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b) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 211)
Disciplina di professioni turistiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 dicembre 2012, n. 50.

Art. 7 (Esoneri)   delibera sentenza

(1)  È esonerato dall’obbligo di possedere l’abilitazione professionale e di presentare la segnalazione certificata di inizio attività:

  1. chi, in qualità di socio di associazioni ed organizzazioni operanti senza scopi di lucro con finalità ricreative, sportive, culturali, religiose o sociali, svolge non professionalmente e senza compenso le attività di cui alla presente legge esclusivamente in favore dei soci o degli appartenenti alle associazioni o organizzazioni stesse, nell’osservanza delle norme provinciali in materia di agenzie di viaggio e turismo;
  2. chi svolge, in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggio e turismo, attività di accoglienza e accompagnamento da e per stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;
  3. chi svolge le attività di cui alla presente legge alle dipendenze di amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato, allorché tali attività siano direttamente rese in favore delle stesse amministrazioni;
  4. chi, in qualità di dipendente di una delle organizzazioni turistiche di cui all’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, o dell’organizzazione provinciale competente per la promozione turistica o facendo parte di un'associazione iscritta al registro del volontariato (ONLUS) o di una società cooperativa accompagna ospiti nelle visite delle località site nel proprio territorio di competenza. Il comune territorialmente competente rilascia l'abilitazione alle associazioni senza scopo di lucro e alle società cooperative a condizione che il loro statuto e la loro attività corrispondano ai principi del volontariato e del legame con il territorio e che la loro attività persegua lo scopo della valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico e storico; in caso contrario l'autorizzazione è ritirata; 4)
  5. 5)6)
massimeCorte costituzionale - sentenza 10 dicembre 2013, n. 311 - Disciplina delle professioni turistiche - guide alpine ed accompagnatori turistici - inammissibilità
4)
La lettera d) dell'art. 7, comma 1, è stata prima sostituita dall'art. 8, comma 3, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7, e successivamente così modificata dall'art. 57, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
5)
La Corte costituzionale con sentenza del 10 dicembre 2013, n. 311 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera b), art. 7, comma 1, lettere d) ed e), e 13, comma 2, della L.P. 5 dicembre 2012, n. 21.
6)
La lettera e) dell'art. 7, comma 1, è stato abrogato dall'art. 38, comma 1, lettera f), della L.P. 20 dicembre 2012, n. 22.
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ActionActionb) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21
ActionActionArt. 1 (Finalità)
ActionActionArt. 2 (Definizioni)
ActionActionArt. 3 (Condizioni)  
ActionActionArt. 4 (Servizi temporanei e occasionali)
ActionActionArt. 5 (Segnalazione certificata di inizio attività)
ActionActionArt. 6 (Abilitazione)  
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