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Normativa provinciale
Trasporti
Disciplina delle linee di trasporto funiviario
Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2012, n. 45
Art. 3 (Obblighi del concessionario)
d) Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2012, n. 45
1)
Regolamento di esecuzione concernente il personale degli impianti a fune in servizio pubblico
Attendere, processo in corso!
1)
Pubblicato nel B.U. 11 dicembre 2012, n. 50.
Art. 3 (Obblighi del concessionario)
(1)
Il concessionario è tenuto a:
provvedere alla nomina del tecnico responsabile/della tecnica responsabile, di seguito denominato/denominata T.R., ovvero alla sua sostituzione secondo quanto previsto all'articolo 4;
provvedere, di comune accordo con il/la T.R. e nella misura stabilita nel regolamento d'esercizio, all'assunzione del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio; entro 5 giorni dall’apertura dell’impianto il concessionario trasmette all’Ufficio trasporti funiviari, di seguito denominato Ufficio, l’elenco, controfirmato dal/dalla T.R. e dal/dalla capo servizio, comprendente i nominativi del personale con l’indicazione delle qualifiche e degli estremi dell’abilitazione di ciascun addetto/ciascuna addetta. L’elenco del personale addetto deve essere disponibile da subito presso l’impianto. Ogni variazione di personale intervenuta nel corso dell’esercizio va comunicata con le modalità di cui sopra entro il termine di 5 giorni;
dare seguito, oltre a quanto disposto dall’articolo 26 della
legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1
, anche alle prescrizioni e disposizioni impartite dall’Ufficio e dal/dalla T.R.,
provvedere a ordinare i materiali soggetti ad usura, di ricambio e di scorta, su indicazione del/della capo servizio o del/della T.R., assicurando, se prescritto dalle norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti a fune, la disponibilità di idonei locali, sia per la conservazione dei materiali e delle attrezzature che per l’esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria;
disporre l’esecuzione dei lavori di manutenzione e di ammodernamento richiesti dall'Ufficio o dal/dalla T.R. per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;
comunicare immediatamente all’Ufficio qualsiasi incidente o fatto che abbia compromesso o comprometta la regolarità e la sicurezza dell’esercizio dell’impianto;
ove necessario, stipulare apposite convenzioni con enti od organismi locali in grado di fornire durevolmente ed a titolo obbligatorio mezzi e personale idoneo in numero sufficiente per un eventuale soccorso dei passeggeri e per l’effettuazione delle esercitazioni periodiche di soccorso;
comunicare all’Ufficio, entro i 5 giorni successivi, le date di inizio e presumibile fine dell'esercizio stagionale e le date di interruzione dell’esercizio continuativo per manutenzione od altro;
sospendere l’esercizio, qualora all’impianto non dovesse essere più preposto alcun/alcuna T.R., dandone immediata comunicazione all’Ufficio.
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VII Energia
VIII Finanze
IX Turismo e industria alberghiera
X Assistenza e beneficenza
XI Esercizi pubblici
XII Usi civici
XIII Ordinamento forestale
XIV Igiene e sanità
XV Utilizzazione acque pubbliche
XVI Commercio
XVII Artigianato
XVIII Libro fondiario e catasto
XIX Caccia e pesca
XX Protezione antincendi e civile
XXI Scuole materne
XXII Cultura
XXIII Uffici provinciali e personale
XXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
XXV Agricoltura
XXVI Apprendistato
XXVII Fiere e mercati
XXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
XXIX Spettacoli pubblici
XXX Territorio e paesaggio
XXXI Contabilità
XXXII Sport e tempo libero
XXXIII Viabilità
XXXIV Trasporti
A Disciplina delle linee di trasporto funiviario
a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 8 maggio 2001, n. 21
b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1
c) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 novembre 2006, n. 61
d) Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2012, n. 45
Art. 1 (Ambito di applicazione)
Art. 2 (Concessionario e personale)
Art. 3 (Obblighi del concessionario)
Art. 4 (Nomina, sostituzione, rinuncia del tecnico/della tecnica responsabile)
Art. 5 (Compiti del tecnico responsabile/della tecnica responsabile.)
Art. 6 (Personale addetto all’esercizio degli impianti a fune)
Art. 7 (Compiti del/della capo servizio)
Art. 8 (Compiti del/della macchinista)
Art. 9 (Compiti dell'agente)
Art. 10 (Qualifiche, idoneità e rilascio dei certificati di abilitazione)
Art. 11 (Esami)
Art. 12 (Certificato di abilitazione)
Art. 13 (Requisiti per ottenere il certificato di abilitazione)
Art. 14 (Norme transitorie e abrogazione di norme)
Allegato A
Allegato B (articolo 11)
e) Decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2017, n. 46
f) Decreto del Presidente della Provincia 26 gennaio 2018, n. 2
g) Decreto del Presidente della Provincia 12 novembre 2020, n. 41
h) Decreto del Presidente della Provincia 27 novembre 2020, n. 45
B Provvedimenti per la costruzione e la gestione di impianti funiviari
C Provvedimenti per il trasporto di persone su strada
D Disposizioni varie
XXXV Istruzione
XXXVI Patrimonio
XXXVII Attività economiche
XXXVIII Edilizia abitativa agevolata
XXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
Delibere della Giunta provinciale
Sentenze della Corte costituzionale
Sentenze T.A.R.
Indice cronologico