Deutsch
-
Italiano
-
Ladin
|
Rete Civica dell'Alto Adige
|
Amministrazione Provinciale
|
Feedback
|
Alto contrasto
Home
|
Direzione Provinciale
|
A
A
A
In vigore al
RICERCA:
Testo
Anno
Numero
Articolo
Natura
Delibera della Giunta provinciale
Parere
Corte costituzionale
Tribunale amministrativo regionale
Circolare
Accordo di Parigi
Costituzione della Repubblica italiana
Statuto di autonomia e norme di attuazione
Legge statale o legge costituzionale
Decreto del Presidente della Provincia / della Giunta provinciale
Legge provinciale
Contratto collettivo
Deutsch
Italiano
Ladin
Ultima edizione
Visualizza note
Visualizza massime
Stampa
|
Esporta in PDF
|
Invia
Normativa provinciale
Trasporti
Disciplina delle linee di trasporto funiviario
Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2012, n. 45
Art. 9 (Compiti dell'agente)
d) Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2012, n. 45
1)
Regolamento di esecuzione concernente il personale degli impianti a fune in servizio pubblico
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel B.U. 11 dicembre 2012, n. 50.
Art. 9 (Compiti dell'agente)
(1)
L'agente svolge i seguenti compiti:
rimane costantemente sul posto di lavoro assegnatogli/assegnatole dal/dalla capo servizio durante l'esercizio, svolgendo le mansioni previste dal regolamento di esercizio;
collabora con il/la capo servizio e con il/la macchinista in tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo gli ordini da essi/esse impartiti, compresi il recupero ed il soccorso dei passeggeri.
Caricamento in corso
Deutsch
Italiano
Ladin
Norme costituzionali
Normativa provinciale
I Alpinismo
II Lavoro
III Miniere
IV Comuni e comunità comprensoriali
V Formazione professionale
VI Difesa del suolo - opere idrauliche
VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
A Disciplina delle linee di trasporto funiviario
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 21
b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 novembre 2006, n. 61
d) Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2012, n. 45
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Concessionario e personale)
Art. 3 (Obblighi del concessionario)
Art. 4 (Nomina, sostituzione, rinuncia del tecnico/della tecnica responsabile)
Art. 5 (Compiti del tecnico responsabile/della tecnica responsabile.)
Art. 6 (Personale addetto all’esercizio degli impianti a fune)
Art. 7 (Compiti del/della capo servizio)
Art. 8 (Compiti del/della macchinista)
Art. 9 (Compiti dell'agente)
Art. 10 (Qualifiche, idoneità e rilascio dei certificati di abilitazione)
Art. 11 (Esami)
Art. 12 (Certificato di abilitazione)
Art. 13 (Requisiti per ottenere il certificato di abilitazione)
Art. 14 (Norme transitorie e abrogazione di norme)
Allegato A
Allegato B (articolo 11)
e) Decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2017, n. 46
f) Decreto del Presidente della Provincia 26 gennaio 2018, n. 2
g) Decreto del Presidente della Provincia 12 novembre 2020, n. 41
h) Decreto del Presidente della Provincia 27 novembre 2020, n. 45
B Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
C Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
D Disposizioni varie
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico