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i) Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2012, n. 391)
Regolamento di esecuzione relativo alla valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale

1)
Pubblicato nel B.U. 13 novembre 2012, n. 46.

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ

Art. 1 (Ambito di applicazione e finalità)

(1) In esecuzione dell’articolo 1bis della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, il presente regolamento detta norme applicative per la valutazione interna ed esterna del sistema educativo provinciale di istruzione e formazione.

(2) La valutazione interna è parte integrante dei sistemi di gestione della qualità dei circoli di scuola dell’infanzia e delle istituzioni scolastiche e ricade sotto la loro responsabilità diretta.

(3) La valutazione esterna integra quella interna mediante una visione professionale esterna e consente ai circoli di scuola dell’infanzia, alle istituzioni scolastiche e all'intero sistema educativo di istruzione e formazione il rilevamento della propria situazione, permettendo di effettuare comparazioni qualitative e di definire interventi di miglioramento. Essa fa capo ai rispettivi Dipartimenti Istruzione e Formazione.

(4) Valutazione interna ed esterna hanno la funzione di assicurare e promuovere la qualità dell’offerta scolastica e formativa provinciale. Gli esiti della valutazione interna ed esterna concorrono a costituire la base per le future decisioni relative al miglioramento qualitativo dei circoli di scuola dell’infanzia, delle istituzioni scolastiche nonché del sistema educativo di istruzione e formazione della Provincia di Bolzano.

CAPO II
VALUTAZIONE INTERNA

Art. 2 (Compiti e direttive)

(1) I circoli di scuola dell’infanzia e le istituzioni scolastiche rilevano in modo autonomo, con mezzi e procedimenti idonei, gli esiti della propria attività didattico-pedagogica, procedendo ad una autovalutazione. Essi mettono a confronto i risultati rilevati con il quadro vincolante di riferimento per la qualità di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), e con gli obiettivi previsti nel proprio progetto educativo-formativo o nel proprio piano dell’offerta formativa. In base ai riscontri effettuati, traggono le relative conclusioni e definiscono le misure da adottare per ottimizzare i processi educativi, nonché le successive fasi per il loro sviluppo e la loro concreta applicazione.

(2) I circoli di scuola dell’infanzia e le istituzioni scolastiche elaborano un piano pluriennale per il miglioramento della qualità, conforme al quadro di riferimento per la qualità e comunicano all’intera comunità scolastica gli ambiti e i processi di valutazione prescelti, nonché i risultati e le misure che verranno inserite nel progetto educativo-formativo o piano dell’offerta formativa.

CAPO III
VALUTAZIONE ESTERNA

Art. 3 (Servizi di valutazione)

(1) Presso ogni Dipartimento Istruzione e Formazione viene istituito un Servizio di valutazione che, oltre alla Direttrice o al Direttore del Servizio di valutazione, comprende:

  1. per la scuola in lingua tedesca fino ad un massimo di cinque collaboratrici e collaboratori;
  2. per la scuola in lingua italiana fino ad un massimo di tre collaboratrici e collaboratori;
  3. per la scuola delle località ladine fino ad un massimo di una collaboratrice o un collaboratore.

(2) A parità di costi, anziché utilizzare risorse interne, possono essere assegnati incarichi esterni.

Art. 4 (Compiti, priorità e competenze)    delibera sentenza

(1) Ogni Servizio di valutazione svolge i seguenti compiti:

  1. elabora, in base a principi generali e trasversali ai gruppi linguistici, concordati tra le Direttrici e i Direttori dei Dipartimenti Istruzione e Formazione, un quadro di riferimento vincolante per la qualità delle scuole, oltre agli standard di qualità per l’attività del Servizio di valutazione. Il quadro di riferimento e gli standard di qualità sono approvati dalla Giunta provinciale;
  2. analizza e valuta, partendo dalla valutazione interna e in base ai dati raccolti e alle proprie osservazioni sulle interviste, sui colloqui e sulle visite effettuate, in che misura i singoli circoli di scuola dell’infanzia e le singole istituzioni scolastiche abbiano raggiunto gli obiettivi stabiliti dalle leggi provinciali, dalle indicazioni provinciali nonché dai progetti educativo-formativi e piani dell’offerta formativa. Presenta infine ai singoli circoli di scuola dell’infanzia e alle singole istituzioni scolastiche una relazione di sintesi comprendente i risultati e le indicazioni emergenti dall’analisi effettuata, affinché essi provvedano a trarre le necessarie conclusioni e adottino le opportune misure. Tale relazione è trasmessa anche alla Direttrice o al Direttore di dipartimento competente;
  3. cura la raccolta sistematica, l’analisi e l’interpretazione dei dati di rilievo ai fini della valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale; esamina e valuta in modo mirato singoli aspetti e presenta infine relazioni scritte sui risultati, che invia ai singoli circoli di scuola dell’infanzia e alle singole istituzioni scolastiche nonché alla Direttrice o al Direttore del rispettivo Dipartimento Istruzione e Formazione;
  4. partecipa a programmi di valutazione a livello nazionale e internazionale, sostiene i circoli di scuola dell’infanzia e le istituzioni scolastiche nella loro realizzazione e ne analizza i risultati rilevanti per la Provincia di Bolzano; pubblica i risultati in forma aggregata e anonima e mette a disposizione delle singole scuole i dati scorporati per ciascuna di esse, in modo da fornire loro e al sistema complessivo elementi di valutazione utili per la definizione di scelte future.

(2) Nel caso di progetti comuni, le Direttrici o i Direttori dei tre Servizi di valutazione collaborano nello svolgimento delle attività e delle analisi da effettuare; in tal caso le Direttrici e i Direttori dei Dipartimenti Istruzione e Formazione nominano una coordinatrice o un coordinatore responsabile del progetto fra le Direttrici e i Direttori dei tre Servizi di valutazione.

(3) Per l'espletamento delle proprie attività i Servizi di valutazione sono autorizzati ad effettuare visite nelle scuole e a prendere visione della documentazione utile ai fini del processo di valutazione.

massimeDelibera 29 marzo 2022, n. 206 - Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale – Quadro di riferimento vincolante per la qualità delle scuole dell’infanzia in lingua tedesca, italiana e ladina nonché standard di qualità per i Servizi di valutazione
massimeDelibera 23 dicembre 2014, n. 1599 - Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale – quadro di riferimento vincolante per la qualitá delle scuole in lingua tedesca, in lingua italiana e delle localitá ladine nonché standard di qualitá per l'attivitá dei Servizi di valutazione delle scuole in lingua tedesca, in lingua italiana e delle localitá ladine (modificata con delibera n. 206 del 29.03.2022)

Art. 5 (Direttrice o Direttore del Servizio di valutazione)

(1) La scelta della Direttrice o del Direttore del Servizio di valutazione viene effettuata da una commissione tra il personale dell’amministrazione provinciale, il personale delle scuole a carattere statale oppure tra esperti operanti nel settore pubblico o privato della ricerca e della formazione. Per ogni Dipartimento Istruzione e Formazione la commissione è così composta:

  1. la Direttrice o il Direttore del Dipartimento, in qualità di presidente;
  2. la Direttrice o il Direttore rispettivamente dell’Area Innovazione e Consulenza e dell’Area Pedagogica;
  3. la o il Presidente della rispettiva sezione del Consiglio scolastico provinciale;
  4. la o il Presidente della Consulta provinciale dei genitori del rispettivo gruppo linguistico.

(2) La commissione esamina le singole candidature e la documentazione prodotta e ammette ad un colloquio le candidate e i candidati ritenuti idonei. In base all’esito del colloquio la Commissione sceglie la Direttrice o il Direttore del Servizio di valutazione, che viene nominata o nominato dalla Direttrice o dal Direttore del rispettivo Dipartimento Istruzione e Formazione per la durata massima di quattro anni. La commissione può rinnovare l’incarico in base alla valutazione dei risultati conseguiti.

(3) La Direttrice o il Direttore del Servizio di valutazione:

  1. dispone di particolare esperienza e competenza nell’ambito della valutazione esterna e conosce l'organizzazione e i processi educativi e formativi della Scuola dell’Infanzia, del Sistema scolastico e della Formazione professionale della Provincia di Bolzano;
  2. è in possesso dell’attestato di bi- o trilinguismo per l’ex carriera direttiva o di una certificazione equipollente ai sensi delle disposizioni vigenti;
  3. è responsabile del raggiungimento delle finalità e delle direttive fissate dalla Direttrice o dal Direttore del rispettivo Dipartimento Istruzione e Formazione nell’ambito della valutazione esterna.

(4) Le Direttrici e i Direttori dei Servizi di valutazione collaborano al fine di assicurare e promuovere la qualità dell’offerta scolastica e formativa provinciale. A tal fine sono tenuti ad incontri periodici di confronto e coordinamento.

(5) Per ogni anno scolastico le Direttrici e i Direttori dei Servizi di valutazione riferiscono all’assemblea plenaria del Consiglio scolastico provinciale, entro la prima parte dell’anno scolastico successivo, sull’attività svolta dai rispettivi Servizi di valutazione, sugli obiettivi raggiunti e sugli sviluppi del quadro di riferimento vincolante per la qualità di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a). Tale relazione viene contestualmente trasmessa in forma scritta alla Giunta provinciale.

(6) Contestualmente alla nomina viene definito il coefficiente spettante per il calcolo dell'indennità di funzione. Per quanto non diversamente regolato, alla Direttrice o al Direttore del Servizio verrà applicato il contratto collettivo provinciale per le Ispettrici scolastiche e gli Ispettori scolastici.

(7) La Direttrice o il Direttore del Servizio di valutazione collabora con le Ispettrici scolastiche e gli Ispettori scolastici, con l’Ispettorato delle scuole dell’infanzia e la coordinatrice o il coordinatore dell’Area della formazione professionale secondo le direttive della Direttrice o del Direttore del rispettivo Dipartimento Istruzione e formazione.

Art. 6 (Collaboratrici e collaboratori del Servizio di valutazione)

(1) La Direttrice o il Direttore del Servizio di valutazione, di concerto con la Direttrice o il Direttore del rispettivo Dipartimento Istruzione e Formazione, sulla base di requisiti predefiniti e di un colloquio con i soggetti ritenuti idonei, propone, tra il personale dell’amministrazione provinciale o ispettivo, direttivo e insegnante delle scuole a carattere statale, le collaboratrici e i collaboratori del Servizio di valutazione. Le nomine sono disposte dalla Direttrice o dal Direttore del rispettivo Dipartimento Istruzione e Formazione per la durata massima di quattro anni, su posti vacanti a tempo pieno. L'incarico può essere rinnovato in base alla valutazione dei risultati.

(2) Alle collaboratrici e ai collaboratori del Servizio di valutazione spetta un'indennità d'istituto secondo la vigente disciplina contrattuale collettiva provinciale.

Art. 7  2)

2)
L'art. 7 è stato abrogato dall'art. 20, comma 1, lettera f), del D.P.P. 15 dicembre 2017, n. 45.

Art. 8 (Abrogazione)

(1) Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 giugno 2003, n. 22, e successive modifiche, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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