In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

d) Legge provinciale 19 novembre 2012, n. 191)
Disposizioni per la valorizzazione dei servizi volontari in provincia di Bolzano e modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale

1)
Pubblicata nel B.U. 27 novembere 2012, n. 48.

TITOLO I
SERVIZI VOLONTARI

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto e principi)    delibera sentenza

(1) La Provincia autonoma di Bolzano contribuisce, ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione, alla valorizzazione dei servizi volontari nonché alla promozione delle forme peculiari dell’impegno civile della popolazione provinciale, avvalendosi, per il raggiungimento di questo fine, delle risorse della società civile e del volontariato nonché dei propri servizi in campo sociale, sanitario, culturale, ambientale, educativo e del tempo libero.

(2) I servizi volontari di cui alla presente legge sono finalizzati a:

  1. valorizzare la cittadinanza attiva, assicurando la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla società tramite l’accesso ai servizi volontari senza distinzione di età, sesso e di appartenenza culturale o religiosa;
  2. offrire ai giovani sia nell’espletamento del servizio civile volontario che dei servizi volontari estivi, l’opportunità di rafforzare la loro coscienza sociale e di maturare esperienze e conoscenze utili ad orientarli nei loro percorsi personali e lavorativi, nonché a rafforzare il loro senso di responsabilità per il bene comune della nostra società;
  3. offrire alle persone adulte di ogni età le condizioni per mettere a disposizione della comunità le competenze acquisite e le esperienze maturate in cambio di benefici e crediti;
  4. promuovere attraverso i servizi volontari progetti ed iniziative finalizzati a soddisfare le necessità e le esigenze della collettività, con particolare riguardo alle fasce più deboli e svantaggiate della società;
  5. incentivare settori e azioni innovative quali la cultura della pace e della solidarietà nonché forme alternative di interventi non violenti da promuovere in situazioni di crisi;
  6. promuovere lo sviluppo sostenibile della società sia a livello provinciale che globale.
massimeDelibera 9 febbraio 2024, n. 44 - Programmazione dei Servizi Volontari 2024 ai sensi della Legge Provinciale del 19 novembre 2012 - N. 19

Art. 2 (Volontari e volontarie)

(1) Ai sensi della presente legge i volontari e le volontarie sono giovani e adulti che svolgono un servizio volontario secondo la presente disciplina senza scopo di lucro diretto e al di fuori del loro percorso professionale.

Art. 3 (Tipologie di intervento)      delibera sentenza

(1) Le finalità di cui all'articolo 1 vengono realizzate tramite:

  1. il servizio civile provinciale volontario prestato da giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni per un periodo massimo di 12 mesi, presso organizzazioni ed enti di diritto pubblico e privato, dietro crediti e benefici di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 5 e 6, [nonché tramite il servizio civile nazionale volontario di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64;] 2)
  2. il servizio sociale volontario svolto da persone adulte a partire dall’età di 29 anni, per una durata massima di 32 mesi, presso organizzazioni ed enti di diritto pubblico e privato, grazie al quale i volontari e le volontarie conseguono i crediti e i benefici di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 5 e 6;
  3. il servizio volontario estivo prestato da giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni, presso organizzazioni ed enti di diritto pubblico e privato, per un periodo da 6 a 8 settimane, grazie al quale i giovani e le giovani conseguono i crediti e i benefici di cui all’articolo 6, commi 1, 2, 4, 5 e 6, con la tutela dei loro diritti.
massimeDelibera 9 febbraio 2024, n. 44 - Programmazione dei Servizi Volontari 2024 ai sensi della Legge Provinciale del 19 novembre 2012 - N. 19
massimeCorte costituzionale - sentenza 10 dicembre 2013, n. 309 - Servizio civile e sociale provinciale - distinzione tra le varie forme di servizio civile provinciale ed il servizio civile nazionale di competenza statale
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 431 del 02.12.2005 - Servizio civile - La disciplina provinciale non può incidere sugli aspetti organizzativi del servizio civile nazionale
2)
La lettera a) dell'art. 3, comma 1, è stata dichiarata costituzionalemente illegittima con sentenza della Corte costituzionale del 10 dicembre 2013, n. 309, limitatamente alle parole «nonché tramite il servizio civile nazionale volontario di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64».

