1. Il Consiglio di classe attribuisce voto positivo in ciascuna disciplina e conseguentemente delibera la promozione o l’ammissione all’esame di Stato di quelle studentesse e quegli studenti, per le/i quali si siano riscontrate, in sede di scrutinio al termine delle lezioni, carenze che non compromettano, nel loro insieme, la proficua prosecuzione degli studi ovvero il superamento dell’esame di Stato. Questo principio vale, in particolar modo, all’interno di ciascun biennio.
2. Per le studentesse e gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino, in una o più discipline, valutazioni insufficienti tali da compromettere la proficua prosecuzione degli studi nella classe successiva, il Consiglio di classe sospende il giudizio, qualora ritenga che le carenze riscontrate non consentano la promozione, ma possano comunque essere recuperate entro l’anno scolastico con la frequenza degli interventi proposti dall’istituzione scolastica e/o grazie allo studio personale.
3. Le istituzioni scolastiche informano i genitori delle studentesse e degli studenti di cui al comma 2, o chi ne fa le veci, delle decisioni assunte dai Consigli di classe in merito alla sospensione del giudizio finale e alle iniziative di recupero consigliate. Ai genitori o a chi ne fa le veci delle studentesse e degli studenti di cui al comma 2 è comunicata inoltre la valutazione in tutte le materie. I genitori o chi ne fa le veci devono comunicare alla scuola, entro un termine fissato dalla stessa, di quali iniziative di recupero si avvalgono tra quelle consigliate alle studentesse e agli studenti. Resta comunque fermo l’obbligo per le studentesse e per gli studenti di sottoporsi alle verifiche di cui al successivo articolo.