ogni centimetro di spessore per m² di superficie coibentata;

b) coibentazioni di pareti esterne, primi solai (controterra o sopra il piano interrato), porticati e terrazze praticabili in edifici esistenti:

- con polistirolo 62,00 € + 2,00 € per ogni centimetro di spessore per m² di superficie coibentata

- con altri materiali coibenti 62,00 € + 3,00 € per ogni centimetro di spessore per m² di superficie coibentata;

c) sostituzione di finestre e portefinestre:

- con telaio in PVC 350,00 € per m² di superficie con una superficie minima di 1 m² per unità

- con telaio in un altro materiale 500,00 € per m² di superficie con una superficie minima di 1 m² per unità;

d) installazioni di impianti solari termici per la produzione di acqua calda e/o riscaldamento acqua di piscina:

- con collettori piani:

2.750,00 € per impianto + 700,00 € per m² di superficie assorbente + 4,00 € per litro di accumulo + ulteriori scambiatori di calore

- con collettori sottovuoto:

2.750,00 € per impianto + 875,00 € per m² di superficie d’apertura + 4,00 € per litro di accumulo + ulteriori scambiatori di calore

- con assorbitori solari per piscine:

2.750,00 € per impianto + 150,00 € per m² di superficie assorbente;

e) installazioni di impianti solari termici per riscaldamento e/o raffreddamento:

- con collettori piani:

2.750,00 € per impianto + 700,00 € per m² di superficie assorbente + 2,00 € per litro di accumulo tampone + 4,00 € per litro di accumulo sanitario

- con collettori sottovuoto:

2.750,00 € per impianto + 875,00 € per m² di superficie d’apertura + 2,00 € per litro di accumulo + 4,00 € per litro di accumulo sanitario;

f) installazione di impianti di riscaldamento a biomassa solida con caricamento automatico:

- impianti di riscaldamento a minuzzoli con potenza nominale inferiore a 40 kW:

25.000,00 € per impianto + 2,00 € per litro di accumulo tampone

- impianti di riscaldamento a minuzzoli con potenza nominale pari o superiore a 40 kW:

caldaia con estrazione, regolazione della combustione e dell’impianto + montaggio, allacciamento e messa in funzione fino al 20% della spesa ammessa per i materiali + 2,00 € per litro di accumulo tampone

- impianti di riscaldamento a pellet con potenza inferiore ai 40 kW:

14.000,00 € per impianto + 85,00 € per kW di potenza utile nominale + 2,00 € per litro di accumulo tampone

- impianti di riscaldamento a pellet con potenza pari o superiore ai 40 kW:

caldaia con estrazione, regolazione della combustione e dell’impianto + montaggio, allacciamento e messa in funzione fino al 20% della spesa ammessa per i materiali + 2,00 € per litro di accumulo tampone

- nel caso di allacciamento di ulteriori edifici:

posa delle tubazioni di teleriscaldamento compresi i lavori di scavo;

g) installazione di caldaie a gassificazione di legname spezzato:

- 8.500,00 € per impianto + 85,00 € per kW di potenza utile nominale + 2,00 € per litro di accumulo tampone

- nel caso di allacciamento di ulteriori edifici:

posa delle tubazioni di teleriscaldamento compresi i lavori di scavo;

h) installazione di pompe di calore geotermiche:

- pompa di calore con regolazione d’impianto + montaggio, allacciamento e messa in funzione fino al 20% della spesa ammessa per i materiali + 2,00 € per litro di accumulo tampone + impianto di prelievo calore (con di perforazione del suolo con sonda 50,00 € per metro lineare di perforazione);

i) recupero di calore da impianti per la refrigerazio-ne di prodotti:

- scambiatori di calore per la condensazione + tubazioni di collegamento + montaggio, allaccia-mento e messa in funzione fino al 20% della spesa ammessa per i materiali + 2,00 € per litro di accumulo tampone + 4,00 € per litro di accumulo sanitario;

j) installazione di impianti fotovoltaici e centrali eoliche per la produzione di energia elettrica:

- impianti fotovoltaici:

10.000,00 € per kWp di potenza nominale dell’impianto + 1.000,00 € per kW di potenza nominale dell’inverter

- impianti fotovoltaici finanziati attraverso programmi UE:

impianto tecnico con strutture di supporto + cabina contatori + montaggio, allacciamento, messa in funzione e collaudo tecnico

- centrali eoliche:

impianto tecnico + strutture di supporto + montaggio, allacciamento e messa in funzione;

k) studi di fattibilità tecnico - economica:

- onorari per esperti, università e strutture specializzate con un ammontare massimo di 50.000,00 €.

Il contributo può essere concesso anche per le spese tecniche nonché per i costi per la certificazione dell’edificio fino ad un massimo del 10% dell’importo complessivo ammissibile dell’intervento, al netto di IVA.

Art. 6
Erogazione dei contributi

I richiedenti devono inoltrare le fatture originali quietanzate nonché la rispettiva documentazione per l’intervento in oggetto previa richiesta scritta da parte dell’Ufficio risparmio energetico.

Ad eccezione delle fatture d’acconto per un ammontare massimo del 70% della spesa ammissibile senza spese tecniche, non possono essere emesse fatture per l’intervento in oggetto con data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo. In caso contrario non può essere concesso alcun contributo per le fatture interessate comprese le relative fatture d’acconto.

Se il beneficiario è un’impresa come definito dal diritto comunitario europeo, fatta eccezione per le aziende agricole, le fatture non possono essere emesse con data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo. In caso contrario non può essere concesso alcun contributo per le fatture interessate.

Le fatture per spese tecniche possono essere emesse anche con data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo; comunque in nessun caso queste possono essere prese in considerazione, se tutte le fatture per l’intervento in oggetto sono state emesse con data anteriore rispetto a quella di presentazione della domanda.

Le fatture devono essere intestate ai richiedenti e i costi devono essere descritti in maniera dettagliata per ogni tipo di intervento.

Se un richiedente ha presentato una domanda di contributo, le fatture invece sono intestate sia al richiedente che ad altre persone oppure soltanto ad altre persone, anche queste fatture possono essere prese in considerazione, dopo aver presentato una domanda di integrazione ossia di cessione. Queste domande, provviste di marca da bollo, vanno presentate utilizzando i prestampati predisposti dall’amministrazione provinciale o redatte esattamente secondo lo stesso modulo.

In caso di fatture emesse a cooperative edilizie, il contributo può essere concesso direttamente ai soci, sempre che questi possano documentarne le spese.

Qualora i lavori vengano eseguiti dalla ditta esecutrice direttamente presso la propria impresa, vale come documentazione di spesa per l’intervento in oggetto una distinta firmata dal direttore dei lavori dalla quale si evince la prestazione di lavoro.

Il contributo può essere erogato anche se sono stati utilizzati marche, tipi o materiali diversi da quelli descritti nella domanda, purché rispettino i presenti criteri.

I contributi vengono erogati nel modo seguente:

- per spese ammesse a contributo inferiori a 500.000 Euro al netto di IVA, in unica soluzione

- per spese ammesse a contributo a partire da 500.000 Euro al netto di IVA al massimo in 3 soluzioni

Su richiesta dell’interessato dopo presentazione delle fatture originali quietanzate possono essere erogate al massimo 2 rate di acconto per non più del 90% del contributo assegnato.

L’erogazione della restante parte del contributo avviene dopo presentazione delle fatture originali quietanzate che dimostrino la spesa totale nonché dopo l’avvenuto controllo del raggiungimento degli obbiettivi fissati dalla Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, mediante collaudi tecnici per la verifica dell’esecuzione a regola d’arte e della funzionalità da parte dei collaboratori tecnici dell’Ufficio risparmio energetico.

Nel caso di leasing vanno inoltrati il contratto di leasing, nonché le copie delle fatture quietanzate delle ditte che hanno eseguito i lavori per l’intervento in oggetto. Il contratto di leasing e le fatture, ad eccezione di quelle per spese tecniche non possono essere emesse con data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo. In caso contrario non può essere concesso alcun contributo per le fatture interessate.

Per l’accertamento della spesa ammessa a contributo vengono prese in considerazione le fatture delle ditte che hanno eseguito i lavori.

Nel caso di contratti di fornitura calore (contracting) è l’impresa fornitrice a dover inoltrare le domande di contributo per gli interventi previsti da questi criteri.

In aggiunta alla documentazione prevista per il relativo tipo di intervento, alla domanda di contributo va allegata una copia del contratto di fornitura calore.

Art. 7
Revoca dei contributi

Qualora, dopo l’avvenuta erogazione del contributo, si rilevassero vizi nei presupposti per l’erogazione del contributo o false dichiarazioni, il contributo verrà revocato e lo stesso dovrà essere restituito dal beneficiario comprensivo degli interessi legali.

Art. 8
Controlli

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della Legge Provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e relative modifiche e integrazioni, l’Ufficio risparmio energetico effettua controlli a campione in ordine ad almeno il 6% degli interventi incentivati.

L’individuazione delle domande da controllare avviene in compresenza del/della direttore/ direttrice e due collaboratori/collaboratrici dell’Ufficio risparmio energetico attraverso un software, secondo il principio di casualità, nel mese successivo alla presentazione delle fatture e, comunque, prima dell’erogazione dei contributi. I risultati vengono riportati in verbale.

Sono oggetto di controllo i seguenti elementi:

- la veridicità delle autocertificazioni;

- il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9 per il risparmio energetico e per la tutela dell’ambiente mediante collaudi tecnici per la verifica dell’esecuzione a regola d’arte e della funzionalità da parte dei collaboratori tecnici addetti dell’Ufficio risparmio energetico.

I relativi controlli possono essere eseguiti sia prima dell’erogazione dei contributi che dopo.

L’Ufficio risparmio energetico è autorizzato ad effettuare ulteriori controlli qualora li ritenesse necessari.

Art. 9
Definizioni

Le definizioni riportate sono valide per i campi di applicazione descritti in questi criteri:

- intervento:

ogni singola misura contemplata nell’articolo 3 di questi criteri;

- edificio:

costruzione separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto oppure mediante spazi vuoti, che disponga di proprio accesso e che abbia, se multipiano, una scala autonoma;

- scheda tecnica:

modello, predisposto dall’Ufficio risparmio energetico, per l’indicazione dei dati tecnici ed economici che deve essere sottoscritto dal richiedente e, in base al tipo di intervento, dal tecnico o dall’artigiano;

- preventivo di spesa:

valutazione dettagliata dei costi, predisposta da una ditta o da un tecnico, che può anche essere integrata nella scheda tecnica secondo la tipologia dell’intervento prevista;

- relazione tecnica:

relazione composta dai seguenti documenti e con le seguenti indicazioni:

dati di individuazione del committente e del luogo dell’intervento, descrizione dettagliata dello stato di fatto e degli interventi in progetto, calcolo del risparmio energetico conseguito grazie all’intervento, nonché secondo la tipologia di intervento tutti i calcoli necessari, progetti e schemi di funzionamento;

- coibentazione:

applicazione di materiale da costruzione con conducibilità termica inferiore a 0,1 W/mK;

- fabbisogno termico per riscaldamento annuo:

rendimento energetico dell’involucro edilizio (HWBNGF) calcolato secondo la certificazione CasaClima, in riferimento ai dati climatici di Bolzano;

- pompe di calore geotermiche:

pompe di calore per lo sfruttamento dell’energia accumulata nella terra e nelle acque di superficie o sotterranee;

- riscaldamento a bassa temperatura:

sistema di riscaldamento con una temperatura di mandata non superiore a 40°C.

Allegato C)

Criteri per la concessione e l’erogazione dei contributi per gli interventi di sensibilizzazione, per la divulgazione della conoscenza delle innovazioni nonché per l’utilizzo di strumenti di pianificazione nell’ambito del risparmio energetico e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia di cui all’articolo 2 comma 1 della Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9

Art. 1
Oggetto

Con la presente delibera vengono definiti gli interventi incentivabili, i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di contributi per gli interventi di sensibilizzazione, per la divulgazione della conoscenza delle innovazioni nonché per l’utilizzo di strumenti di pianificazione nell’ambito risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili.

Art. 2
Beneficiari

Beneficiari dei contributi sono enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro che nel territorio della Provincia di Bolzano effettuano interventi del tipo descritto all’articolo 3 dei presenti criteri.

Art. 3
Interventi incentivabili

I contributi possono essere concessi per i seguenti interventi:

a) consulenza energetica per il cittadino

La quantità di ore concesse per la consulenza energetica viene calcolata in base al numero di abitanti del comune.

fino a 3.000

abitanti

40 ore/anno

da 3.000 a 10.000

abitanti

80 ore/anno

oltre 10.000

abitanti

120 ore/anno

La tariffa oraria ammessa per la concessione del contributo ammonta a Euro 38,00

b) realizzazione di analisi per l’ottimizzazione

energetica di edifici pubblici

Le analisi energetiche di ogni edificio devono contemplare quanto segue:

- denominazione e indirizzo dell’edificio da analizzare

- dati tecnici relativi all’edificio

- rilievo del consumo energetico annuo

- potenziale di risparmio

- elenco degli interventi per l’ottimizzazione del consumo energetico

Per ogni edificio può essere inoltrata una sola domanda.

c) redazione di piani energetici

Il piano energetico deve prefiggersi i seguenti obiettivi:

- massima autarchia locale ed efficienza nell’impiego dell’energia

- sostenibilità ecologica e sociale

- valore aggiunto per l’economia locale

Il piano energetico deve contenere i dati fondamentali e lo stato attuale riguardante i seguenti punti:

- struttura della popolazione

- sviluppo economico

- patrimonio edilizio

- viabilità

Inoltre deve contenere:

- il rilievo del potenziale di risparmio

- il rilievo del potenziale di fonti energetiche rinnovabili

- elaborazione di un elenco di provvedimenti per il raggiungimento degli obiettivi sopraccitati.

d) elaborazione di progetti di densificazione con un aumento dell’efficienza energetica nelle zone residenziali esistenti

e) manifestazioni di aggiornamento quali convegni, seminari o corsi

Spese ammesse per la concessione del contributo:

- affitto sala

- spese per relatori e traduttori simultanei

Gli onorari per relatori e moderatori di corsi formativi (seminari, corsi,congressi e convegni) nonché le spese di trasferta, vitto e alloggio possono essere sovvenzionate solo in base ai criteri validi per l’Amministrazione provinciale. Se i relatori sono dipendenti del richiedente, non sono previsti rimborsi di sorta.

- pubblicità specifica (pubblicità in giornali e radio, stampa di manifesti ed inviti)

f) La commissione può sovvenzionare ulteriori iniziative se queste corrispondono alle disposizioni ai sensi dell’articolo 6 dei presenti criteri.

Art. 4
Presentazione delle domande

Le domande per gli interventi ai sensi dell’articolo 3 dei presenti criteri vanno presentate utilizzando i prestampati predisposti dall’Amministrazione provinciale o redatte esattamente secondo lo stesso modello, dotate di marca da bollo e inoltrate all’Ufficio risparmio energetico.

Nel caso fosse prevista una singola iniziativa, la domanda deve essere inoltrata prima dell’avvio dell’iniziativa all’Ufficio risparmio energetico. Il richiedente può inoltrare una sola domanda all’anno

Se in un anno fossero previste più iniziative, queste devono essere riassunte in un'unica domanda da presentare entro il 28 febbraio dell’anno in questione all’Ufficio risparmio energetico

Quale data di consegna vale la data di protocollo apposta dall’Amministrazione provinciale. Solamente in caso di inoltro della domanda mediante servizio postale, vale la data di consegna all’Ufficio postale.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- preventivo dettagliato

- piano di finanziamento con l’indicazione se per la domanda in questione sono già stati concessi dei contributi o dei finanziamenti o se sono state presentate domande di contributo o di finanziamento per la stessa iniziativa alla stessa o altre amministrazioni.

- relazione dettagliata sulle iniziative previste

- dichiarazione relativa alla ritenuta d’acconto

- atto costitutivo e statuto dell’associazione se si tratta della prima richiesta o in caso di modifiche.

Oltre alla documentazione sopradescritta, qualora lo ritenesse necessario, l’Ufficio può richiedere la presentazione di ulteriori informazioni o documentazioni integrative.

Domande incomplete per le quali la documentazione mancante non viene presentata entro i termini previsti dall’Ufficio verranno respinte ed archiviate.

Se l’iniziativa non viene realizzata non può essere inoltrata un’ulteriore domanda per la stessa iniziativa.

Art. 5
Determinazione e approvazione dei contributi

I contributi vengono concessi nella misura massima fino al 30% sui costi ammissibili per ogni singolo intervento.

Per le imprese ai sensi del Diritto comunitario europeo, operanti nei settori economici dell’industria, artigianato, commercio, turismo e servizi, i contributi vengono concessi nel rispetto della norma “de minimis”, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’UE) agli aiuti d’importanza minore (de-minimis).

L’approvazione dei contributi avviene con decreto dell’Assessore per l’energia in ordine cronologico per tipologia d’intervento secondo la data d’inoltro delle domande di contributo.

Art. 6
Esame e valutazione delle domande

La commissione, composta dal direttore di Ripartizione Acque pubbliche ed energia, dal direttore d’Ufficio competente e da tre collaboratori dell’Ufficio risparmio energetico, esamina le domande presentate e le valuta secondo i seguenti criteri:

a) osservanza delle finalità stabilite dalla legge

b) qualità e valore didattico o valore scientifico

c) effetti sulla consapevolezza in ambito energetico

d) rilevanza dell’iniziativa (di interesse locale o provinciale) con particolare attenzione alle esigenze del territorio provinciale

e) grado di utilità collettiva

f) congruità delle spese

Art. 7
Erogazione dei contributi

Per la liquidazione del contributo devono essere inoltrati i seguenti documenti:

a) domanda di liquidazione utilizzando i prestampati predisposti dall’Amministrazione provinciale o redatta esattamente secondo lo stesso modello

b) originali della documentazione di spesa regolarmente quietanzata

- la documentazione di spesa deve coprire l’intero ammontare delle spese riconosciute ammissibili

- tutti i documenti di spesa devono essere emessi a nome del beneficiario del contributo

- la documentazione di spesa non può essere antecedente alla richiesta.

c) relazione delle analisi eseguite ai sensi dell’articolo 3 lettera b) di questi criteri

d) Copia dei piani/progetti ai sensi dell’articolo 3 lettera c) e d) di questi criteri

e) programma delle manifestazioni di aggiornamento realizzate ai sensi dell’articolo 3 lettera e) dei presenti criteri

La liquidazione del contributo avviene in un’unica soluzione.

La documentazione di spesa deve essere presentata entro tre anni dalla concessione del contributo, dopodiché la pratica sarà archiviata.

Art. 8
Revoca dei contributi

Qualora, dopo l’avvenuta erogazione del contributo, si rilevassero vizi nei presupposti per l’erogazione dello stesso o false dichiarazioni, il contributo verrà revocato e dovrà essere restituito dal beneficiario comprensivo di interessi legali.

Art. 9
Controlli

Ai sensi dell’articolo 2 comma 3 della Legge Provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e relative modifiche e integrazioni, l’Ufficio risparmio energetico effettua controlli a campione in ordine ad almeno il 6% degli interventi incentivati.

All’individuazione dei casi provvede la commissione ai sensi dell’articolo 6 di questi criteri secondo il principio di casualità sulla base di una lista di tutti i contributi liquidati nell’anno di riferimento, senza che sia stata presa visione del beneficiario del contributo. Il risultato delle indagini viene redatto in un protocollo.

L’Ufficio risparmio energetico è autorizzato ad effettuare ulteriori controlli, qualora li ritenesse necessari.

L’esame può essere effettuato direttamente dal personale dell’ufficio che dispone il pagamento del contributo.

I controlli possono essere effettuati mediante verifica diretta in forma di sopralluoghi oppure tramite richiesta di idonea documentazione. Nell’ambito dei controlli viene verificata l’effettiva realizzazione delle iniziative ammesse all’agevolazione, la congruità delle spese nonché la regolare documentazione di spesa.

I relativi controlli possono essere eseguiti sia prima dell’erogazione dei contributi che dopo.

 

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