Art. 4 (Settori di intervento)

(1) L’impiego dei volontari e delle volontarie non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro.

(2) Il servizio civile provinciale volontario ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), e il servizio sociale volontario ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), possono essere svolti nei seguenti ambiti:

  1. assistenza sanitaria e sociale;
  2. reinserimento sociale nonché interventi di emergenza;
  3. educazione, servizio giovani e promozione culturale;
  4. tutela del patrimonio ambientale ed artistico;
  5. protezione civile;
  6. tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
  7. educazione allo sviluppo in provincia di Bolzano;
  8. attività del tempo libero e di educazione sportiva.

(3) Il servizio volontario estivo, prestato da giovani di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), è limitato ai seguenti ambiti:

  1. assistenza sanitaria e sociale;
  2. educazione allo sviluppo in provincia di Bolzano;
  3. protezione civile;
  4. tutela dell’ambiente.

(4) I servizi di cui all’articolo 3, comma 1, comprendono attività di progetto e attività pratiche di supporto che, nel caso dei servizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e c), sono orientate ad obiettivi di apprendimento e di conoscenza e vengono svolti con l’assistenza di un tutore o una tutrice.

(5) Il servizio si svolge nel rispetto dei diritti e delle capacità dei volontari e delle volontarie, dei quali promuove la formazione e l’apprendimento di competenze sociali e professionali.

Art. 5 (Promotori dei servizi volontari)   delibera sentenza

(1) Promotori di servizi volontari ai sensi della presente legge sono organizzazioni ed enti privati o pubblici in possesso dei seguenti requisiti:

  1. non avere scopi di lucro;
  2. avere finalità istituzionali rientranti in uno dei settori di cui all’articolo 4, commi 2 e 3;
  3. disporre di capacità organizzativa e possibilità di impiego proporzionate ai progetti o alle attività previste;
  4. svolgere un’attività continuativa da almeno tre anni;
  5. avere sede in provincia di Bolzano e svolgere l’attività in ambito provinciale.
massimeDelibera 14 ottobre 2014, n. 1188 - Istituzione del registro provinciale dei promotori del servizio civile volontario provinciale

Art. 6 (Benefici e crediti)  delibera sentenza

(1) Ai volontari e alle volontarie sono garantite, in forma gratuita, le prestazioni sanitarie connesse all’espletamento del servizio volontario di cui all’articolo 3, comma 1.

(2) Salvo quanto previsto dal comma 9, la Giunta provinciale determina, con delibera da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, il rimborso spese mensile a favore dei volontari e delle volontarie impegnati nei servizi di cui all’articolo 3, comma 1. Il relativo onere è a carico del fondo provinciale per i servizi volontari di cui all’articolo 24. Questi rimborsi spese sono esenti dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), fatto salvo l'obbligo dell'eventuale presentazione della dichiarazione ai fini IRAP.

(3) Ai volontari e alle volontarie di cui all’articolo 15, comma 2, non spetta alcun rimborso spese ai sensi del comma 2.

(4) Il servizio volontario estivo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), può essere riconosciuto come tirocinio scolastico.

(5) Qualora sussistano i requisiti, i volontari e le volontarie vengono retribuiti con le modalità previste dagli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 3)

(6) A tutti i volontari e tutte le volontarie impegnati nei servizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), sono inoltre garantite le assicurazioni obbligatorie per la copertura del rischio di infortuni e la responsabilità civile. I relativi oneri sono a carico delle organizzazioni e degli enti presso i quali i volontari e le volontarie prestano servizio. 3)

(7) Le esenzioni o le riduzioni sui tributi locali, istituiti dalla Provincia, a favore dei volontari e delle volontarie nonché delle organizzazioni e degli enti presso i quali si svolge il servizio volontario, saranno stabilite con ulteriori leggi provinciali.

(8) Ulteriori forme di riconoscimento e benefici saranno determinate con regolamento d’esecuzione.

[(9) Se il servizio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è svolto ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64, ai volontari e alle volontarie spetta l’assegno per il servizio civile di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, comprese le eventuali indennità. Non spetta loro il rimborso spese di cui al comma 2.] 4)

massimeCorte costituzionale - sentenza 10 dicembre 2013, n. 309 - Servizio civile e sociale provinciale - distinzione tra le varie forme di servizio civile provinciale ed il servizio civile nazionale di competenza statale
3)
I commi 5 e 6 dell'art. 6, sono stati dichiarati costituzionalemente illegittimi con sentenza della Corte costituzionale del 10 dicembre 2013, n. 309, nella parte in cui si riferiscono anche al servizio civile nazionale.
4)
L'art. 6, comma 9, della L.P. 19 novembre 2012, n. 19, è stato dichiarato costituzionalemente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 10 dicembre 2013, n. 309.

Art. 7 (Sistema informativo)

(1) L’amministrazione provinciale predispone un sistema informativo e una banca dati dei progetti e delle attività proposte, allo scopo di promuovere il contatto tra i promotori dei servizi volontari e i volontari e le volontarie.

Art. 8 (Tessera dei servizi volontari)

(1) I volontari e le volontarie ricevono dall’amministrazione provinciale una tessera di riconoscimento da cui risultano il servizio volontario intrapreso, la relativa durata e il promotore di riferimento. La tessera costituisce titolo giuridico per la fruizione dei crediti, benefici e riconoscimenti previsti.

CAPO II
Organizzazione del servizio civile volontario a livello provinciale

Art. 9 (Competenze nel settore del servizio civile volontario)   delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale esercita, in base alle disposizioni di cui alla presente legge, le funzioni di disciplina, programmazione e vigilanza sul servizio civile provinciale. In particolare la Giunta provvede a:

  1. fissare le condizioni per l’espletamento del servizio;
  2. definire la durata degli interventi;
  3. stabilire ed erogare i rimborsi spese spettanti ai volontari e alle volontarie del servizio civile;
  4. disciplinare i diritti e i doveri dei volontari e delle volontarie del servizio civile;
  5. curare la programmazione annuale delle risorse finanziarie da destinare all’impiego di volontari e volontarie nel servizio civile;
  6. istituire il registro provinciale dei promotori del servizio civile volontario di cui all’articolo 11, comma 1;
  7. promuovere la formazione di base dei volontari del servizio civile, definendo nell'ambito della relativa programmazione annuale le materie e gli aspetti fondamentali da sviluppare in tale contesto;
  8. esaminare e approvare i progetti di servizio civile nonché vigilare sugli stessi;
  9. coordinare il sistema informativo e istituire la banca dati.

(2) Inoltre, la Provincia esercita nell’ambito del servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, le competenze ad essa delegate.

massimeDelibera 3 giugno 2014, n. 663 - Servizio civile volontario provinciale - Bando per la presentazione dei progetti

Art. 10 (Promotori del servizio civile volontario)

(1) Per promotori del servizio civile provinciale si intendono le organizzazioni e gli enti pubblici e privati iscritti nel registro provinciale di cui all’Art. 11, comma 1.

Art. 11 (Registro provinciale dei promotori del servizio civile volontario)   delibera sentenza

(1) Presso la Ripartizione provinciale Presidenza è istituito il registro provinciale dei promotori del servizio civile volontario.

(2) Ai fini dell’iscrizione nel registro provinciale di cui al comma 1, le organizzazioni e gli enti devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 5, comma 1.

massimeDelibera 14 ottobre 2014, n. 1188 - Istituzione del registro provinciale dei promotori del servizio civile volontario provinciale

Art. 12 (Formazione nel servizio civile volontario)

(1) Salva la formazione di base, organizzata dalla Provincia, spetta ai promotori del servizio civile l’addestramento specifico dei volontari e delle volontarie; essi si possono avvalere a tal fine del supporto di coordinamenti o forme associative di promotori.

