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f) Decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 421)
Mediazione al lavoro pubblica

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1)
Pubblicato nel B.U. 4 dicembre 2012, n. 49.

Art. 7 (Congruità dell’offerta di lavoro)

(1) Un'offerta di lavoro è congrua se, coerentemente con il patto di servizio e il piano individuale d'azione, presenta i seguenti requisiti:

  1. è compatibile con la qualifica professionale della persona disoccupata oppure la retribuzione offerta non è inferiore di oltre il 25 per cento alla retribuzione precedente;
  2. il trattamento economico e giuridico proposto corrisponde a quello previsto dal contratto collettivo di riferimento;
  3. la sede di lavoro non dista più di 50 chilometri dal domicilio della persona interessata o è raggiungibile in meno di 80 minuti utilizzando i mezzi pubblici. In caso di disoccupazione di durata superiore ai tre mesi è ammissibile un’offerta di lavoro estesa a tutto il territorio provinciale qualora l’azienda offra un alloggio. Nel caso in cui la persona sia disponibile ad un rapporto di lavoro part-time ai sensi dell'articolo 8 o versi nelle condizioni di vita previste dal comma 2 del presente articolo, la distanza e i tempi di trasporto suindicati possono essere ridotti in base alle circostanze.

(2) In casi appositamente motivati vanno considerate le condizioni di vita della singola persona per valutare la congruità dell'offerta di lavoro, ad esempio nel caso di persone in possesso dei requisiti previsti per il collocamento mirato ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

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ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 1 
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ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 26 novembre 2012, n. 42
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ActionActionArt. 2 (Verifica dello stato di disoccupazione)
ActionActionArt. 3 (Perdita e conservazione dello stato di disoccupazione)
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