1. I/Le docenti effettuano gli interventi educativi e didattici di sostegno e di recupero all’interno del loro orario di insegnamento ovvero in ore straordinarie. Al riguardo si applicano le relative disposizioni dei contratti collettivi provinciali in vigore.
2. Per l’effettuazione degli interventi educativi e didattici di sostegno e recupero la Giunta provinciale mette a disposizione un contingente vincolato di ore straordinarie.
3. Il contingente indicato al 2° comma viene ripartito, tra le Intendenze scolastiche, sulla base del numero delle studentesse e degli studenti frequentanti gli istituti scolastici superiori. L’assegnazione ai singoli istituti scolastici avviene sulla base di criteri definiti a livello di singola Intendenze scolastica.
4. Nelle attività di sostegno e recupero sono impiegati prioritariamente docenti dell’Istituto scolastico.