(2) I promotori del servizio civile volontario provvedono inoltre, in collaborazione con la Provincia, alla formazione e all’aggiornamento delle persone responsabili del servizio civile all’interno dell’organizzazione o dell’ente stesso.

Art. 13 (Approvazione dei progetti ed interventi)  delibera sentenza

(1) La ripartizione provinciale competente approva i progetti di servizio civile volontario presentati dai promotori del servizio civile volontario nei termini e con le modalità indicate nei rispettivi bandi.

(2) I volontari e le volontarie del servizio civile volontario devono essere affiancati, all’interno dell’organizzazione o ente promotore, da un tutore o una tutrice nonché da un responsabile o una responsabile per il servizio civile volontario che devono essere indicati nel progetto.

massimeDelibera N. 11 del 17.01.2011 - Definizione di nuovi criteri aggiuntivi per l'approvazione dei progetti delle organizzazioni per ils servizio civile e revoca della propria delibera n. 3401 del 25.09.2006

CAPO III
Organizzazione del servizio sociale volontario provinciale

Art. 14 (Competenze nell’ambito del servizio sociale volontario)

(1) Nell’ambito del servizio sociale volontario la Giunta provinciale esercita, in base alle disposizioni di cui alla presente legge, le funzioni di disciplina, programmazione, approvazione e vigilanza e provvede a:

  1. fissare le condizioni per l’espletamento del servizio sociale volontario;
  2. definire la durata degli interventi;
  3. stabilire ed erogare i rimborsi spese spettanti ai volontari e alle volontarie del servizio sociale;
  4. disciplinare i diritti e i doveri dei volontari e delle volontarie del servizio sociale;
  5. curare la programmazione annuale delle risorse finanziarie da destinare all’impiego dei volontari e delle volontarie del servizio sociale e determinare i settori prioritari annuali per l’impiego dei volontari e delle volontarie;
  6. assegnare i volontari e le volontarie del servizio sociale ai promotori di cui all’Art. 16.

Art. 15 (Volontari e volontarie del servizio sociale)  delibera sentenza

(1) Possono prestare servizio sociale volontario, le persone che hanno:

  1. un’età non inferiore ai 29 anni;
  2. la residenza stabile in provincia di Bolzano e la cittadinanza italiana oppure di un altro Stato membro dell’Unione europea; 5)
  3. i requisiti per l’espletamento dei servizi richiesti, spettando ai promotori di cui all’articolo 16 il compito di verificare di volta in volta la necessaria idoneità.

(2) Può prestare, inoltre, il servizio volontario il personale della Provincia autonoma di Bolzano e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata nonché il personale docente stipendiato dalla Provincia. Tale servizio può essere svolto, su istanza del personale, nel corso del biennio antecedente il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età previsto dalla normativa previdenziale. In tal caso è esclusa la possibilità di proroga in servizio dopo il raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo. Le relative modalità e condizioni nonché i relativi doveri sono determinati, per le parti di rispettiva competenza, dalla presente disciplina nonché dalle disposizioni provinciali in materia di personale.

(3) Per il personale di cui al comma 2 è fissato un contingente annuale nel programma di cui all’articolo 14, comma 1, lettera e).

massimeCorte costituzionale - sentenza 10 dicembre 2013, n. 309 - Servizio civile e sociale provinciale - distinzione tra le varie forme di servizio civile provinciale ed il servizio civile nazionale di competenza statale
5)
La lettera b) dell'art. 15, comma 1, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale del 10 dicembre 2013, n. 309, nella parte in cui esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia dal servizio sociale.

Art. 16 (Promotori del servizio sociale volontario)

(1) Il servizio sociale volontario può essere svolto presso organizzazioni ed enti di diritto privato e pubblico che soddisfano i requisiti di cui all’Art. 5, comma 1.

(2) Le organizzazioni ed enti, nell’ambito della loro attività e in base alle relative esigenze e risorse, offrono interventi di durata diversa nei settori di cui all’articolo 4, comma 2, per i quali possono candidarsi le persone di cui all’articolo 15.

(3) Le organizzazioni e gli enti stipulano con i volontari e le volontarie del servizio sociale una convenzione che disciplina i reciproci diritti e doveri.

Art. 17 (Durata del servizio sociale volontario)

(1) Il periodo massimo di impiego di volontari o volontarie presso organizzazioni ed enti del servizio sociale non può superare il limite di 32 mesi.

(2) Nei settori di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), è consentito un ulteriore impiego presso un’altra organizzazione o ente idoneo nel limite massimo di cui al comma 1.

(3) Se il servizio è svolto nelle aziende pubbliche di servizi alla persona oppure nelle case di riposo e centri di degenza, non si applicano i limiti temporali di cui ai commi 1 e 2.

Art. 18 (Requisiti necessari per il finanziamento)

(1) Qualora sussistano i requisiti di cui all’Art. 15, i promotori del servizio sociale volontario possono presentare alla ripartizione provinciale competente richiesta di impiego di un volontario idoneo o una volontaria idonea per il servizio proposto.

(2) Il finanziamento avviene in base alla programmazione delle risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e), nonché dei criteri per l’assegnazione dei volontari e delle volontarie del servizio sociale.

CAPO IV
Organizzazione del servizio volontario estivo per i giovani

Art. 19 (Volontari e volontarie del servizio volontario estivo)

(1) Possono prestare servizio volontario estivo ai sensi della presente legge, i giovani e le giovani di età compresa fra i 15 e i 19 anni, che frequentano in provincia di Bolzano una scuola secondaria di primo grado, una scuola secondaria di secondo grado o una scuola di formazione professionale di qualsiasi tipo e forma giuridica.

Art. 20 (Candidature)

(1) Le scuole superiori e le scuole professionali informano i propri studenti e studentesse sui servizi estivi offerti dai promotori di cui all’Art. 21, che presentano alle scuole stesse la propria offerta di attività estive entro il 30 aprile di ogni anno.

(2) L’offerta deve contenere una descrizione completa dell’ambito d’impiego e delle attività collegate al servizio estivo.

(3) Oltre alle informazioni fornite dalle scuole i giovani e le giovani sono informati, anche attraverso l’apposita pagina internet della Provincia, in merito alle attività proposte dai promotori.

(4) Gli studenti e le studentesse presentano direttamente ai promotori la propria domanda di impiego per l’ambito prescelto.

Art. 21 (Promotori del servizio volontario estivo per giovani)

(1) Per promotori del servizio volontario estivo si intendono le organizzazioni e gli enti privati e pubblici che rispondono ai requisiti di cui all’Art. 5, comma 1, e che comunicano annualmente, nei termini di cui all’articolo 20, comma 1, la propria disponibilità ad impiegare dei giovani durante il periodo estivo e si impegnano ad informare il competente ufficio provinciale e le scuole superiori e professionali circa i posti disponibili e gli ambiti d’impiego.

(2) Spetta ai promotori coordinare, assistere e preparare tecnicamente i giovani e le giovani per il relativo impiego. I giovani e le giovani sono affiancati da un tutore o una tutrice che li assiste durante il loro periodo di servizio.

(3) I promotori stipulano con i singoli giovani una convenzione che disciplina i rispettivi diritti e doveri.

(4) Nell’espletamento dei servizi all’interno dei singoli ambiti di impiego vanno rispettati soprattutto i diritti dei giovani e delle giovani e considerati prioritariamente il loro bene e l’accrescimento delle loro competenze.

Art. 22 (Rimborso spese)

(1) A conclusione del servizio volontario i giovani e le giovani ricevono un rimborso spese, il cui importo è stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi dell’Art. 6, comma 2.

