(1) In esecuzione dell’articolo 1bis della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, il presente regolamento detta norme applicative per la valutazione interna ed esterna del sistema educativo provinciale di istruzione e formazione.
(2) La valutazione interna è parte integrante dei sistemi di gestione della qualità dei circoli di scuola dell’infanzia e delle istituzioni scolastiche e ricade sotto la loro responsabilità diretta.
(3) La valutazione esterna integra quella interna mediante una visione professionale esterna e consente ai circoli di scuola dell’infanzia, alle istituzioni scolastiche e all'intero sistema educativo di istruzione e formazione il rilevamento della propria situazione, permettendo di effettuare comparazioni qualitative e di definire interventi di miglioramento. Essa fa capo ai rispettivi Dipartimenti Istruzione e Formazione.
(4) Valutazione interna ed esterna hanno la funzione di assicurare e promuovere la qualità dell’offerta scolastica e formativa provinciale. Gli esiti della valutazione interna ed esterna concorrono a costituire la base per le future decisioni relative al miglioramento qualitativo dei circoli di scuola dell’infanzia, delle istituzioni scolastiche nonché del sistema educativo di istruzione e formazione della Provincia di Bolzano.