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b) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 211)
Disciplina di professioni turistiche

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 dicembre 2012, n. 50.

Art. 6 (Abilitazione)   delibera sentenza

(1)  L’abilitazione all’esercizio delle attività professionali di cui all’articolo 2 si consegue mediante il superamento di un esame indetto dall’assessore o assessora provinciale competente.

(2)  La Giunta provinciale disciplina per ogni professione turistica il procedimento per il conseguimento dell’abilitazione professionale, determinando:

  1. la composizione, le modalità di nomina e il funzionamento delle commissioni d’esame;
  2. le materie e le lingue oggetto delle prove d’esame; 3)
  3. le modalità di effettuazione e i criteri per la valutazione delle prove d’esame.

(3)  È ammesso all’esame di abilitazione chi è in possesso dei seguenti requisiti:

  1. cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’UE oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’UE, se risulta regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;
  2. età non inferiore ai 18 anni;
  3. non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  4. un titolo di studio finale di istruzione secondaria di secondo grado o professionale per le attività professionali di cui all’articolo 2 oppure l’attestazione di analoghi titoli conseguiti all’estero riconosciuti o dichiarati equipollenti.

(4)  L’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, inoltre, è rilasciata dalla Ripartizione provinciale Turismo a chi è in possesso di una laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o archeologia o di un titolo equipollente, fatta salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio provinciale.

(5)  L’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica, inoltre, è rilasciata dalla Ripartizione provinciale Turismo a chi è in possesso di una laurea o diploma universitario in materia turistica o di un titolo equipollente, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche che non sono state oggetto del corso di studi e facenti parte delle materie dell’ultimo esame di abilitazione indetto.

(6)  In sede di prima applicazione della presente legge coloro che dimostrano un’esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore turismo, possono conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica, previa valutazione dell’esperienza lavorativa da parte della Commissione d’esame di cui al comma 2, che potrà anche prevedere eventuali misure compensative ai fini del conseguimento dell’abilitazione. A tale scopo gli interessati devono presentare domanda alla Ripartizione provinciale Turismo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

massimeDelibera 6 dicembre 2022, n. 921 - Procedimento per il conseguimento delle abilitazioni professionali di guida turistica e di accompagnatore turistico/accompagnatrice turistica
3)
La lettera b) dell'art. 8, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 8, comma 2, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
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