(2) L’importo è erogato ai giovani e alle giovani dal promotore e viene rimborsato dalla Provincia.

Art. 23 (Competenze nel settore del volontariato estivo per giovani)

(1) Nell’ambito del volontariato estivo per giovani la Giunta provinciale esercita le funzioni di programmazione, approvazione e vigilanza. A tal fine essa definisce:

  1. l’ammontare del rimborso spese spettante ai giovani e alle giovani a conclusione del servizio prestato;
  2. il numero massimo di posti che possono essere approvati annualmente per il servizio volontario estivo;
  3. le condizioni del servizio dei giovani e delle giovani.

CAPO V
Fondo provinciale per i servizi volontari

Art. 24 (Fondo provinciale per i servizi volontari)

(1) La Provincia istituisce il fondo provinciale per i servizi volontari nel quale confluiscono le risorse destinate al servizio civile provinciale volontario, al servizio sociale volontario e al servizio volontario estivo.

CAPO VI
Disposizioni finali

Art. 25 (Regolamento d’esecuzione)  delibera sentenza

(1) Con regolamento d’esecuzione vengono disciplinati i seguenti aspetti:

  1. i criteri per l’approvazione delle richieste di assegnazione di volontari e volontarie al servizio sociale;
  2. i diritti e gli obblighi dei volontari e delle volontarie del servizio sociale;
  3. le forme di riconoscimento e benefici a favore dei volontari e delle volontarie del servizio sociale;
  4. la disciplina dei servizi volontari estivi per giovani, in specie gli obblighi e i diritti dei promotori nonché dei giovani e delle giovani;
  5. i benefici nonché i riconoscimenti del servizio volontario estivo;
  6. le modalità per l’iscrizione nel registro provinciale di cui all’Art. 11, comma 1;
  7. i criteri per l’approvazione dei progetti del servizio civile volontario;)
  8. gli ulteriori benefici previsti per i volontari e le volontarie del servizio civile;
  9. le modalità per il monitoraggio e il controllo dei servizi volontari nonché delle convenzioni di cui alla presente legge;
  10. le ispezioni nonché le sanzioni in caso di mancata osservanza delle norme della presente legge.
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 431 del 02.12.2005 - Servizio civile - La disciplina provinciale non può incidere sugli aspetti organizzativi del servizio civile nazionale

Art. 26 (Abrogazione)

(1) La legge provinciale 19 ottobre 2004, n. 7, e successive modifiche, è abrogata.

TITOLO II
Modifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale

Art. 27 (Modifica della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, recante “Promozione dell'attività di cooperazione e della cultura di pace e di solidarietà”)

(1) Dopo il comma 1 dell’Art. 8 (della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi:

“2. Il personale della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata, nonché il personale docente stipendiato dalla Provincia può essere impiegato nel corso del biennio antecedente il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, previsti dalla vigente normativa previdenziale, nelle attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da a) a e), nonché comma 2. In tal caso è esclusa la possibilità di proroga in servizio dopo il raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.

3. La Giunta provinciale fissa annualmente il limite massimo delle unità di personale che può avvalersi della facoltà di cui al comma 1. Le relative condizioni, obblighi e modalità sono determinati sia dalle disposizioni provinciali riguardanti il personale sia dalla Giunta provinciale ai sensi della presente legge.

4. La collocazione e l’assegnazione del personale avviene, su esplicita richiesta degli interessati, tramite le Ripartizioni provinciali Personale e Presidenza. All’uopo la Provincia può stipulare convenzioni con organizzazioni locali, nazionali ed internazionali operanti nel settore della cooperazione allo sviluppo. Ai fini dell’assegnazione del personale è necessario il consenso del direttore dell’unità organizzativa di appartenenza. La valutazione dell’idoneità dei singoli candidati è di pertinenza dell’organizzazione presso la quale verrà svolto il servizio. Requisito necessario per l’accesso al servizio è il possesso di una adeguata formazione per l’impiego e per la collaborazione ai progetti. I relativi corsi sono proposti dall’organizzazione.

