1. Le verifiche del recupero delle carenze e lo scrutinio finale si concludono entro il 31 agosto.
2. Le modalità di effettuazione delle verifiche del recupero sono stabilite dagli istituti scolastici; spetta al Consiglio d’istituto la determinazione dei principi organizzativi, mentre compete al Collegio docenti la definizione dei criteri didattico–metodologici.
3. A conclusione delle verifiche del recupero delle carenze, il Consiglio di classe procede alla valutazione finale, per esprimere la quale deve tenere parimenti conto dei risultati conseguiti dalle studentesse e dagli studenti in sede di accertamento finale e nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero.
4. La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al Consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale.