(1) Alla Scuola di musica in lingua italiana 2) è riconosciuta autonomia funzionale ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, e nei limiti delle disposizioni del presente regolamento. La Scuola di musica 3) è il centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell’articolo 11 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1. I fondi assegnati dalla Provincia a questa Scuola di musica 3) sono integrati dai contributi di altri enti pubblici o privati, nonché dalle rette di frequenza degli allievi e delle allieve. I fondi complessivamente a disposizione sono distribuiti e impiegati nel rispetto degli indirizzi espressi dal direttore/ dalla direttrice del Dipartimento Istruzione e Formazione italiana.
(2) Le rette di frequenza sono regolamentate e stabilite con deliberazione della Giunta provinciale.