5. L’impiego del personale di cui al comma 2 può avvenire anche nell’ambito dei progetti e programmi di cooperazione allo sviluppo promossi dalla Provincia.

6. I rimborsi spese riconosciuti per la missione sono determinati dalla Giunta provinciale e sono a carico delle spese generali per il personale della Provincia. La stipulazione di un’assicurazione per la copertura della responsabilità civile e del rischio d’infortunio è a carico dell’organizzazione.”

Art. 28 (Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, recante “Riforma dell'ordinamento del personale della Provincia”)

(1) Dopo la lettera f) del comma 2 dell’Art. 13 (della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16, è aggiunta la seguente lettera:

“g) distacco del personale avente i requisiti fissati dalle leggi provinciali di settore presso enti pubblici o privati per prestare servizio sociale volontario e per svolgere attività nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, compresa la disciplina dei rispettivi rapporti e contratti di lavoro.”)

Art. 29 (Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, recante “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)

(1) I commi 1 e 3 dell'Art. 4 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“1. La Direzione generale provvede agli adempimenti riguardanti le questioni organizzative interdipartimentali, al coordinamento generale dell'azione amministrativa provinciale e ai rapporti con la Corte dei Conti. Alle dipendenze della Direzione generale sono collocate le Ripartizioni Presidenza ed Avvocatura della Provincia nonché Europa, e altre ripartizioni che potranno essere individuate con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2. Nell'assolvere le funzioni di rappresentanza e difesa in giudizio l'Avvocatura della Provincia è posta alle dipendenze funzionali del Presidente della Giunta provinciale.

3. Il Direttore generale esercita le funzioni di Segretario della Giunta provinciale e provvede al rogito dei contratti nei quali l'amministrazione provinciale è parte e all'autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse dell'Amministrazione provinciale stessa. Esercita, inoltre, le funzioni di direttore di dipartimento nei confronti delle ripartizioni di cui al comma 1 e di direttore di ripartizione nei confronti degli uffici o delle aree eventualmente costituite nell’ambito della Direzione generale.”

(2) I punti 2 e 8 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono soppressi. Le funzioni ivi individuate sono riorganizzate nell’ambito della Direzione generale.

Art. 30 (Norma finanziaria)

(1) Alla copertura degli oneri derivanti dal Titolo I della presente legge si provvede con lo stanziamento di spesa già disposto in bilancio sull’unità previsionale di base 09130 a carico dell’esercizio 2012 e autorizzato per gli interventi di cui alla legge provinciale abrogata dall’Art. 26.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dal Titolo II della presente legge si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sull’unità previsionale di base 02100 a carico dell’esercizio 2012.)

(3) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionA Assistenza agli anziani
ActionActionB Servizio consultoriale per le famiglie
ActionActionC Asili nido - Assistenza domiciliare per l' infanzia
ActionActionD Famiglia, donne e gioventù
ActionActionE Provvidenze per le persone disabili
ActionActionF Interventi in materia di dipendenze
ActionActionG Interventi per gli invalidi civili e le persone non autosufficienti
ActionActionH Assistenza economica di base
ActionActionI Cooperazione allo sviluppo
ActionActionJ Servizi sociali
ActionActionK Previdenza integrativa
ActionActionL Volontariato
ActionActiona) Legge provinciale1° luglio 1993, n. 11
ActionActionb) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 gennaio 2004, n. 1
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 19 ottobre 2004, n. 7 —
ActionActiond) Legge provinciale 19 novembre 2012, n. 19
ActionActionSERVIZI VOLONTARI
ActionActionModifiche di leggi provinciali in materia di attività di cooperazione allo sviluppo e personale
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 7 maggio 2014, n. 16
ActionActionf) Legge provinciale 7 agosto 2018, n. 18
ActionActionM Emigrati
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico