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i) Decreto del Presidente della Provincia 5 novembre 2012, n. 391)
Regolamento di esecuzione relativo alla valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale

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1)
Pubblicato nel B.U. 13 novembre 2012, n. 46.

Art. 5 (Direttrice o Direttore del Servizio di valutazione)

(1) La scelta della Direttrice o del Direttore del Servizio di valutazione viene effettuata da una commissione tra il personale dell’amministrazione provinciale, il personale delle scuole a carattere statale oppure tra esperti operanti nel settore pubblico o privato della ricerca e della formazione. Per ogni Dipartimento Istruzione e Formazione la commissione è così composta:

  1. la Direttrice o il Direttore del Dipartimento, in qualità di presidente;
  2. la Direttrice o il Direttore rispettivamente dell’Area Innovazione e Consulenza e dell’Area Pedagogica;
  3. la o il Presidente della rispettiva sezione del Consiglio scolastico provinciale;
  4. la o il Presidente della Consulta provinciale dei genitori del rispettivo gruppo linguistico.

(2) La commissione esamina le singole candidature e la documentazione prodotta e ammette ad un colloquio le candidate e i candidati ritenuti idonei. In base all’esito del colloquio la Commissione sceglie la Direttrice o il Direttore del Servizio di valutazione, che viene nominata o nominato dalla Direttrice o dal Direttore del rispettivo Dipartimento Istruzione e Formazione per la durata massima di quattro anni. La commissione può rinnovare l’incarico in base alla valutazione dei risultati conseguiti.

(3) La Direttrice o il Direttore del Servizio di valutazione:

  1. dispone di particolare esperienza e competenza nell’ambito della valutazione esterna e conosce l'organizzazione e i processi educativi e formativi della Scuola dell’Infanzia, del Sistema scolastico e della Formazione professionale della Provincia di Bolzano;
  2. è in possesso dell’attestato di bi- o trilinguismo per l’ex carriera direttiva o di una certificazione equipollente ai sensi delle disposizioni vigenti;
  3. è responsabile del raggiungimento delle finalità e delle direttive fissate dalla Direttrice o dal Direttore del rispettivo Dipartimento Istruzione e Formazione nell’ambito della valutazione esterna.

(4) Le Direttrici e i Direttori dei Servizi di valutazione collaborano al fine di assicurare e promuovere la qualità dell’offerta scolastica e formativa provinciale. A tal fine sono tenuti ad incontri periodici di confronto e coordinamento.

(5) Per ogni anno scolastico le Direttrici e i Direttori dei Servizi di valutazione riferiscono all’assemblea plenaria del Consiglio scolastico provinciale, entro la prima parte dell’anno scolastico successivo, sull’attività svolta dai rispettivi Servizi di valutazione, sugli obiettivi raggiunti e sugli sviluppi del quadro di riferimento vincolante per la qualità di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a). Tale relazione viene contestualmente trasmessa in forma scritta alla Giunta provinciale.

(6) Contestualmente alla nomina viene definito il coefficiente spettante per il calcolo dell'indennità di funzione. Per quanto non diversamente regolato, alla Direttrice o al Direttore del Servizio verrà applicato il contratto collettivo provinciale per le Ispettrici scolastiche e gli Ispettori scolastici.

(7) La Direttrice o il Direttore del Servizio di valutazione collabora con le Ispettrici scolastiche e gli Ispettori scolastici, con l’Ispettorato delle scuole dell’infanzia e la coordinatrice o il coordinatore dell’Area della formazione professionale secondo le direttive della Direttrice o del Direttore del rispettivo Dipartimento Istruzione e formazione.

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