In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 211)
Disciplina di professioni turistiche

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 11 dicembre 2012, n. 50.

Art. 3 (Condizioni)   delibera sentenza

(1)  In provincia di Bolzano possono esercitare le attività professionali di cui all’articolo 2:

  1. i soggetti che hanno conseguito l’abilitazione di cui all’articolo 6;
  2. i soggetti che hanno ottenuto l’abilitazione in un’altra regione o provincia autonoma. 2)

(2)  Le cittadine e i cittadini di Stati dell’UE in possesso di analoghe abilitazioni conseguite secondo l’ordinamento del Paese d’appartenenza, che intendono svolgere stabilmente la propria attività in provincia di Bolzano, sono soggetti alla normativa di recepimento della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

(3)  Le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all’UE in possesso di analoghe abilitazioni conseguite secondo l’ordinamento del Paese d’appartenenza, che intendono svolgere stabilmente la propria attività nella provincia di Bolzano, sono soggetti alle disposizioni statali relative all’immigrazione e alla condizione dello straniero.

(4)  La Ripartizione provinciale Turismo verifica l’equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l’applicazione di eventuali misure di compensazione.

(5)  Nel caso in cui la persona richiedente provenga da uno Stato dell’UE nel quale la professione non è regolamentata, si tiene altresì conto, ai fini del riconoscimento, dell’esperienza professionale acquisita nel Paese di appartenenza, fatta salva l’applicazione delle eventuali misure di compensazione di cui al comma 4.

massimeCorte costituzionale - sentenza 10 dicembre 2013, n. 311 - Disciplina delle professioni turistiche - guide alpine ed accompagnatori turistici - inammissibilità
2)
La lettera b) dell'art. 3, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 8, comma 1, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionA Organizzazioni turistiche
ActionActionB Provvidenze per il settore alberghiero
ActionActionC Agenzie di viaggio
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 20 febbraio 2002, n. 3
ActionActionb) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 21
ActionActionArt. 1 (Finalità)
ActionActionArt. 2 (Definizioni)
ActionActionArt. 3 (Condizioni)  
ActionActionArt. 4 (Servizi temporanei e occasionali)
ActionActionArt. 5 (Segnalazione certificata di inizio attività)
ActionActionArt. 6 (Abilitazione)  
ActionActionArt. 7 (Esoneri)  
ActionActionArt. 8 (Aggiornamento professionale)
ActionActionArt. 9 (Agevolazioni)
ActionActionArt. 10 (Obblighi e divieti)
ActionActionArt. 11 (Sanzioni amministrative)
ActionActionArt. 12 (Disposizioni transitorie)
ActionActionArt. 13 (Modifica della , “Ordinamento delle guide alpine – Guide sciatori”)  
ActionActionArt. 14 (Disposizione finanziaria)
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico