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Delibera 3 dicembre 2012, n. 1814
Integrazioni e adattamenti alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1593 del 27. settembre 2010 ai sensi della decisione C(2012) 5048 del 25 luglio 2012 della Commissione europea - Approvazione dei criteri per la concessione di contributi ai sensi della Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9 per interventi di utilizzo razionale dell’energia, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti rinnovabili di energia (modificata con delibera n. 2007 del 27.12.2013 e delibera n. 1321 del 29.11.2016)

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Art. 6
Erogazione dei contributi

I richiedenti devono inoltrare le fatture originali quietanzate nonché la rispettiva documentazione per l’intervento in oggetto previa richiesta scritta da parte dell’Ufficio risparmio energetico.

Ad eccezione delle fatture d’acconto per un ammontare massimo del 70% della spesa ammissibile senza spese tecniche, non possono essere emesse fatture per l’intervento in oggetto con data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo. In caso contrario non può essere concesso alcun contributo per le fatture interessate comprese le relative fatture d’acconto.

Se il beneficiario è un’impresa come definito dal diritto comunitario europeo, fatta eccezione per le aziende agricole, le fatture non possono essere emesse con data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo. In caso contrario non può essere concesso alcun contributo per le fatture interessate.

Le fatture per spese tecniche possono essere emesse anche con data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo; comunque in nessun caso queste possono essere prese in considerazione, se tutte le fatture per l’intervento in oggetto sono state emesse con data anteriore rispetto a quella di presentazione della domanda.

Le fatture devono essere intestate ai richiedenti e i costi devono essere descritti in maniera dettagliata per ogni tipo di intervento.

Se un richiedente ha presentato una domanda di contributo, le fatture invece sono intestate sia al richiedente che ad altre persone oppure soltanto ad altre persone, anche queste fatture possono essere prese in considerazione, dopo aver presentato una domanda di integrazione ossia di cessione. Queste domande, provviste di marca da bollo, vanno presentate utilizzando i prestampati predisposti dall’amministrazione provinciale o redatte esattamente secondo lo stesso modulo.

In caso di fatture emesse a cooperative edilizie, il contributo può essere concesso direttamente ai soci, sempre che questi possano documentarne le spese.

Qualora i lavori vengano eseguiti dalla ditta esecutrice direttamente presso la propria impresa, vale come documentazione di spesa per l’intervento in oggetto una distinta firmata dal direttore dei lavori dalla quale si evince la prestazione di lavoro.

Il contributo può essere erogato anche se sono stati utilizzati marche, tipi o materiali diversi da quelli descritti nella domanda, purché rispettino i presenti criteri.

I contributi vengono erogati nel modo seguente:

- per spese ammesse a contributo inferiori a 500.000 Euro al netto di IVA, in unica soluzione

- per spese ammesse a contributo a partire da 500.000 Euro al netto di IVA al massimo in 3 soluzioni

Su richiesta dell’interessato dopo presentazione delle fatture originali quietanzate possono essere erogate al massimo 2 rate di acconto per non più del 90% del contributo assegnato.

L’erogazione della restante parte del contributo avviene dopo presentazione delle fatture originali quietanzate che dimostrino la spesa totale nonché dopo l’avvenuto controllo del raggiungimento degli obbiettivi fissati dalla Legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, mediante collaudi tecnici per la verifica dell’esecuzione a regola d’arte e della funzionalità da parte dei collaboratori tecnici dell’Ufficio risparmio energetico.

Nel caso di leasing vanno inoltrati il contratto di leasing, nonché le copie delle fatture quietanzate delle ditte che hanno eseguito i lavori per l’intervento in oggetto. Il contratto di leasing e le fatture, ad eccezione di quelle per spese tecniche non possono essere emesse con data anteriore a quella di presentazione della domanda di contributo. In caso contrario non può essere concesso alcun contributo per le fatture interessate.

Per l’accertamento della spesa ammessa a contributo vengono prese in considerazione le fatture delle ditte che hanno eseguito i lavori.

Nel caso di contratti di fornitura calore (contracting) è l’impresa fornitrice a dover inoltrare le domande di contributo per gli interventi previsti da questi criteri.

In aggiunta alla documentazione prevista per il relativo tipo di intervento, alla domanda di contributo va allegata una copia del contratto di fornitura calore.

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